§ 77.4.61 - D.L. 20 aprile 1971, n. 161 .
Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:20/04/1971
Numero:161


Sommario
Art. 1.      La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma [...]
Art. 2.      Ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, deve intendersi per data utile [...]


§ 77.4.61 - D.L. 20 aprile 1971, n. 161 [1] .

Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(G.U. 21 aprile 1971, n. 98)

 

 

     Art. 1.

     La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma settimo, in relazione all'art. 46, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è differita al novantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; per effetto di tale differimento il comitato provinciale è rimesso in termini per la decisione dei ricorsi qualora alla predetta data il termine sia già scaduto. Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente alla data medesima, la facoltà dei ricorrenti di adire l'autorità giudiziaria decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.

     Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 46, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per la decisione dei ricorsi di seconda istanza da parte dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, decorre, nella prima applicazione del predetto decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di costituzione di ciascun comitato regionale.

 

          Art. 2.

     Ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, deve intendersi per data utile quella risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento dall'ufficio postale tenuto alla restituzione dell'avviso medesimo al destinatario.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 18 giugno 1971, n. 374.