§ 77.4.52 - Legge 29 maggio 1967, n. 337.
Disciplina del trattamento economico del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:29/05/1967
Numero:337


Sommario
Art. 1.      Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie [...]
Art. 2.      Entro il 31 luglio 1967 i Consigli di amministrazione degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 della presente legge per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal [...]
Art. 4.      Al personale degli Istituti di cui all'art. 2 che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge non potrà essere liquidato in capitale, in misura [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.4.52 - Legge 29 maggio 1967, n. 337. [1]

Disciplina del trattamento economico del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

(G.U. 5 giugno 1967, n. 138)

 

 

     Art. 1.

     Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 2.

     Entro il 31 luglio 1967 i Consigli di amministrazione degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi Istituti alle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     A tal fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni vigenti assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonchè della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

     Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 31 luglio 1967, al personale degli Istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'art. 4 della presente legge, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile alla pensione e all'indennità di anzianità nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio. La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti.

 

          Art. 3.

     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 della presente legge per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma del citato art. 2 sarà costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una Commissione di 18 membri così composta: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno, da un rappresentante del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale, dai presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato, nonchè da due magistrati amministrativi.

     La predetta Commissione effettuerà tutte le necessarie rilevazioni, tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale, nonchè del valore economico da attribuire alla maggiore durata dell'orario di lavoro del personale degli enti previdenziali e alle diverse modalità delle prestazioni. La Commissione rimetterà le sue conclusioni non oltre il 15 giugno 1967 ai Consigli di amministrazione degli enti interessati, per le deliberazioni di loro competenza.

 

          Art. 4.

     Al personale degli Istituti di cui all'art. 2 che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

     Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.