§ 80.1.22 - L. 5 aprile 1964, n. 284.
Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria della Avvocatura dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:05/04/1964
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Distinzione delle carriere.
Art. 2.  Qualifiche della carriera di concetto.
Art. 3.  Qualifiche della carriera esecutiva.
Art. 4.  Qualifica e inquadramento del personale di dattilografia.
Art. 5.  Qualifiche della carriera del personale ausiliario.
Art. 6.  Qualifiche del personale ausiliario tecnico.
Art. 7.  Ruoli organici.
Art. 8.  Attribuzioni del segretario generale e degli avvocati distrettuali dello Stato.
Art. 9.  Attribuzioni del personale di concetto.
Art. 10.  Attribuzioni del personale della carriera esecutiva.
Art. 11.  Attribuzioni del personale di dattilografia.
Art. 12.  Attribuzioni del personale ausiliario.
Art. 13.  Mansioni del personale ausiliario tecnico.
Art. 14.  Distribuzione del personale.
Art. 15.  Concorsi di ammissione - Commissione di esame - Svolgimento delle prove - Promozioni.     I concorsi di ammissione alla carriera di concetto, la nomina e la composizione della Commissione di esame, [...]
Art. 16.  Nomina ad applicato aggiunto.     La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non [...]
Art. 17.  Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative.
Art. 18.  Promozione ad applicato.
Art. 19.  Promozione ad archivista.
Art. 20.  Promozione a primo archivista.
Art. 21.  Promozione ad archivista capo e ad archivista superiore.
Art. 22.  Concorso di ammissione.     Il personale di dattilografia è assunto in prova mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti [...]
Art. 23.  Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove.
Art. 24.  Svolgimento delle prove.
Art. 25.  Punteggio.
Art. 26.  Trattamento economico.
Art. 27.  Nomina di inserviente ed agente tecnico.     La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i [...]
Art. 28.  Promozione ad usciere.
Art. 29.  Promozione ad usciere capo.
Art. 30.  Promozione a commesso e commesso capo.
Art. 31.  Promozione ad agente tecnico capo.
Art. 32.  Comitato permanente.     La composizione del Comitato permanente considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520.Art. [...]
Art. 34.  Rapporto informativo e giudizio complessivo.
Art. 35.  Inquadramento nei nuovi ruoli.
Art. 36.  Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale ausiliario tecnico.
Art. 37.  Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista.
Art. 38.  Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.
Art. 39.  Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti.
Art. 40.  Inquadramento del personale non di ruolo.
Art. 41.  Inquadramento del personale comandato da altre Amministrazioni.
Art. 42.  Procedura di inquadramento.
Art. 43.  Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.
Art. 44.  Conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria-tecnica.
Art. 45.  Riduzione dei limiti di anzianità.
Art. 46.  Norme in materia di trattamento economico.
Art. 47.  Rinvio.
Art. 48.  Abrogazione di norme.
Art. 49.  Onere finanziario.


§ 80.1.22 - L. 5 aprile 1964, n. 284.

Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria della Avvocatura dello Stato.

(G.U. 16 maggio 1964, n. 119).

 

Titolo I

CLASSIFICAZIONE, ATTRIBUZIONI, DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 1. Distinzione delle carriere.

     Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:

     Carriera di concetto;

     Carriera esecutiva;

     Carriera del personale ausiliario;

     Carriera del personale ausiliario tecnico.

     Agli uffici dell'Avvocatura dello Stato è addetto personale di dattilografia.

 

     Art. 2. Qualifiche della carriera di concetto.

     La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

     Segretario capo;

     Segretario principale;

     Primo segretario;

     Segretario;

     Segretario aggiunto;

     Vice segretario.

 

     Art. 3. Qualifiche della carriera esecutiva.

     La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

     Archivista superiore;

     Archivista capo;

     Primo archivista e assistente alla vigilanza;

     Archivista;

     Applicato;

     Applicato aggiunto.

 

     Art. 4. Qualifica e inquadramento del personale di dattilografia.

     Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Qualifiche della carriera del personale ausiliario.

     La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

     Commesso capo;

     Commesso;

     Usciere capo;

     Usciere;

     Inserviente.

 

     Art. 6. Qualifiche del personale ausiliario tecnico.

     La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:

     Agente tecnico capo;

     Agente tecnico.

 

     Art. 7. Ruoli organici.

     I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520.

 

     Art. 8. Attribuzioni del segretario generale e degli avvocati distrettuali dello Stato.

     Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     Egli esercita la sorveglianza su tutto il personale delle carriere di concetto, esecutiva, sul personale di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico.

     Gli avvocati distrettuali dello Stato sovrintendono al funzionamento dei servizi espletati presso le rispettive avvocature distrettuali dal personale di cui al secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. Attribuzioni del personale di concetto.

     Il personale della carriera di concetto esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 1 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

 

     Art. 10. Attribuzioni del personale della carriera esecutiva.

     Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e può essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

 

     Art. 11. Attribuzioni del personale di dattilografia.

     Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad essa inerenti.

 

     Art. 12. Attribuzioni del personale ausiliario.

     Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia negli uffici nonché alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

 

     Art. 13. Mansioni del personale ausiliario tecnico.

     Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi ed alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

 

     Art. 14. Distribuzione del personale.

     Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica è assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ed alle avvocature distrettuali nello Stato nel numero che il Comitato permanente ritiene necessario per il funzionamento dei servizi.

 

Titolo II

CARRIERA DI CONCETTO.

ACCESSO E SVOLGIMENTO

 

     Art. 15. Concorsi di ammissione - Commissione di esame - Svolgimento delle prove - Promozioni.
     I concorsi di ammissione alla carriera di concetto, la nomina e la composizione della Commissione di esame, lo svolgimento delle prove di esame e le promozioni, sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 3,4,5 e 6 della
legge 22 maggio 1960, n. 520, e, per la parte in cui questi non dispongono, dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

Titolo III

CARRIERA ESECUTIVA.

ACCESSO E SVOLGIMENTO

 

     Art. 16. Nomina ad applicato aggiunto.
     La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'art. 2 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli esami comprendono due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

     Le prove scritte hanno per oggetto:

     1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

     2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

     La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

     La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

     Per essere ammessi alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

     La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

 

     Art. 17. Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative.

     La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto si compone:

     1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

     2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

     3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

     Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti.

     Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica ed in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

 

     Art. 18. Promozione ad applicato.

     La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

     Art. 19. Promozione ad archivista.

     La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

     Art. 20. Promozione a primo archivista.

     Per la promozione a primo archivista si applicano le disposizioni contenute nell'art. 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 21. Promozione ad archivista capo e ad archivista superiore.

     Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

 

Titolo IV

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

 

     Art. 22. Concorso di ammissione.
     Il personale di dattilografia è assunto in prova mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'art. 2 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 23. Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove.

     La Commissione esaminatrice del concorso si compone:

     1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;

     2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

     3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 24. Svolgimento delle prove.

     L'esame di concorso comprende:

     a) una prova scritta;

     b) una prova pratica di dattilografia.

     La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

     La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano in tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

     Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

     Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

     Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria difensionale.

     Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

     Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e di pari lunghezza.

     La comunicazione ai candidati dell'ammissione alla prova pratica, dovrà contenere anche l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

     L'invito all'espletamento della prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla.

 

     Art. 25. Punteggio.

     La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova.

     Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

     Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

     I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

 

     Art. 26. Trattamento economico.

     Al personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

     Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

     Ciascuno degli stipendi suddetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Gli stipendi successivi a quello iniziale sono attribuiti con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del Comitato permanente. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

     Quando è dato parere o è emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche d'ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Comitato permanente. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

 

Titolo V

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO ED AUSILIARIO TECNICO.

ACCESSO E SVOLGIMENTO

 

     Art. 27. Nomina di inserviente ed agente tecnico.
     La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, dall'art. 2 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

     La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, da due sostituti o procuratori capo o procuratori dello Stato.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

     Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.

 

     Art. 28. Promozione ad usciere.

     La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

 

     Art. 29. Promozione ad usciere capo.

     La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

     Art. 30. Promozione a commesso e commesso capo.

     Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

 

     Art. 31. Promozione ad agente tecnico capo.

     La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CARRIERE

 

     Art. 32. Comitato permanente.
     La composizione del Comitato permanente considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'art. 8 della
legge 22 maggio 1960, n. 520.

Art. 33. Commissione di disciplina.

     Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

     Essa è composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.

 

     Art. 34. Rapporto informativo e giudizio complessivo.

     Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo.

     Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo è compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il quale esprime anche il giudizio complessivo.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 35. Inquadramento nei nuovi ruoli.

     Il personale attuale inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle A, B, e C quadro 1° allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle A, B, e D allegate alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

 

     Art. 36. Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale ausiliario tecnico.

     Il personale della carriera ausiliaria appartenente al ruolo ordinario con la qualifica di agente tecnico, è inquadrato nella qualifica di agente tecnico nel ruolo di cui alla tabella E allegata alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

 

     Art. 37. Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista.

     Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria che ha svolto esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data di entrata in vigore, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

 

     Art. 38. Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

     Il personale che occupa tali posti è collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.

 

     Art. 39. Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianità di qualifica e di carriera.

     Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo sono collocati nelle rispettive qualifiche, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo degli impiegati già appartenenti al ruolo ordinario.

     In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere.

 

     Art. 40. Inquadramento del personale non di ruolo.

     Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore presso l'Avvocatura dello Stato che ottenga successivamente l'inquadramento nei ruoli aggiunti sarà inquadrato, anche in soprannumero, e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, prendendo posto dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

 

     Art. 41. Inquadramento del personale comandato da altre Amministrazioni.

     Il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno due anni presso l'Avvocatura dello Stato in qualità di comandato, può essere, a domanda, inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli ordinari dell'Avvocatura dello Stato, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nella qualifica e conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

     Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42. Procedura di inquadramento.

     All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.

 

     Art. 43. Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

     Per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili per effetto della presente legge, dopo eseguito l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi, potranno essere indetti, una volta tanto, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, nonché a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempreché quest'ultimo personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un anno presso l'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 44. Conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria-tecnica.

     Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili che si renderanno tali per effetto della prima applicazione della presente legge, nelle varie qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria-tecnica, sarà provveduto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 45. Riduzione dei limiti di anzianità.

     Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficerà, per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

 

     Art. 46. Norme in materia di trattamento economico. [1]

     Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima.

 

     Art. 47. Rinvio.

     Per quanto non previsto nella presente legge e dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

     Art. 48. Abrogazione di norme.

     Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.

 

     Art. 49. Onere finanziario.

     All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

 

Coefficiente

Qualifica

 

500

Segretario capo

1

402

Segretario principale

6

325

Primo segretario

9

271

Segretario

24

229

Segretario aggiunto

24

202

Vice segretario

24

 

Totale

40

 

 

TABELLA B

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

 

Coefficiente

Qualifica

 

325

Archivista superiore

18

271

Archivista capo

27

229

Primo archivista e Assistente alla vigilanza

40

202

Archivista

115

180

Applicato

115

157

Applicato aggiunto

 

 

Totale

200

 

 

TABELLA C

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA DATTILOGRAFI N. 40

 

Coefficiente

Qualifica

Stipendio lordo annuo

157

Stipendio iniziale

471.000

180

Stipendio dopo 2 anni dal precedente

540.000

202

Stipendio dopo 8 anni dal precedente

606.000

229

Stipendio dopo 10 anni dal precedente

687.000

 

 

TABELLA D

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

 

Coefficiente

Qualifica

 

180

Commesso capo

3

173

Commesso

25

159

Usciere capo

106

151

Usciere

106

142

Inserviente

106

 

Totale

134

 

 

Tabella E - Carriera del personale ausiliario tecnico

 

Coefficiente

Qualifica

 

173

Agente tecnico capo

2

159

Agente tecnico

15

 

Totale

12

 


[1] Per la soppressione dell’assegno personale di cui al presente articolo, vedi l’art. 33 della L. 15 novembre 1973, n. 734.