§ 7.3.6 – D.P.R. 28 ottobre 1964, n. 1612.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:28/10/1964
Numero:1612


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Le armi soggette a prova, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, devono essere presentate al Banco provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola
Art. 11.      Non sono ammesse alle prove o punzonate dopo le prove le armi o parti di armi che, a giudizio della Direzione del Banco, presentino difetti di materia prima o di lavorazione tali da [...]
Art. 12.      La prova definitiva dei fucili da caccia è effettuata con almeno due tiri con polvere viva, da eseguirsi ad arma completamente finita e pronta per il commercio (prova forzata)
Art. 13.      A prova completamente effettuata e superata, nella parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili sono impressi i marchi di prova, la lunghezza e il diametro anteriore della camera, il [...]
Art. 14.      La prova dei fucili rigati e delle carabine è effettuata, di regola, con una cartuccia che sviluppi una pressione superiore di almeno il 30% a quella della cartuccia più potente usata per le [...]
Art. 15.      Le armi aventi camere più lunghe di mm. 70 e quindi destinate all'impiego di cariche superiori al normale sono sottoposte alla prova superiore, che si esegue aumentando la pressione della prova [...]
Art. 16.      Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate
Art. 17.      I punzoni per imprimere il marchio alle armi provate e i timbri a secco per i certificati sono fabbricati dalla Zecca su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio e la spesa [...]
Art. 18.      I marchi del Banco nazionale di prova sono costituiti dallo stemma del comune di Gardone Val Trompia e dalle seguenti sigle
Art. 19.      Per le prove dei fucili, delle carabine, delle canne basculate e delle canne di rimonta, il Banco deve tenere un registro dei certificati. Il registro è a madre e a due figlie; queste ultime [...]
Art. 20.      Per le prove delle armi corte il Banco deve tenere un registro dei certificati a madre e figlia
Art. 21.      Le disposizioni della legge 23 febbraio 1960, n. 186, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per esclusivo uso [...]
Art. 22.      Le autorità di pubblica sicurezza e la guardia di finanza disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi e relativi magazzini per l'accertamento delle eventuali [...]
Art. 23.      La vigilanza ed il controllo sull'attività e l'amministrazione del Banco sono esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari [...]


§ 7.3.6 – D.P.R. 28 ottobre 1964, n. 1612.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(G.U. 23 febbraio 1965, n. 47).

 

Titolo I

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL BANCO

 

     Art. 1. [1]

     [Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili ha sede in Gardone Val Trompia (Brescia).

     Con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, possono essere istituite sezioni del Banco in altre località dove l'industria di dette armi assuma particolare importanza.

     La istituzione di dette sezioni può essere promossa da enti e associazioni i quali debbono, a tal fine, presentare domanda al Ministero dell'industria e del commercio corredata di documenti idonei a comprovare la necessità dell'istituzione in relazione alla produzione locale di armi, nonchè delle deliberazioni con le quali gli enti e associazioni interessati si assumono l'onere della spesa per l'impianto della sezione e quello della spesa per il funzionamento che non possa essere fronteggiata con le entrate della sezione medesima.

     I locali del Banco e delle sue sezioni devono essere completamente estranei alle fabbricazioni di armi o parti di armi.]

 

          Art. 2. [2]

     [Il Banco nazionale di prova è retto da un Consiglio di amministrazione e funziona sotto la responsabilità di un direttore.

     Il Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, è composto di:

     un rappresentante del Ministero dell'interno;

     un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;

     un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia;

     un rappresentante del comune di Brescia;

     un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia;

     due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;

     un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi;

     un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie in cui abbiano sede sezioni del Banco.

     Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente.

     I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     Il direttore del Banco partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo ed ha le funzioni di segretario.

     Il Consiglio si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il mese di marzo e di ottobre, per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio preventivo del Banco. E' convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.]

 

          Art. 3. [3]

     [Il Consiglio di amministrazione:

     a) cura la gestione finanziari del Banco e delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporsi entrambi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio;

     b) vigila sul regolare funzionamento del Banco;

     c) determina il numero, le qualifiche e le mansioni del personale necessario al funzionamento del Banco;

     d) adotta i provvedimenti relativi al personale tecnico e amministrativo in conformità delle norme stabilite dal regolamento amministrativo e tecnico del Banco;

     e) propone al Ministero dell'industria e del commercio le tariffe per le prove delle armi da fuoco portatili, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 186;

     f) predispone il regolamento amministrativo e tecnico per la disciplina dei servizi del Banco ed il trattamento giuridico ed economico del personale, da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.]

 

          Art. 4. [4]

     [Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, qualora, richiamato all'osservanza di leggi o regolamenti, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze pregiudichino il regolare funzionamento del Banco ed ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

     Con lo stesso decreto l'amministrazione del Banco è affidata, per un periodo non superiore ad un anno, ad un commissario straordinario, al quale può essere corrisposta, a carico del bilancio del Banco stesso, una indennità la cui misura è stabilita dal Ministro per l'industria ed il commercio.]

 

          Art. 5. [5]

     [Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Banco; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; adotta i provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione, nelle materie di cui alle lettere b) e d) del precedente art. 3.]

 

          Art. 6. [6]

     [Il direttore del Banco è nominato, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Ministro per la difesa.]

 

          Art. 7. [7]

     [Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dal regolamento amministrativo e tecnico del Banco.

     E' fatto comunque divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.]

 

          Art. 8. [8]

     [Le entrate del Banco sono costituite:

     a) dai proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per le prove delle armi da fuoco stabilite ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

     b) dei contributi ordinari e straordinari degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa per l'istituzione del Banco o di sezioni del Banco;

     c) di contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura.]

 

          Art. 9. [9]

     [L'esercizio finanziario del Banco ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo riguardano le entrate e le uscite complessive del Banco e delle sue sezioni e contengono anche l'indicazione delle previsioni e dei risultati di gestione separatamente per il Banco e le singole sezioni.]

 

Titolo II

PROVE

 

          Art. 10.

     Le armi soggette a prova, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, devono essere presentate al Banco provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola.

 

          Art. 11.

     Non sono ammesse alle prove o punzonate dopo le prove le armi o parti di armi che, a giudizio della Direzione del Banco, presentino difetti di materia prima o di lavorazione tali da compromettere la resistenza o il buon funzionamento dell'arma.

 

          Art. 12.

     La prova definitiva dei fucili da caccia è effettuata con almeno due tiri con polvere viva, da eseguirsi ad arma completamente finita e pronta per il commercio (prova forzata).

     Per i fucili da caccia automatici la prova predetta è seguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale, la cui dosatura è fissata dalla Direzione del Banco, quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore dell'arma.

     Le canne in corso di lavorazione possono essere sottoposte alla prova provvisoria che consiste nella esecuzione di uno dei tiri previsti nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 13.

     A prova completamente effettuata e superata, nella parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili sono impressi i marchi di prova, la lunghezza e il diametro anteriore della camera, il peso delle canne.

     I marchi di prova sono impressi anche sui piani della bascula.

     I dati relativi al calibro dei fucili ed alle dimensioni della camera e della sede del collarino sono fissati con il regolamento amministrativo e tecnico previsto dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

 

          Art. 14.

     La prova dei fucili rigati e delle carabine è effettuata, di regola, con una cartuccia che sviluppi una pressione superiore di almeno il 30% a quella della cartuccia più potente usata per le singole armi. Quando ciò non sia possibile la prova è eseguita con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione del Banco.

     A prova superata i marchi relativi sono impressi sulla parte posteriore e inferiore della canna e sulla incastellatura o sulla bascula.

     Per le armi automatiche la prova suddetta è eseguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore.

 

          Art. 15.

     Le armi aventi camere più lunghe di mm. 70 e quindi destinate all'impiego di cariche superiori al normale sono sottoposte alla prova superiore, che si esegue aumentando la pressione della prova formata fino ad un limite ritenuto opportuno dalla Direzione del Banco.

 

          Art. 16.

     Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate.

     La prova delle pistole automatiche è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata, seguita da tanti colpi con cartuccia normale quanti ne possono essere contenuti nel caricatore.

     La prova delle pistole a rotazione è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata per ogni camera del cilindro.

     A prova superata sono impressi i marchi di prova sulla canna, sul carrello o sul cilindro e sul fusto.

 

Titolo III

PUNZONI, MARCHI, CERTIFICATI

 

          Art. 17.

     I punzoni per imprimere il marchio alle armi provate e i timbri a secco per i certificati sono fabbricati dalla Zecca su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio e la spesa relativa è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

 

          Art. 18.

     I marchi del Banco nazionale di prova sono costituiti dallo stemma del comune di Gardone Val Trompia e dalle seguenti sigle:

     a) PSF (polvere senza fumo);

     b) PN (polvere nera);

     c) FINITO.

     Lo stemma del comune di Gardone Val Trompia e le sigle di cui alle lettere a), b) e c) sono sormontate dallo stemma della Repubblica; per la prova superiore la sigla di cui alla lettera a) è sormontata da due stemmi della Repubblica.

     I fac-simile dei marchi di prova per le diverse armi o per le canne, e le parti dell'arma su cui vengono impressi, sono stabiliti nella tabella annessa al presente decreto.

 

          Art. 19.

     Per le prove dei fucili, delle carabine, delle canne basculate e delle canne di rimonta, il Banco deve tenere un registro dei certificati. Il registro è a madre e a due figlie; queste ultime vengono rilasciate al fabbricante.

     Il certificato contiene:

     1) il nome del fabbricante;

     2) il luogo di fabbricazione;

     3) l'indicazione dell'arma e della prova effettuata;

     4) i dati di cui al primo comma del precedente art. 12 e le caratteristiche dell'arma;

     5) la data del rilascio limitatamente alla madre ed a una delle figlie del certificato;

     6) il numero di matricola dell'arma;

     7) l'indicazione della pressione di prova e della polvere impiegata (nera o senza fumo);

     8) la firma del direttore e il bollo a secco del Banco;

     9) il numero progressivo del certificato.

 

          Art. 20.

     Per le prove delle armi corte il Banco deve tenere un registro dei certificati a madre e figlia.

     Il certificato è collettivo e contiene l'indicazione della specie dell'arma, del calibro e della matricola di ciascuna arma.

     La figlia di detto certificato è rilasciata al fabbricante unitamente ad un certificato individuale per ciascuna arma (cartellino), che contiene l'indicazione della pressione di prova, della matricola dell'arma, del numero del certificato collettivo e il bollo a secco del Banco.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Titolo IV

ESENZIONI

ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

CONTROLLI

 

          Art. 21.

     Le disposizioni della legge 23 febbraio 1960, n. 186, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per esclusivo uso personale, contemplate dall'art. 14, n. 3, delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.

 

          Art. 22.

     Le autorità di pubblica sicurezza e la guardia di finanza disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi e relativi magazzini per l'accertamento delle eventuali contravvenzioni previste dal secondo comma dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

 

          Art. 23.

     La vigilanza ed il controllo sull'attività e l'amministrazione del Banco sono esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alla sede del Banco.

     La vigilanza tecnica, in relazione alle leggi di pubblica sicurezza sulle armi, è devoluta al Ministero della difesa che ne terrà informati quelli dell'interno e dell'industria e del commercio.

 

 

Tabella

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[4] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[5] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[6] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[7] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[8] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[9] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.