§ 77.6.171 - Legge 8 agosto 1991, n. 261.
Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:08/08/1991
Numero:261


Sommario
Art. 1.  Pensioni ed assegni.
Art. 2.  Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre [...]
Art. 3.  Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 4.  Commissione medica superiore.
Art. 5.  Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra.
Art. 6.  Decorrenza dei benefici accessori.
Art. 7.  Copertura finanziaria.


§ 77.6.171 - Legge 8 agosto 1991, n. 261.

Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra.

(G.U. 19 agosto 1991, n. 193).

 

     Art. 1. Pensioni ed assegni.

     1. I trattamenti pensionistici base di cui alla tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati, a decorrere dal 10 gennaio 1991, dei seguenti importi annui:

1ª categoria ....................................................................................................

300.000

2ª categoria ....................................................................................................

270.000

3ª categoria ....................................................................................................

240.000

4ª categoria ....................................................................................................

210.000

5ª categoria ....................................................................................................

180.000

6ª categoria ....................................................................................................

150.000

7ª categoria ....................................................................................................

120.000

8ª categoria ....................................................................................................

90.000

 

          Art. 2. Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

     1. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E" riportati alla fine della tabella B annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

     "i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 108, non determinano mutamenti di classifica.

     l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.

     m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso"

 

          Art. 3. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

     1. Il secondo comma dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e da ultimo modificato dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, h sostituito dal seguente:

     "I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-bis); B), n. 1); C); D); E), n. 1), della citata tabella E, possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai pensionati affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".

 

          Art. 4. Commissione medica superiore.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, h aggiunto il seguente:

     "Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro pur integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'art. 109".

 

          Art. 5. Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra.

     1. Il primo comma dell'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, h sostituito dal seguente:

     "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".

 

          Art. 6. Decorrenza dei benefici accessori.

     1. Nei casi in cui sia stato riconosciuto un trattamento pensionistico di guerra diretto o indiretto che possa dar luogo alla concessione, su domanda di parte, di assegni accessori, ivi comprese le integrazioni dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, gli assegni stessi, concorrendo le condizioni di legge, sono concessi con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico già conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla data di notifica del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico, anche quando si tratti di provvedimenti che dispongono più favorevoli assegnazioni tabellari.

     2. La presente disposizione si applica anche ai casi eventualmente già definiti in modo difforme; per tali casi la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari adotta il nuovo più favorevole provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.

 

          Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante della presente legge, valutato in 40 miliardi di lire annui a decorrere dal 1991, si provvede, negli anni 1991, 1992 o 1993, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale", e, quanto a lire 14 miliardi, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.