§ 80.4.39 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.
Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:19/11/1987
Numero:521


Sommario
Art. 1.      1. La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve [...]
Art. 2.      1. I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, [...]
Art. 3.      1. Il disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 46 dello [...]
Art. 4.      1. L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riprodotto al penultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente [...]
Art. 5.      1. Le tabelle n. 2, 10, lettera B), 11, 17, 18, lettera A), 21 e 22, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite con le [...]


§ 80.4.39 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.

Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(G.U. 24 dicembre 1987, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     1. La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonché all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     2. Si intendono, altresì, attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

     3. Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.

     4. Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

 

          Art. 2.

     1. I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

     2. Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.

     3. I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalità e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 3.

     1. Il disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 46 dello stesso decreto.

 

          Art. 4.

     1. L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riprodotto al penultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Le tabelle n. 2, 10, lettera B), 11, 17, 18, lettera A), 21 e 22, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite con le tabelle allegate al presente decreto con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

 

     Tabelle

     (Omissis).