§ 7.2.2 – L. 23 febbraio 1960, n. 186.
Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:23/02/1960
Numero:186


Sommario
Art. 1.      Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione [...]
Art. 4.      I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione
Art. 5.      Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la Direzione [...]
Art. 6.      Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del Codice penale
Art. 7.      Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonchè alle armi [...]
Art. 8.      Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro [...]


§ 7.2.2 – L. 23 febbraio 1960, n. 186.

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(G.U. 23 marzo 1960, n. 71).

 

     Art. 1.

     Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località [1].

     La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta [2].

     Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

     (Omissis) [3].

     Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980 e successivi emendamenti [4].

 

          Art. 2. [5]

     [Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.

     Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione - in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate - è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

     Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione [6].

     Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.]

 

          Art. 3.

     Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.

 

          Art. 4.

     I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione.

 

          Art. 5.

     Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la Direzione del Banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla Direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabbricante.

     Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 per arma.

 

          Art. 6.

     Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del Codice penale.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonchè alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.

 

          Art. 8.

     Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per l'interno, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova - nel cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1993, n. 509.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 14 marzo 1968, n. 317.

[3] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 18 aprile 1975, n. 110.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1993, n. 509.

[5] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L. 14 marzo 1968, n. 317.