§ 80.5.16 – D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 179.
Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/04/1945
Numero:179


Sommario
Art. 1.      I professori di ruolo di discipline giuridiche nella università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui [...]
Art. 2.      Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano [...]
Art. 3.      I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono [...]
Art. 4.      I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado, [...]
Art. 5.      A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed [...]
Art. 6.      In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste [...]
Art. 7.      I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, [...]
Art. 8.      Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è [...]
Art. 9.      Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore [...]
Art. 10.      Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 80.5.16 – D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 179.

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione.

(G.U. 12 maggio 1945, n. 57).

 

     Art. 1.

     I professori di ruolo di discipline giuridiche nella università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed i funzionari amministrativi a riposo delle Amministrazioni dello Stato, che al momento della cessazione dal servizio erano di grado non inferiore al quinto, possono essere chiamati a far parte, con funzioni di presidenti, delle Commissioni di epurazione di primo grado, in luogo dei magistrati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

 

          Art. 2.

     Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano le condizioni ivi previste, anche per gli enti contemplati dall'art. 11, n. 2 e n. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

 

          Art. 3.

     I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono elevati a sei giorni, per l'interessato, ed a trenta giorni, per l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

     La disposizione non si applica ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado, possono essere presentati direttamente alla Commissione centrale mediante il deposito nella segreteria di essa.

     Nel caso previsto dal comma precedente, a cura di detta segreteria, il ricorso deve essere comunicato all'Alto Commissario, se il ricorso stesso sia stato prodotto dall'interessato, od a quest'ultimo, se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale provvede, altresì, a richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio cui il ricorso si riferisce.

 

          Art. 5.

     A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.

 

          Art. 6.

     In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

     Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

     Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta, o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

 

          Art. 7.

     I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, o dell'art. 6 del presente decreto non possono, in nessun caso, essere assunti o riassunti in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici o di enti comunque controllati o sovvenzionati dallo Stato.

 

          Art. 8.

     Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è collocato in una delle categorie del congedo previsto dalle norme che ne regolano lo stato ed ha diritto al trattamento economico spettante ai pari grado assegnati, per raggiunti limiti di età, alla stessa categoria del congedo.

 

          Art. 9.

     Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in territori non ancora tornati all'Amministrazione italiana, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, è prorogato fino a sei mesi dopo il passaggio dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

 

          Art. 10.

     Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, numero 56, è ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 1945. Tale disposizione ha effetto dal 16 aprile 1945.

     Ferma restando, per il personale civile addetto agli altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato dall'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e salvo, per il personale militare addetto ai Ministeri, il termine prorogato dal n. 3 dello steso articolo, i termini per il deferimento al giudizio di epurazione sono prorogati, per tutti gli altri casi, fino al 15 agosto 1945.

     I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44, per la ultimazione dei procedimenti innanzi alle Commissioni di primo grado, sono prorogati di trenta giorni.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.