§ 17.2.64 – L. 5 giugno 1974, n. 283.
Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:05/06/1974
Numero:283


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento
Art. 2.      E' soppressa la sezione autonoma del genio civile di Agrigento, istituita con il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 [...]
Art. 3.      L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento, il programma per completare il trasferimento del rione Addolorata
Art. 4.      Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, [...]
Art. 5.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse [...]
Art. 6.      I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun [...]
Art. 7.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del [...]
Art. 8.      I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 9.      Qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il provveditore regionale alle opere pubbliche per la [...]
Art. 10.      L'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella ricostruzione ai [...]
Art. 11.      L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al provveditorato [...]
Art. 12.      Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme [...]
Art. 13.      Gli alloggi costruiti dallo Stato - che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, [...]
Art. 14.      Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti [...]
Art. 15.      Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata [...]
Art. 16.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di [...]


§ 17.2.64 – L. 5 giugno 1974, n. 283.

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749.

(G.U. 27 luglio 1974, n. 197).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.

     Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento.

     L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenute presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

     All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del precedente secondo comma, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

     I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonché le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.

 

          Art. 2.

     E' soppressa la sezione autonoma del genio civile di Agrigento, istituita con il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

     I relativi compiti e le funzioni sono demandati all'ufficio del genio civile di Agrigento.

 

          Art. 3.

     L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento, il programma per completare il trasferimento del rione Addolorata.

     La redazione del programma può essere affidata ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

     La relativa spesa grava sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge per la esecuzione delle opere.

     Il programma deve contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed indicare:

     a) le aree destinate alla ricostruzione dei fabbricati urbani distrutti o dichiarati inabitabili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966;

     b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree da destinare a spazi di uso pubblico o da sottoporre a speciali servitù.

     Il programma - redatto su mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree che ne fanno parte, e corredato dell'elenco dei proprietari iscritti nei registri catastali, di una relazione esplicativa delle opere da realizzare, nonchè della planimetria dei piani urbanistici vigenti - è adottato con deliberazione del consiglio comunale e depositato nella segretaria del comune.

     Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Agrigento.

     Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte depositandole nella segreteria del comune, il sindaco trasmette tutti gli atti con le deduzioni del comune, che deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni, al provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia.

     Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni e opposizioni degli interessati.

     Sono comunque applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti, le prescrizioni di cui all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     Il decreto è pubblicato per estratto, nella Gazzetta ufficiale della regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

 

          Art. 4.

     Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, salvo che i relativi procedimenti siano già definiti.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonché, d'intesa con la competente autorità ecclesiastica, di quelli di culto di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784, danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.

 

          Art. 6.

     I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:

     a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

     b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;

     c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.

     I proprietari delle unità immobiliari di cui al comma precedente potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in località Villa Seta o in altra zona di sviluppo di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

     I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.

     Ai proprietari delle unità immobiliari che esercitano la facoltà di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.

     Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.

     La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3, nella ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.

     La dichiarazione di scelta è irrevocabile.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966 contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili, entro i seguenti limiti massimi:

     a) di L. 8.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione ed aventi più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare con identica destinazione;

     b) di L. 7.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad abitazione della famiglia del proprietario che risulti composta di almeno sei persone, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad abitazione della consistenza di cinque vani ed accessori;

     c) di L. 6.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione, ed aventi non più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare di almeno tre vani ed accessori, avente identica destinazione;

     d) di L. 4.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali o artigianali, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad uso analogo.

     Detti contributi saranno commisurati:

     a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della GESCAL e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito alla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

     c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

     Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

     Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), sempreché, a formare il reddito complessivo netto assoggettato ad imposta complementare per l'anno 1970, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.

     Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 luglio 1966, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

     Qualora l'acquirente sia una società, il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

     Le domande per la concessione dei contributi - corredate del computo metrico estimativo dei lavori, del certificato catastale di attualità, o di altro documento probatorio del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, e dello stato di famiglia - debbono essere presentate all'ufficio del genio civile di Agrigento entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3 o dalla entrata in vigore della presente legge nelle ipotesi previste, rispettivamente, dal primo e dal terzo comma dell'articolo 6.

     Nella domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o cedere il contributo ad uno degli istituti previsti dall'articolo 10.

     Il provveditorato regionale alle opere pubbliche - previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile di Agrigento, della consistenza e della destinazione delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili - può concedere, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni sul contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo presumibile di esso.

     Su richiesta di almeno un decimo degli interessati, il comune promuove la costituzione del consorzio fra tutti i proprietari che, a norma del terz'ultimo comma, hanno dichiarato di voler ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti condominiali.

 

          Art. 8.

     I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'articolo 7 sono risolti di diritto alla data della dichiarazione di abitabilità degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.

 

          Art. 9.

     Qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia pronuncia la decadenza dal contributo salvo che, per giustificati motivi, non ritenga di concedere una proroga.

     La pronuncia comporta la decadenza dall'eventuale assegnazione dell'area di cui all'articolo 12.

     Ai proprietari dichiarati decaduti è corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici una somma pari all'indennità di espropriazione dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, da determinarsi a norma dell'articolo 4.

 

          Art. 10.

     L'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella ricostruzione ai proprietari che ne facciano richiesta previa cessione del contributo loro spettante.

     Ai fini del comma precedente, deve stipularsi apposita convenzione tra i proprietari e l'istituto costruttore, il quale ha il diritto di iscrivere ipoteca a garanzia del credito spettantegli per l'eccedenza della spesa rispetto all'ammontare del contributo.

     Tale eccedenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo.

 

          Art. 11.

     L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

     In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo, può essere affidato col sistema della trattativa privata.

 

          Art. 12.

     Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione su altra area.

     L'area occorrente è assegnata gratuitamente in proprietà nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 3.

     L'assegnazione è effettuata in conformità ai criteri e con le modalità fissati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da una commissione nominata dal prefetto di Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del tribunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del comune designati dal consiglio comunale, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma si provvede in base alla normativa di cui all'articolo 1 della presente legge.

     Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma.

 

          Art. 13.

     Gli alloggi costruiti dallo Stato - che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprietà effettuate in base alla presente legge - saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

 

          Art. 14.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

 

          Art. 15.

     Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

     La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.