§ 79.1.14 - D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51.
Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:30/01/1993
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 [...]
Art. 2.      1. L'attività di ispezione e di vigilanza è volta a verificare la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico [...]
Art. 3.      1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari civili o militari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a [...]
Art. 4.      1. Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo connesse alla organizzazione del sistema di ispezioni, ivi inclusi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 3, è [...]
Art. 5.      1. L'incarico ispettivo è affidato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su proposta del capo ufficio competente del Dipartimento, ovvero su propria autonoma determinazione.
Art. 6.      1. A conclusione dell'incarico è redatta una dettagliata relazione sull'ispezione eseguita, nella quale sono segnalate le eventuali carenze di legittimità e di efficienza che siano state [...]
Art. 7.      1. Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimità dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il [...]
Art. 8.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 79.1.14 - D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51.

Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza.

(G.U. 5 marzo 1993, n. 53).

 

Art. 1.

     1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonché agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre ispezioni in applicazione del presente regolamento su ogni intervento attuato da pubbliche autorità in occasione di emergenze.

 

     Art. 2.

     1. L'attività di ispezione e di vigilanza è volta a verificare la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico settore di intervento, nonché di quella a carattere straordinario emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

 

     Art. 3.

     1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari civili o militari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a carattere tecnico, negli specifici settori d'intervento oggetto dell'attività ispettiva. Gli ispettori sono scelti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile tra i nominativi inseriti in appositi elenchi predisposti a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle segnalazioni delle amministrazioni competenti.

     2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per specializzazione e devono contenere non meno di 10 nominativi per settore di competenza.

     3. L'affidamento degli incarichi deve avvenire a rotazione.

     4. Gli elenchi sono aggiornati a cura del Dipartimento della protezione civile ogni tre anni.

 

     Art. 4.

     1. Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo connesse alla organizzazione del sistema di ispezioni, ivi inclusi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 3, è istituito presso il Dipartimento della protezione civile un apposito servizio.

     2. A capo del servizio di cui al comma 1 viene posto un funzionario del Dipartimento della protezione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, che rimane in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.

 

     Art. 5.

     1. L'incarico ispettivo è affidato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su proposta del capo ufficio competente del Dipartimento, ovvero su propria autonoma determinazione.

     2. Nella proposta formulata dal capo ufficio competente viene specificata la presumibile durata dell'incarico ed il suo oggetto.

     3. Le ispezioni possono avere carattere amministrativo, contabile o tecnico e sono effettuate nel corso ed a completamento degli interventi.

     4. In caso di interventi di breve durata devono essere effettuate comunque due ispezioni nel corso ed a completamento degli stessi.

 

     Art. 6.

     1. A conclusione dell'incarico è redatta una dettagliata relazione sull'ispezione eseguita, nella quale sono segnalate le eventuali carenze di legittimità e di efficienza che siano state accertate e formulate proposte sui conseguenti provvedimenti da adottare.

     2. Qualora nel corso dell'ispezione siano accertati fatti o atti che diano luogo a responsabilità per danni derivanti all'amministrazione per violazione di obblighi di servizio ovvero responsabilità a carattere civile, penale o amministrativo, l'ispettore predispone denuncia da inoltrare alle competenti autorità, informandone il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     3. L'ispettore è solidalmente responsabile con l'autore del fatto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei danni derivanti da eventuali irregolarità non rilevate per dolo o colpa grave in sede di ispezione compiuta dal medesimo.

 

     Art. 7.

     1. Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimità dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilità e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attività che sia all'uopo rilevante, nonché accertano le disponibilità di tesoreria e di cassa. Accertano pure che la gestione amministrativa sia condotta in conformità delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo e che la resa dei conti avvenga secondo le norme indicate dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

     2. Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarità degli atti e delle attività che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche.

     3. Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da più ispettori con competenze anche di carattere complementare.

 

     Art. 8.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.