§ 7.2.9 – L. 4 aprile 1997, n. 93.
Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:04/04/1997
Numero:93


Sommario
Art. 1.      1. Agli effetti delle disposizioni che seguono
Art. 2.      1. All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: "L'importazione e l'esportazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le esportazioni", ed è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 3.      1. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 4.      1. L'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'articolo 8, comma 1, della legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di [...]
Art. 6.      1. L'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. All'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: "importa o" sono soppresse
Art. 8.      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, [...]
Art. 9.      1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire 6.915 [...]
Art. 10.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 7.2.9 – L. 4 aprile 1997, n. 93.

Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

(G.U. 7 aprile 1997, n. 80).

 

     Art. 1.

     1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:

     a) per "legge" si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;

     b) per "convenzione" si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: "L'importazione e l'esportazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le esportazioni", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte".

 

          Art. 3.

     1. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:

     a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nellatabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

     b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nellatabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

     c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

     d) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

     2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.

     3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.

     4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

     5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 8, comma 1, della legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale".

     2. All'articolo 8 della legge, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - 1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale.

     2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:

     a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;

     b) promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti;

     c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

     d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;

     e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.

     3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.

     4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.

     5. Il Ministero degli affari esteri può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa".

 

          Art. 7.

     1. All'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: "importa o" sono soppresse.

     2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

     "3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222".

     3. All'articolo 11 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato".

 

          Art. 8.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricercascientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.

 

          Art. 9.

     1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni nell'anno 1997 e di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 6.915 milioni per l'anno 1997 e a lire 4.390 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.