§ 17.3.3 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 940 .
Maggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/09/1947
Numero:940


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Per ottenere i benefici previsti dai precedenti articoli gli interessati, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono [...]
Art. 4.      Della concessione e della maggiorazione del sussidio il Ministero dei lavori pubblici dà comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del Genio civile
Art. 5.      Salvo il caso di forza maggiore la costruzione non può essere eseguita su area diversa da quella già prescelta
Art. 6.      Per l'applicazione delle precedenti disposizioni è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...]
Art. 7.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto


§ 17.3.3 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 940 [1] .

Maggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936.

(G.U. 27 settembre 1947, n. 222)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     Per ottenere i benefici previsti dai precedenti articoli gli interessati, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata da un nuovo preventivo di spesa, in sostituzione dei progetti già prodotti nei termini di legge.

     I nuovi preventivi, col visto di approvazione sono inviati dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.

     Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti è ridotto all'importo del nuovo preventivo, qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.

 

          Art. 4.

     Della concessione e della maggiorazione del sussidio il Ministero dei lavori pubblici dà comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del Genio civile.

     I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni [4] .

     Se nei termini di cui al precedente comma i lavori non vengano rispettivamente iniziati od ultimati la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

     Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 75% della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato. Gli accordi nel loro complesso non possono superare il 75% del sussidio.

     Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo semprechè i lavori siano stati ultimati nel termine fissato e ne sia stata data comunicazione entro venti giorni dall'avvenuta ultimazione all'ufficio del Genio civile a mezzo cartolina postale raccomandata. In mancanza di tempestiva comunicazione si presume, salvo prova in contrario, che l'ultimazione sia avvenuta oltre il termine, ed il beneficiario incorrerà, pertanto, nella perdita del sussidio per la parte non erogata.

 

          Art. 5.

     Salvo il caso di forza maggiore la costruzione non può essere eseguita su area diversa da quella già prescelta.

 

          Art. 6.

     Per l'applicazione delle precedenti disposizioni è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:

 

Esercizio 1947 - 1948

L.

150.000.000

Esercizio 1948 - 1949

"

150.000.000

Esercizio 1949 - 1950

"

150.000.000

Esercizio 1950 - 1951

"

150.000.000

 

          Art. 7.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1952, n. 4436.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1952, n. 4436.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 18 luglio 1962, n. 1101.