§ 77.6.160 - Legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:06/10/1986
Numero:656


Sommario
Art. 1.  (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).
Art. 2.  (Pensioni e assegni).
Art. 3.  (Indennità di assistenza e di accompagnamento).
Art. 4.  (Assegno supplementare per le vedove dei grandi alidi).
Art. 5.  (Collaterali).
Art. 6.  (Inabilità a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilità).
Art. 7.  (Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L).
Art. 8.  (Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli alidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori).
Art. 9.  (Infermi di mente).
Art. 10.  (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi).
Art. 11.  (Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme).
Art. 12.  (Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore).
Art. 13.  (Convenzioni con medici civili).
Art. 14.  (Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate).
Art. 15.  (Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale).
Art. 16.  (Ricorsi gerarchici).
Art. 17.  (Ricorso alla Corte dei conti).
Art. 18.  (Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra).
Art. 19.  (Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi).
Art. 20.  (Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti).
Art. 21.  (Copertura finanziaria).
Art. 22.  (Entrata in vigore).


§ 77.6.160 - Legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.

(G.U. 15 ottobre 1986, n. 240, S.O.).

 

     Art. 1. (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). [1]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

     a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

     b) l'indennità una tantum di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

     c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

     d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1 categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

     e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

     f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

     g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;

     h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.

     2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

     3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.

 

          Art. 2. (Pensioni e assegni).

     1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Con la stessa decorrenza è istituita l'allegata tabella T.

     2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonché dalla tabella F, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.

     3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

     4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

     "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".

     5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) è sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto".

 

          Art. 3. (Indennità di assistenza e di accompagnamento).

     1. Il comma secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui al seguente comma 2.

     2. L'indennità di assistenza è concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente articolo 2, comma 2:

dal 1° gennaio 1985

dal 1° gennaio 1986

lettera

A

384.000

506.880

"

A-bis

335.000

442.200

"

B

296.000

390.720

"

C

260.000

343.200

"

D

220.000

290.400

"

E

182.000

240.240

"

F

143.000

188.760

"

G

105.000

138.600

"

H

69.000

91.080

     3. I commi quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

     "La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.

     Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986".

 

          Art. 4. (Assegno supplementare per le vedove dei grandi alidi).

     1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

     "Art. 9. - Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:

     "Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

     Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.

     Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra"".

     2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

     3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

 

          Art. 5. (Collaterali).

     1. La lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Coloro che già beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella T. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella T a titolo di assegno personale.

     3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.

 

          Art. 6. (Inabilità a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilità).

     1. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età.

     2. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

     "Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101".

 

          Art. 7. (Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L).

     1. Gli orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.

     2. Le modalità, il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonché l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

     3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procederà alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

     4. Le tabelle I ed L, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.

 

          Art. 8. (Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli alidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori).

     1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 1985.

     2. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.

     3. All'onere derivante dall'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 9. (Infermi di mente).

     1. Nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera A, dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

     Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma".

 

          Art. 10. (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi).

     1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

     2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima è ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.

     3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale dà notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto. [2]

     4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi è ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.

     5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione è avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio.

 

          Art. 11. (Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme).

     1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.

     3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato può chiederne l'abbuono purché l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.

     4. L'eventuale abbuono è accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

 

          Art. 12. (Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore).

     1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

     "Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

     Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività".

 

          Art. 13. (Convenzioni con medici civili).

     1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, può stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionanti".

 

          Art. 14. (Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate).

     1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione è attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro può essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

 

          Art. 15. (Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale).

     1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

     "Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati presentati da più lungo tempo.

     Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facoltà del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge".

 

          Art. 16. (Ricorsi gerarchici).

     1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

     "I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato";

     "I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".

     2. L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

 

          Art. 17. (Ricorso alla Corte dei conti).

     1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

     "Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento".

     2. L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

 

          Art. 18. (Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra).

     1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra è così modificata: "Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari".

     2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalità del trasferimento.

 

          Art. 19. (Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi).

     1. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

     "Art. 82. - I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.

     I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.

     All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso".

 

          Art. 20. (Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti).

     1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:

     "Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio";

     "Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti".

     2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

     "Art. 119. - Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890".

 

          Art. 21. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915" e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella C

     Trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra

Categorie

Importo annuo

 

 

Dal 1° gennaio 1985

Dal 1° gennaio 1986

1

categoria

L.

3.044.400

L.

4.140.600

2

"

"

2.739.600

"

3.726.600

3

"

"

2.435.400

"

3.312.600

4

"

"

2.131.200

"

2.898.600

5

"

"

1.826.400

"

2.484.600

6

"

"

1.522.800

"

2.070.600

7

"

"

1.218.000

"

1.656.000

8

"

"

913.200

"

1.242.000

 

     Tabella E

     Assegni di superinvalidità

     A)

     1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

     2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

     3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

     4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

     L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

     L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

     Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

     (Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).

     A-bis)

     1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

     2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

     (Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).

     B)

     1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

     2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

     (Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).

     C)

     1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

     (Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986)

     D)

     1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

     (Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

     E)

     1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

     2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

     3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

     4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

     5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

     (Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).

     F)

     1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

     2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

     3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

     4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

     5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

     6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

     7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

     8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

     (Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).

     G)

     1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

     2) La disarticolazione di un'anca.

     3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

     4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

     (Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).

     H)

     1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

     2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

     3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

     4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.

     5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

     (Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985)

     (Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).

 

     Tabella F

     Assegno per cumulo di infermità

Natura del cumulo

Importo annuo Dal 1° gennaio 1986

Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B

15.166.800

Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E

11.551.200

Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E

6.354.000

Per due superinvalidità contemplate nella tabella E

4.772.400

Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A

3.616.800

Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A

3.255.600

Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A

2.892.600

Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A

2.532.000

Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A

2.170.800

Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A

1.808.400

Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A

1.446.600

Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A

1.085.400

     Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti

     Soggetti di diritto

Tabella G

Importo annuo

 

Dal 1° gennaio 1985

Dal 1° gennaio 1986

 

 

 

 

 

Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico

L.

1.596.180

L.

2.419.360

Tabella M

Genitori - Pensioni normali

"

854.160

"

1.225.200

Tabella T

Collaterali

"

805.800

"

1.063.680

Tabella S

Genitori - Pensioni speciali

"

838.440

"

1.202.400

     Trattamento spettante alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata

     Soggetti di diritto

 

Importo annuo

 

 

Dal 1° gennaio 1985

Dal 1° gennaio 1986

Tabella N

Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico:

2a

categoria

L.

824.880

L.

1.183.200

3a

"

"

734.640

"

1.053.600

4a

"

"

660.240

"

946.800

5a

"

"

599.760

"

859.800

6a

"

"

554.640

"

795.000

7a

"

"

524.760

"

752.400

8a

"

"

510.120

"

732.000

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 10 ottobre 1989, n. 342.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 18 agosto 2000, n. 236.