§ 76.3.d - D.Lgs.Lgt. 6 settembre 1917, n. 1451.
Istituzione presso il Ministero delle Poste e Telegrafi del servizio dei conti correnti e assegni postali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:06/09/1917
Numero:1451


Sommario
Art. 1.      È istituito alle dipendenze del Ministero delle poste e dei telegrafi il servizio dei conti correnti e assegni postali.
Art. 2.      Può essere ammesso a partecipare al servizio dei conti correnti e assegni postali qualunque personali fisica o giuridica, qualunque ditta, collettività od ufficio che ne faccia domanda o [...]
Art. 3.      L'attivo del conto corrente è formato:
Art. 4.      Il correntista può disporre del proprio credito:
Art. 5.      L'Amministrazione dà immediato corso a tutte le operazioni inerenti al servizio; risponde dell'intero importo delle somme introitate e si libera quando i pagamenti siano fatti nelle forme e nei [...]
Art. 6.      Le azioni di rettifica relative ad un conto corrente postale si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, per le azioni del correntista, dalla data di trasmissione dell'estratto [...]
Art. 7.      Il rapporto di conto corrente postale è risoluto di diritto per disdetta, per interdizione, o fallimento del correntista; I provvedimenti giudiziari che si riferiscono alla capacità giuridica [...]
Art. 8.      Fino a che il rapporto di conto corrente non sia risoluto e la somma residuale non sia messa a disposizione del correntista cessante o dei suoi aventi causa, il credito del correntista non può [...]
Art. 9.      L'importo degli assegni tratti da un correntista nello stesso giorno e pagabili in una stessa località non potrà eccedere la somma di L. 10.000. Il regolamento potrà stabilire, a seconda delle [...]
Art. 10.      Ciascuna operazione di versamento, di bancogiro o di pagamento è sottoposta al diritto fisso di centesimi dieci a carico del richiedente.
Art. 11.      All'infuori di quelle stabilite nel precedente articolo, nessun'altra tassa o gravame fiscale sarà percepito sulle operazioni o sulle scritturazioni relative al servizio dei conti correnti oda [...]
Art. 12.      Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti ed assegni postali la corrispondenza tra gli utenti e l'Amministrazione è esente da tassa postale.
Art. 13.      Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartiene, o sopra un conto estinto, o, sapendo che non esiste presso l'Amministrazione tutta la somma disponibile, è punito con la multa da L. 50 [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Le spese del servizio fanno carico alla gestione speciale dei conti correnti ed assegni postali, ed il loro importo è inscritto contemporaneamente in appositi capitoli del bilancio del Ministero [...]
Art. 16.      I proventi degli interessi, delle tasse, delle multe e di ogni altro cespite accertabili sono imputati ad un capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riversati nel conto corrente [...]
Art. 17.      Per ogni esercizio è compilato e presentato al Parlamento un bilancio speciale economico della gestione dei conti correnti ed assegni postali da allegarsi al consuntivo del bilancio dello Stato.
Art. 18.      Gli utili netti annuali sono devoluti per due decimi alla formazione di un fondo di riserva presso la cassa depositi e prestiti, da questa amministrato.
Art. 19.      Alle funzioni direttive di controllo e di cassa si provvederà con personale di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi. Per le altre mansioni sarà assunto personale avventizio, [...]
Art. 20.      Sarà provveduto con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato:
Art. 21.      Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


§ 76.3.d - D.Lgs.Lgt. 6 settembre 1917, n. 1451.

Istituzione presso il Ministero delle Poste e Telegrafi del servizio dei conti correnti e assegni postali.

(G.U. 15 settembre 1917, n. 219)

 

Art. 1.

     È istituito alle dipendenze del Ministero delle poste e dei telegrafi il servizio dei conti correnti e assegni postali.

     Per decreto Ministeriale saranno determinati gli uffici annessi al servizio.

     Il servizio sarà attuato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 2.

     Può essere ammesso a partecipare al servizio dei conti correnti e assegni postali qualunque personali fisica o giuridica, qualunque ditta, collettività od ufficio che ne faccia domanda o soddisfi alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

     Per tutto quanto concerne i conti correnti e gli assegni postali si considerano come pienamente capaci le donne maritate ed il minore che abbia compiuto gli anni 18.

 

     Art. 3.

     L'attivo del conto corrente è formato:

     1) dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terzi a suo vantaggio;

     2) dall'iscrizione nel conto corrente dei crediti dei correntisti verso la posta per assegni riscossi, per effetti incassati per vaglia a lui intestati o per altro titolo qualsiasi;

     3) dai crediti trasferiti da altro conto (bancogiro).

 

     Art. 4.

     Il correntista può disporre del proprio credito:

     a) per ritirare o far ritirare danaro a vista presso l'ufficio dove è tenuto il conto;

     b) per fare eseguire pagamenti a mezzo degli uffici postali;

     c) per trasferirlo in tutto o in parte nel conto di altro correntista (bancogiro).

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione dà immediato corso a tutte le operazioni inerenti al servizio; risponde dell'intero importo delle somme introitate e si libera quando i pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

     Ogni altra responsabilità, anche per i ritardi, è esclusa.

 

     Art. 6.

     Le azioni di rettifica relative ad un conto corrente postale si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, per le azioni del correntista, dalla data di trasmissione dell'estratto periodico di conto, per quelle del non correntista, dalla data della ricevuta relativa alle operazioni.

     Tutte le altre azioni derivanti dal conto corrente postale si prescrivono col decorso di un triennio, il cui termine iniziale parte dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di spedizione dell'ultimo estratto di conto.

     Trascorso il detto termine senza che il correntista abbia fatto operazioni od altro atto interruttivo della prescrizione, il credito del conto, compreso il deposito di garanzia, è acquisito all'Amministrazione.

     Le azioni di cui al presente articolo non possono essere promosse prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa, e siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

     La prescrizione s'interrompe, nei modi del diritto comune, o con la presentazione del reclamo in via amministrativa.

     Le controversie relative ai conti correnti postali appartengono alla giurisdizione commerciale.

 

     Art. 7.

     Il rapporto di conto corrente postale è risoluto di diritto per disdetta, per interdizione, o fallimento del correntista; I provvedimenti giudiziari che si riferiscono alla capacità giuridica del correntista devono essere notificati, anche se trattasi di fallimenti, all'ufficio dell'Amministrazione dov'è tenuto il conto.

     In mancanza di notifica, l'Amministrazione può considerare come non avvenuto il cambiamento di stato del correntista.

 

     Art. 8.

     Fino a che il rapporto di conto corrente non sia risoluto e la somma residuale non sia messa a disposizione del correntista cessante o dei suoi aventi causa, il credito del correntista non può essere né sequestrato né pignorato.

 

     Art. 9.

     L'importo degli assegni tratti da un correntista nello stesso giorno e pagabili in una stessa località non potrà eccedere la somma di L. 10.000. Il regolamento potrà stabilire, a seconda delle categorie degli uffici, un limite per i pagamenti o per i versamenti inferiori a detta somma.

 

     Art. 10.

     Ciascuna operazione di versamento, di bancogiro o di pagamento è sottoposta al diritto fisso di centesimi dieci a carico del richiedente.

     Per i pagamenti da effettuarsi in contante è percepita, in aggiunta al diritto fisso, una tassa proporzionale in ragione di venticinque centesimi per ogni mille lire pagate.

     Per ogni estratto di conto, fuori di quello mandato periodicamente al correntista, sarà dovuto un diritto fisso di centesimi cinquanta.

 

     Art. 11.

     All'infuori di quelle stabilite nel precedente articolo, nessun'altra tassa o gravame fiscale sarà percepito sulle operazioni o sulle scritturazioni relative al servizio dei conti correnti oda assegni postali.

 

     Art. 12.

     Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti ed assegni postali la corrispondenza tra gli utenti e l'Amministrazione è esente da tassa postale.

 

     Art. 13.

     Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartiene, o sopra un conto estinto, o, sapendo che non esiste presso l'Amministrazione tutta la somma disponibile, è punito con la multa da L. 50 a 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato punito con pena maggiore.

     Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in giornali da lui designati a spese del condannato.

 

     Art. 14. [1]

     I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi.

     Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrisponderà all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro diminuito di quindici centesimi.

 

     Art. 15.

     Le spese del servizio fanno carico alla gestione speciale dei conti correnti ed assegni postali, ed il loro importo è inscritto contemporaneamente in appositi capitoli del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, ed in un corrispondente capitolo del bilancio dell'entrata. In uno dei sopra detti capitoli passivi sarà inscritta una soma annua destinata alla propaganda od all'incremento del servizio.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1917-19818 le aggiunte necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 16.

     I proventi degli interessi, delle tasse, delle multe e di ogni altro cespite accertabili sono imputati ad un capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riversati nel conto corrente con la Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 17.

     Per ogni esercizio è compilato e presentato al Parlamento un bilancio speciale economico della gestione dei conti correnti ed assegni postali da allegarsi al consuntivo del bilancio dello Stato.

 

     Art. 18.

     Gli utili netti annuali sono devoluti per due decimi alla formazione di un fondo di riserva presso la cassa depositi e prestiti, da questa amministrato.

     Gli altri otto decimi sono versati a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra.

 

     Art. 19.

     Alle funzioni direttive di controllo e di cassa si provvederà con personale di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi. Per le altre mansioni sarà assunto personale avventizio, retribuito, per quanto è possibile, a cottimo.

 

     Art. 20.

     Sarà provveduto con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato:

     1) alla organizzazione del servizio;

     2) alla forma e al prezzo dei documenti per le varie operazioni;

     3) ai rapporti con la Cassa dei depositi e prestiti;

     4) all'introduzione di ulteriori modalità per migliorare e diffondere il servizio;

     5) all'adesione agli accordi per il servizio internazionale degli chèques e clearings postali.

 

     Art. 21.

     Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 22 novembre 1945, n. 822. Per l'abrogazione del vincolo di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 1098, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.