§ 17.2.3b - Legge 18 luglio 1962, n. 1101.
Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:18/07/1962
Numero:1101


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940


§ 17.2.3b - Legge 18 luglio 1962, n. 1101. [1]

Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso.

(G.U. 10 agosto 1962, n. 201).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è aggiunto il seguente comma:

     "Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531".

 

          Art. 2.

     Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono valide anche se non sottoscritte da tutti gli interessati oppure se sottoscritte da persona diversa, non munita di regolare mandato, purchè l'interessato provveda a convalidare il mandato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è sostituito dal seguente:

     "I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni".

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.