§ 7.2.10 – D.P.R. 16 luglio 1997, n. 289.
Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:16/07/1997
Numero:289


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri.
Art. 3.  Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno.
Art. 4.  Adempimenti di competenza del Ministero delle finanze.
Art. 5.  (Adempimenti di competenza del Ministero della difesa)
Art. 6.  Adempimenti di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
Art. 7.  Adempimenti del Ministero del commercio con l'estero.
Art. 8.  Autorizzazione all'esportazione e importazione dei composti chimici della tabella 1.
Art. 9.  Autorizzazione all'esportazione dei composti chimici delle tabelle 2 e 3.
Art. 10.  Autorizzazione per le attività sul territorio nazionale.
Art. 11.  Modalità per la presentazione delle domande.


§ 7.2.10 – D.P.R. 16 luglio 1997, n. 289.

Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.

(G.U. 6 settembre 1997, n. 208).

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per "legge" la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;

     b) per "convenzione" la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;

     c) per "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja (OPCW);

     d) per "annesso" l'annesso sulle verifiche alla convenzione;

     e) per "tabelle 1, 2 e 3" le tabelle contenute nell'"annesso sui composti chimici" alla convenzione.

 

          Art. 2. Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri.

     1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri, in quanto Autorità nazionale, un ufficio di livello dirigenziale per l'attuazione della convenzione. Al predetto ufficio è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

     2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è altresì istituito un comitato consultivo, presieduto dal capo dell'ufficio del Ministero degli affari esteri di cui al comma 1, e composto da un rappresentante designato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, nonché da tre rappresentanti delle associazioni di categoria interessate all'attuazione della convenzione, designate dalla Confindustria. Per ciascuno dei suddetti rappresentanti è altresì designato un supplente.

     3. Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato altri Ministeri, anche su richiesta dei medesimi, per l'esame di affari che riguardino la loro competenza.

     4. Il comitato di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è convocato dal suo presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

 

          Art. 3. Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno.

     1. Il Ministero dell'interno assicura le misure di protezione dei nuclei ispettivi internazionali e dei loro accompagnatori nazionali in occasione delle ispezioni previamente segnalate dal Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministero dell'interno inoltre:

     a) provvede a notificare al Ministero degli affari esteri il tipo di agente chimico impiegato dalle forze dell'ordine per il controllo dei disordini, in possesso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri o di altre forze di ordine pubblico;

     b) comunica al Ministero degli affari esteri, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della convenzione e dalla parte IV dell'annesso, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati relativi al rinvenimento sul territorio nazionale di armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, nonché alla eventuale esistenza, attuale o pregressa, sullo stesso territorio di impianti di produzione di armi chimiche;

     c) coordina le azioni dirette al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi di cui alla lettera b) e dei composti chimici della tabella 1, avvalendosi del concorso del Ministero della difesa e delle altre amministrazioni statali in relazione alle loro competenze.

 

          Art. 4. Adempimenti di competenza del Ministero delle finanze.

     1. Il Ministero delle finanze, per quanto di competenza delle dogane, vigila sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

 

          Art. 5. (Adempimenti di competenza del Ministero della difesa) [1]

     [1. Gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa sono definiti nel codice dell'ordinamento militare.]

 

          Art. 6. Adempimenti di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione:

     a) riceve dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge i dati necessari ai fini delle dichiarazioni iniziali e periodiche, ne verifica la regolarità formale, li assembla e li trasmette al Ministero degli affari esteri;

     b) rilascia le autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 2, della legge secondo le modalità e procedure stabilite dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

 

          Art. 7. Adempimenti del Ministero del commercio con l'estero.

     1. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le autorizzazioni previste dagli articoli 3, comma 2, e 4 della legge, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.

 

          Art. 8. Autorizzazione all'esportazione e importazione dei composti chimici della tabella 1.

     1. Le autorizzazioni all'esportazione, all'importazione e ai trasferimenti verso e da Stati Parte alla convenzione, dei composti chimici compresi nella tabella 1 previste dall'articolo 3, comma 2, della legge sono rilasciate con le modalità e secondo le procedure indicate ai successivi commi.

     2. Le domande sono presentate direttamente, o a mezzo di lettera raccomandata, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - U.O.P.A.T., e debbono contenere i dati ed essere corredate dai documenti di seguito elencati:

     a) generalità complete e domicilio del richiedente;

     b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione;

     c) tipologia e causale dell'esportazione o importazione;

     d) descrizione dei composti chimici e loro classificazione CAS - Chemical Abstracts Service;

     e) quantità in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore;

     f) Paese di destinazione o di provenienza;

     g) dogana presso la quale saranno espletate le formalità doganali ovvero saranno presentati gli elenchi "INTRASTAT";

     h) generalità complete dell'esportatore estero in caso di importazione, o dell'importatore, in caso di esportazione e dell'utilizzatore finale, se diverso.

     3. I richiedenti debbono specificare le finalità dell'operazione, nell'ambito di quelle ammesse, fornendo idonea documentazione ovvero, in alternativa, presentando apposita dichiarazione sostitutiva sotto forma di autocertificazione e debbono assumere formale impegno a non riesportare i prodotti importati verso altro Stato non Parte ovvero produrre la prova di un corrispondente impegno del destinatario della esportazione.

     4. Ai fini dell'esame della domanda di autorizzazione, sarà richiesto dal Ministero del commercio con l'estero, nel caso di importazione, il nulla-osta dell'Autorità nazionale sulla compatibilità dell'operazione con il rispetto del tetto massimo di una tonnellata di composti chimici della tabella 1, come previsto nella parte VI, paragrafo 2, lettere c) e d), dell'annesso. Nel caso di esportazione tale compatibilità dovrà risultare da un nulla-osta dell'Autorità nazionale del Paese di importazione, che il richiedente l'autorizzazione produrrà in copia a documentazione della domanda.

     5. Le autorizzazioni avranno validità massima di quattro mesi e non potranno produrre effetti che a partire dal quarantacinquesimo giorno del loro rilascio per consentire la notifica al Segretariato tecnico prevista dalla parte VI, paragrafo 5, dell'annesso con almeno trenta giorni di preavviso rispetto all'effettuazione dell'operazione.

 

          Art. 9. Autorizzazione all'esportazione dei composti chimici delle tabelle 2 e 3.

     1. Le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi non Parte alla convenzione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3, previste dall'articolo 4, comma 1, della legge sono rilasciate con le modalità e secondo le procedure indicate ai successivi commi.

     2. Le domande sono presentate, direttamente o a mezzo di lettera raccomandata, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - U.O.P.A.T. e debbono contenere i dati ed essere corredate dei documenti di seguito elencati:

     a) generalità complete e domicilio del richiedente;

     b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione;

     c) tipologia e causale dell'operazione di esportazione;

     d) descrizione dei composti chimici e loro classificazione CAS - Chemical Abstracts Service;

     e) quantità in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore;

     f) Paese di destinazione;

     g) dogana presso la quale sono espletate le formalità doganali.

     3. Alla domanda deve essere allegato un certificato rilasciato all'importatore dalle autorità del Paese di importazione (END USE CERTIFICATE), redatto secondo gli usi internazionali, dal quale risulti che i composti chimici oggetto della richiesta:

     a) saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla convenzione;

     b) non saranno riesportati verso altri Stati non Parte;

     c) loro tipo e quantità;

     d) la loro utilizzazione finale;

     e) le generalità complete ed indirizzo dell'utilizzatore finale.

     4. Le autorizzazioni hanno validità massima di sei mesi.

 

          Art. 10. Autorizzazione per le attività sul territorio nazionale.

     1. Le domande di autorizzazione per le attività da svolgersi sul territorio nazionale, previste dall'articolo 3, comma 2, della legge, relative ai composti chimici della tabella 1 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, direttamente o a mezzo di raccomandata, e debbono contenere in ogni caso i seguenti elementi, debitamente documentati:

     a) generalità complete e domicilio del richiedente;

     b) tipo, capacità produttiva, ubicazione e caratteristiche dettagliate dell'impianto o del laboratorio eventualmente già esistente o che si intende costruire;

     c) quantitativo di ciascuno dei composti chimici della tabella 1, identificati con la denominazione chimica, la formula di struttura e il numero del Chemical Abstracts Service, se attribuito, che si intende produrre, acquistare, utilizzare, detenere per il periodo di un anno con specifica indicazione della loro destinazione finale e il quantitativo di detti composti chimici eventualmente già detenuti.

     2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ove incomplete o non corredate dalla prescritta documentazione, debbono essere integrate dal richiedente secondo le indicazioni dell'ufficio ricevente e sono da questo trasmesse entro 30 giorni dalla data della presentazione o del ricevimento della integrazione, al comitato consultivo che deve pronunciare il proprio parere entro 30 giorni, salvo quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministero emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine o, se precedente, da quella di ricevimento del parere.

     3. Il comitato consultivo di cui all'articolo 5 della legge è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

 

          Art. 11. Modalità per la presentazione delle domande.

     1. Le domande intese a ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, se presentate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal responsabile dell'ufficio competente.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1111 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.