§ 17.3.126 - Legge 8 novembre 1982, n. 821.
Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:08/11/1982
Numero:821


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole situate nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno [...]
Art. 2.      E' prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente [...]
Art. 3.      Ai soggetti titolari di aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti di cui all'articolo 1 è concesso l'esonero parziale dal pagamento [...]
Art. 4.      Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino [...]
Art. 5.      All'onere di 150 miliardi, di cui alla presente legge, si provvede quanto alla somma di 50 miliardi di lire a carico e con riduzione del capitolo 1590 dello stato di [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.3.126 - Legge 8 novembre 1982, n. 821.

Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

(G.U. 12 novembre 1982, n. 312)

 

 

     Art. 1.

     A favore delle aziende agricole situate nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982, il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 90 miliardi.

 

          Art. 2.

     E' prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti, singoli o associati.

 

          Art. 3.

     Ai soggetti titolari di aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti di cui all'articolo 1 è concesso l'esonero parziale dal pagamento dei contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali e dei contributi di malattia, dovuti per l'anno 1982 per l'intero nucleo familiare.

     Il Ministro del lavoro è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale di esonero entro lo stanziamento di lire 36 miliardi per i contributi previdenziali propri dei coltivatori diretti ed entro i limiti di 24 miliardi per i contributi agricoli unificati dovuti per i lavoratori dipendenti.

 

          Art. 4.

     Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente provvedimento, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

 

          Art. 5.

     All'onere di 150 miliardi, di cui alla presente legge, si provvede quanto alla somma di 50 miliardi di lire a carico e con riduzione del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1982, e quanto alla somma di lire 100 miliardi mediante gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 62 della legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente “Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.