§ 79.3.b - Legge 26 giugno 1962, n. 884.
Norma integrativa dell'art. 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:26/06/1962
Numero:884


Sommario
Art. unico.      All'art. 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma


§ 79.3.b - Legge 26 giugno 1962, n. 884. [1]

Norma integrativa dell'art. 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 25 luglio 1962, n. 186).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

     "Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di maresciallo di terza classe permanente sono conferiti mediante concorsi per titoli ai brigadieri permanenti in possesso del requisito di idoneità all'avanzamento al grado superiore acquisito nell'ultimo concorso espletato a norma della legge 27 dicembre 1941, n. 1570".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.