§ 17.2.42 – L. 3 dicembre 1964, n. 1259.
Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:03/12/1964
Numero:1259


Sommario
Art. 1.      I limiti di contributo previsti dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'art. 4 della legge 4 [...]
Art. 2.      Il quinto comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma
Art. 5.      All'art. 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma
Art. 6.      Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresì autorizzati [...]
Art. 7.      L'art. 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'art. 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiano presentato domanda alla [...]
Art. 9.      La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata ad [...]
Art. 10.      Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dal seguente
Art. 11.      All'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma
Art. 12.      L'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il termine fissato dall'art. 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente prorogato al 30 [...]
Art. 14.      La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle [...]
Art. 15.      L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'art. 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa [...]
Art. 16.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 17.      Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Art. 18.      Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge


§ 17.2.42 – L. 3 dicembre 1964, n. 1259. [1]

Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(G.U. 5 dicembre 1964, n. 301).

 

     Art. 1.

     I limiti di contributo previsti dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

 

          Art. 2.

     Il quinto comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

     "Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonchè ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

     "Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione dell'anticipazione di cui all'art. 8 il contributo di cui all'art. 3 è elevato del 10 per cento".

 

          Art. 4.

     All'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

     "La spesa per la demolizione e lo sgombero dei materiali sulle aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato".

 

          Art. 5.

     All'art. 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

     "L'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni già concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal provveditore alle opere pubbliche".

 

          Art. 6.

     Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresì autorizzati a sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione del contributo loro spettante, nella ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

     Il secondo comma dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificato dall'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è soppresso con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

 

          Art. 7.

     L'art. 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

     "Le unità immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati. Gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'art. 3.

     Tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento".

 

          Art. 8.

     Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'art. 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

     I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune.

 

          Art. 9.

     La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere all'istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.

 

          Art. 10.

     Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dal seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle Provincie e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784".

 

          Art. 11.

     All'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

     "I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione".

 

          Art. 12.

     L'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonchè alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica.

     Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.

     Il Ministro per i lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree.

     Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847".

 

          Art. 13.

     Il termine fissato dall'art. 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1965.

 

          Art. 14.

     La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

 

          Art. 15.

     L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'art. 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni.

 

          Art. 16.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357.

 

          Art. 17.

     Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 18.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.