§ 80.5.180 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 13.
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per l'emigrazione e la colonizzazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/01/1956
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Le misure degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, [...]
Art. 2.      L'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive [...]
Art. 3.      Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 80.5.180 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 13.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per l'emigrazione e la colonizzazione.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).

 

     Art. 1.

     Le misure degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono stabilite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 383, il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati negli stipendi di cui al precedente articolo, sono soppressi.

 

          Art. 3.

     Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenuta negli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

 

 

Tabelle

(Omissis)