§ 79.2.999 - O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:13/06/2011
Numero:3945


Sommario
Art. 1.      1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, anche al fine di [...]
Art. 2.      1. La disciplina dell'articolo 1, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009 si applica anche nei confronti dei nuclei familiari che [...]
Art. 3.      1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, di cui all'articolo 7 [...]
Art. 4.      1. In attuazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 39/2009, fermi restando a carico degli assegnatari dei moduli abitativi provvisori e dei moduli abitativi destinati ad una [...]
Art. 5.      1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei [...]
Art. 6.      1. Al fine di concorrere ad assicurare, nei comuni di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, la stabilità dell'equilibrio finanziario, [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto [...]
Art. 8.      1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino della funzionalità dell'Istituto S. Maria degli Angeli di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso [...]
Art. 9.      1. All'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, la parola: «opera» è sostituita dalle seguenti: «può operare» e sono abrogate [...]
Art. 10.      1. All'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3942 del 20 maggio 2011 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 11.      1. In deroga all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 il termine per la deliberazione del [...]


§ 79.2.999 - O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 20 giugno 2011, n. 141)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n. 3936 del 21 aprile 2011 e n. 3942 del 17 maggio 2011;

     Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

     Considerata la necessità di svolgere con la massima tempestività i lavori di recupero dei complessi sportivi già destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinchè sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attività sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;

     Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 133 del 14 gennaio 2011, n. 448 del 3 febbraio 2011, n. 763 del 23 febbraio 2011, n. 916 del 3 marzo 2011, n. 937 del 4 marzo 2011, n. 1126 del 15 marzo 2011, n. 1159 del 18 marzo 2011, n. 1213 del 22 marzo 2011, n. 1429 del 29 marzo 2011, n. 1506 del 31 marzo 2011, n. 2118 del 19 aprile 2011 e n. 2427 del 29 aprile 2011, con cui, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonchè dei costi necessari per il ripristino delle aree già occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi, nonchè le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 6310/AG del 28 marzo 2011 e prot.10189/AG del 19 maggio 2011, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e l'opportunità di attribuire le relative somme direttamente ai comuni competenti;

     Visto l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, con cui si dispone che il Commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonchè delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;

     Visto l'articolo 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Vista la nota del Responsabile della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui si evidenziano le stime degli incrementi di costo degli indennizzi dovuti per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni finalizzate all'assistenza alloggiativa temporanea della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, in funzione del protrarsi dei tempi per la conclusione delle rispettive procedure;

     Considerato che si rende necessario integrare i criteri per l'assegnazione dei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009 e seguenti integrazioni, alla luce delle considerazioni di equità rappresentate dal Sindaco dell'Aquila con nota prot. 1067 del 22 aprile 2011;

     Considerato altresì che, decorsi oltre due anni dal sisma del 6 aprile 2009, occorre riportare a maggior equità le diverse forme di assistenza in favore dei nuclei familiari in attesa del rientro nell'abitazione principale danneggiata o distrutta e che è necessario incentivare la massima accelerazione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici classificati con esito E, anche con riferimento alle limitate risorse finanziarie resesi disponibili per l'assistenza alloggiativa ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009;

     Ravvisata la necessità di continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè gli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento dell'emergenza, tramite l'impiego delle Forze armate nei limiti già previsti dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011;

     Vista la nota del Commissario delegato prot. 8525/AG del 27 aprile 2011;

     Viste la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 163 del 25 gennaio 2011, concernente la richiesta di misure per assicurare gli equilibri di bilancio e far fronte alla gestione amministrativa straordinaria connessa all'emergenza post sismica e la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 9794 del 20 aprile 2011;

     Viste altresì le note del Presidente della provincia dell'Aquila prot. 30512 del 6 maggio 2011 e prot. 34040 del 19 maggio 2011, concernenti richieste di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza in rassegna e quantificazione delle minori entrate per l'anno 2011 conseguenti all'evento sismico;

     Viste le note dei Sindaci dei piccoli comuni del cratere;

     Vista la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 1238 del 9 maggio 2011;

     Visti gli esiti della riunione del 12 maggio 2011 svoltasi presso la sede della struttura commissariale a L'Aquila;

     Considerata la necessità di corrispondere con urgenza alle esigenze di ricostruzione e funzionalità anche del complesso immobiliare sede dell'Istituto S. Maria degli Angeli di L'Aquila, destinato soprattutto alla fondamentale attività di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, nonchè a scuola dell'infanzia e a residenza universitaria, danneggiato dagli eventi sismici in rassegna, affinchè sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso l'istruzione obbligatoria e l'accoglienza in strutture ad alta valenza aggregativa e sociale per le giovani generazioni;

     Vista la nota del Commissario delegato prot. 10192/AG del 19 maggio 2011;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, anche al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 299.309,28, al comune di Acciano la somma complessiva di euro 70.384,51, al comune di Barisciano la somma complessiva di euro 156.293,74, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di euro 13.831,12, al comune di Campotosto la somma complessiva di euro 155.217,70, al comune di Capestrano la somma complessiva di euro 2.207,70, al comune di Castelvecchio Calvisio la somma complessiva di euro 18.138,36, al comune di Cocullo la somma complessiva di euro 4.372,48, al comune di Collarmele la somma complessiva di euro 13.615,00, al comune di Fagnano Alto la somma complessiva di euro 90.239,33, al comune di Ocre la somma complessiva di euro 215.005,38, al comune di Ofena la somma complessiva di euro 16.269,50, al comune di Ovindoli la somma complessiva di euro 466,64, al comune di Poggio Picenze la somma complessiva di euro 77.064,50, al comune di Prata D'Ansidonia la somma complessiva di euro 27.882,20, al comune di Rocca di Cambio la somma complessiva di euro 16.728,78, al comune di Rocca di Mezzo la somma complessiva di euro 30.961,16, al comune di Santo Stefano di Sessanio la somma complessiva di euro 16.018,45, al comune di Sant'Eusanio Forconese la somma complessiva di euro 122.443,48, al comune di Secinaro la somma complessiva di euro 108.640,00, al comune di Tione degli Abruzzi la somma complessiva di euro 26.260,88, al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.481.357,22, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 2.

     1. La disciplina dell'articolo 1, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009 si applica anche nei confronti dei nuclei familiari che risultano ancora assegnatari di un alloggio del Progetto CASE o dei MAP sulla base del requisito della casa principale con esito F, successivamente riclassificata con esito B o C pubblicato o notificato, a seguito della rimozione del rischio esterno.

     2. Il termine di novanta giorni per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari di cui al comma 1 e delle parti comuni dei relativi edifici, decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ovvero dalla data della notificazione o della pubblicazione sull'albo pretorio del comune competente degli esiti di agibilità, se successivi.

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, devono iniziare, con comunicazione al comune sottoscritta dal direttore dei lavori e dal committente, entro venti giorni dalla concessione del contributo e devono terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

     2. Il comune, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, valuta la congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa di cui al comma 1, ovvero nel cronoprogramma sottoscritto dal progettista e dall'amministratore di condominio, anche con riferimento all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni e al numero medio presunto di operai in cantiere. Contestualmente, il comune valuta la congruità dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari tenuto conto dei tempi indicati nei preventivi di spesa allegati alle domande di contributo e definisce la data di termine dei lavori per l'intero edificio condominiale ovvero per l'intero aggregato strutturale, che non può comunque essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo [1].

     3. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del comune fino a 30 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto CASE, dei MAP o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, fermo restando il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi. La parte di contributo relativa al compenso degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 ed all'articolo 7, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, nonchè del progettista e del direttore dei lavori viene decurtata del 5% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori [2].

 

     Art. 4.

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 39/2009, fermi restando a carico degli assegnatari dei moduli abitativi provvisori e dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonchè gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i Sindaci territorialmente competenti possono stabilire a carico dei predetti assegnatari un canone di locazione, tenuto conto dei criteri fissati dalla legge della regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     2. Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento. Analogo criterio può trovare, altresì, applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 [3].

 

     Art. 5.

     1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 275 unità.

     2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 30 giugno 2011 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

     3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di concorrere ad assicurare, nei comuni di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2011, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite massimo di euro 30.000.000,00 per il comune dell'Aquila e di euro 6.944.232,46 per gli altri comuni del cratere e di euro 8.125.000,00 per la provincia dell'Aquila, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009 [4].

 

     Art. 7.

     1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad Uffici del predetto Ente gravemente danneggiate dal sisma, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici.

     2. Gli oneri di cui al comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 850.000,00 per l'anno 2011, sono posti a carico dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

     3. Al fine di assicurare la massima funzionalità della struttura di cui all'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, al comma 2 del medesimo articolo 11 la parola: «quattro» è sostituita dalle seguenti: «massimo dieci», nei limiti delle risorse già stanziate.

 

     Art. 8.

     1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino della funzionalità dell'Istituto S. Maria degli Angeli di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore.

     2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 4.300.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, la parola: «opera» è sostituita dalle seguenti: «può operare» e sono abrogate le seguenti parole: «e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2».

     2. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Commissario delegato elabora il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1 nell'ambito di un comitato di cui fanno parte il Sindaco dell'Aquila, in qualità di Presidente, e gli altri Sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.».

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3942 del 20 maggio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole da: «provvisorio» a: «18 febbraio 2011.» sono abrogate;

     b) al comma 1, dopo la parola: «stoccaggio» è aggiunta, in fine, la seguente parola: «autorizzati.»;

     c) al comma 2, le parole da: «e il comma 2» fino alla fine del periodo sono abrogate;

     d) al comma 2, dopo le parole: «17 maggio 2011» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « è abrogata.».

     2. L'attuazione di tale articolo non comporta ulteriori oneri a carico dell'erario.

 

     Art. 11.

     1. In deroga all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è differito al 31 agosto 2011 [5].

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3978.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3978.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della O.P.C.M. 12 ottobre 2011, n. 3968.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.