§ 80.1.56 - D.P.R. 30 giugno 1994, n. 442.
Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:30/06/1994
Numero:442


Sommario
Art. 1.      1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura, l'Avvocatura dello Stato potrà [...]
Art. 2.      1. Le spese di cui all'art. 1 sono disposte per l'Avvocatura generale dello Stato dal segretario generale o da un suo delegato, per le avvocature distrettuali dai rispettivi avvocati [...]
Art. 3.      I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere eseguiti
Art. 4.      1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dell'amministrazione, [...]
Art. 5.      1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese
Art. 6.      1. I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo [...]
Art. 7.      1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si applicano le penali, che devono essere obbligatoriamente stabilite nella [...]
Art. 8.      1. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui all'art. 1, lettere b) e c), devono essere sottoposti al visto di congruità degli organi tecnici, ai sensi delle vigenti disposizioni
Art. 9.      1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti, per quanto di ragione, a collaudo finale
Art. 10.      1. Le richieste di pagamento e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non munite del visto di liquidazione del segretario generale ovvero, [...]
Art. 11.      1. Il segretario generale dispone il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti
Art. 12.      1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei [...]


§ 80.1.56 - D.P.R. 30 giugno 1994, n. 442.

Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 15 luglio 1994, n. 164).

 

Art. 1.

     1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura, l'Avvocatura dello Stato potrà eseguire in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al Genio civile, sono i seguenti:

     a) manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;

     b) manutenzione, riparazione ed adattamento locali demaniali e dei relativi impianti; infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali, fatta salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

     c) lavori di ordinaria manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso delle avvocature distrettuali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

     d) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; pagamento del premio di assicurazione R.C., da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice;

     e) manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti;

     f) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature ed attrezzature, nonché acquisto di accessori e parti di ricambio;

     g) spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre e dibattiti e spese per la locazione a breve termine dei locali necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalità nei confronti di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;

     h) partecipazione di avvocati e procuratori e impiegati dell'Avvocatura dello Stato a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Avvocatura dello Stato;

     i) spese per l'attuazione di corsi di formazione e perfezionamento del personale, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

     l) affitto di locali ed arredi a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;

     m) abbonamenti ed acquisto di libri, riviste e giornali, periodici, notiziari e spese per rilegature; abbonamenti ad agenzie d'informazione;

     n) spese postali, telegrafiche e telex ed altre inerenti al servizio di comunicazione;

     o) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, litografia e fotografia; acquisto stampati speciali; acquisto delle toghe d'avvocato e dei relativi accessori;

     p) acquisto decorazioni, medaglie e spese varie di rappresentanza per relazioni pubbliche, con l'osservanza dell'art. 141, quarto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

     q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio e facchinaggio;

     r) spese per traduzioni, registrazioni e compensi ad interpreti, da liquidarsi su presentazione di fattura, quando l'Avvocatura dello Stato non possa provvedervi con proprio personale;

     s) spese per studi, indagini e ricerche, consulenza e assistenza informatiche, connesse all'attività istituzionale;

     t) spese di copia e stampa tipografica o litografica, memorizzazione su supporti magnetici o simili degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

     u) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali; spese per forniture di acqua e gas;

     v) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori e servizi;

     z) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;

     aa) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di lire 5.000.000.

     2. Il ricorso alla gestione in economia di tutti i lavori e provvista di beni e servizi di cui alle lettere a), f), g), h), i), r), s), t) e v), è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150.000.000, per quelle in cui alle lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), q), v) e z), nei casi in cui non sia superiore a lire 100.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Le spese di cui all'art. 1 sono disposte per l'Avvocatura generale dello Stato dal segretario generale o da un suo delegato, per le avvocature distrettuali dai rispettivi avvocati distrettuali o da un loro delegato, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

 

     Art. 3.

     I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere eseguiti:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a cottimo fiduciario;

     c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

 

     Art. 4.

     1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dell'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

     2. Sono eseguiti altresì in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, le lire cinque milioni, preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso che la specialità, la limitata entità o l'urgenza non rendano necessario il ricorso a persona o ad impresa determinata.

 

     Art. 5.

     1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese.

     2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 6.

     1. I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

     2. I preventivi, di cui al comma 1 per l'esecuzione a cottimo fiduciario, devono richiedersi ad almeno tre imprese, eccetto il caso che la specialità o l'assoluta urgenza del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona od impresa; essi devono essere conservati agli atti.

     3. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

     4. L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuato mediante lettera o altro atto dell'amministrazione e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.

 

     Art. 7.

     1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si applicano le penali, che devono essere obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui al comma 4 dell'art. 6. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha la facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

 

     Art. 8.

     1. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui all'art. 1, lettere b) e c), devono essere sottoposti al visto di congruità degli organi tecnici, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 9.

     1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti, per quanto di ragione, a collaudo finale.

     2. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal segretario generale per quanto riguarda l'Avvocatura generale o nominati dall'avvocato distrettuale dello Stato per gli uffici periferici, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

     3. Se la spesa non supera le L. 5.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal funzionario o impiegato nominato con le modalità di cui al comma 2.

     4. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

 

     Art. 10.

     1. Le richieste di pagamento e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non munite del visto di liquidazione del segretario generale ovvero, per ciascuna sede periferica, dell'avvocato distrettuale.

     2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia di cui l'uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.

     3. Per gli acquisti, alla fattura deve essere allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti, quando ciò sia necessario, l'avvenuta annotazione del materiale in carico inventariale, ovvero l'avvenuta annotazione nei registri degli oggetti di facile consumo.

 

     Art. 11.

     1. Il segretario generale dispone il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

     2. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potrà disporre il pagamento sui fondi accreditati al cassiere, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

     3. Al pagamento delle spese in economia eseguite dall'Avvocatura distrettuale si provvede con aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12.

     1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori, servizi, acquisti o forniture quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.