§ 77.6.13B - Legge 5 marzo 1977, n. 65.
Interpretazione autentica dell'art. 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:05/03/1977
Numero:65


Sommario
Art. 1.      L'art. 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica:
Art. 2.      Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei [...]


§ 77.6.13B - Legge 5 marzo 1977, n. 65.

Interpretazione autentica dell'art. 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti.

(G.U. 21 marzo 1977, n. 77)

 

     Art. 1.

     L'art. 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica:

     "I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'art. 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

 

          Art. 2.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati interessati nonché degli aventi diritto al trattamento di riversibilità.