§ 74.2.76 - D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.
Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:08/06/2007
Numero:108


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni
Art. 2.  Finalità e sede della Commissione per le adozioni internazionali
Art. 3.  Presidenza
Art. 4.  Composizione
Art. 5.  Nomina e durata in carica dei componenti
Art. 6.  Compiti
Art. 7.  Raccolta dei dati
Art. 8.  Modalità di funzionamento
Art. 9.  Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione
Art. 10.  Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero
Art. 11.  Istanza di autorizzazione
Art. 12.  Accertamento dei requisiti
Art. 13.  Albo degli enti autorizzati
Art. 14.  Modalità operative dell'ente autorizzato
Art. 15.  Verifiche sull'attività degli enti
Art. 16.  Sanzioni
Art. 17.  Richieste di riesame
Art. 18.  Rappresentanza e difesa
Art. 19.  Esame dei requisiti e dell'attività degli enti autorizzati
Art. 20.  Minori stranieri accolti o presenti nello Stato
Art. 21.  Norma finanziaria
Art. 22.  Abrogazioni


§ 74.2.76 - D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.

Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.

(G.U. 25 luglio 2007, n. 171)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visti gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492;

     Visto l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

     Visto l'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

     Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 2 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2007;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e definizioni

     1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli stessi.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

     b) per "Convenzione", la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

     c) per "adozione internazionale", l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;

     d) per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale autorità centrale per l'Italia;

     e) per "autorità centrali", le autorità che negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 svolgono i compiti imposti dalla Convenzione medesima in materia di adozione internazionale;

     f) per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

     g) per "servizi", i servizi sociali degli enti locali, singoli e associati, i servizi socio-sanitari e i servizi sanitari competenti in materia di adozione.

 

     Art. 2. Finalità e sede della Commissione per le adozioni internazionali

     1. La Commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione è l'autorità centrale italiana per le finalità dell'articolo 6 della Convenzione.

     2. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

 

Capo II

Presidenza, composizione e compiti della Commissione per le adozioni internazionali

 

     Art. 3. Presidenza

     1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.

     2. Il presidente della Commissione, di seguito denominato "presidente", rappresenta la Commissione, ne coordina l'attività e vigila sul suo operato.

     3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

 

     Art. 4. Composizione

     1. La Commissione è composta da:

     a) un vicepresidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali avente analoga specifica esperienza, con i compiti di cui al comma 2;

     b) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno designato dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e uno dal Ministro per i diritti e le pari opportunità;

     c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

     d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

     g) un rappresentante del Ministero della salute;

     h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

     i) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     l) quattro rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

     m) tre rappresentanti designati, sulla base di criteri indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle politiche per la famiglia, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari, con eccezione degli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;

     n) tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione.

     2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Può adottare, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, i provvedimenti di competenza della stessa; tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva.

     3. L'indennità già attribuita al presidente dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è attribuita al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti in base al presente regolamento. Agli altri componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 5. Nomina e durata in carica dei componenti

     1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei rispettivi Ministri, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) ed i); della Conferenza unificata per quanto riguarda il rappresentante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), e delle associazioni familiari a carattere nazionale per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, lettera m).

     2. I rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) sono scelti fra i dirigenti, tratti dai rispettivi ruoli, che per ragione del loro ufficio o servizio hanno acquisito specifica esperienza nel settore dei minori; essi svolgono un ruolo di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad agevolare lo svolgimento dei compiti della Commissione e sono dotati a tale fine dei necessari poteri.

     3. Il vicepresidente e i componenti durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. La durata in carica del vicepresidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina. L'incarico del vicepresidente cessa con la fine di ogni legislatura ove non confermato dal Governo entro sei mesi dalla data di conseguimento della fiducia. Il vicepresidente e i componenti scaduti restano in carica fino alla conferma o alla nomina del successore, nel rispetto delle norme vigenti.

     4. In deroga al comma 3, l'incarico degli esperti di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 4 è confermato annualmente.

     5. I componenti cessano dalla carica:

     a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al presidente;

     b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilità è accertata e dichiarata dal presidente.

 

     Art. 6. Compiti

     1. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, ed in particolare:

     a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

     b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

     c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attività degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione; può limitare l'attività degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione, secondo modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

     d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonchè la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualità;

     e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

     f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

     g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

     h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente;

     i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

     l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;

     m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;

     n) provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.

     o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera m);

     p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attività e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine è prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalità definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

     q) stabilisce, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per coordinare le attività di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonchè le attività di formazione degli operatori e di informazione.

     2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.

     3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

     4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.

 

Capo III

Organizzazione e funzionamento della Commissione

 

     Art. 7. Raccolta dei dati

     1. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.

     2. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.

     3. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al completamento delle procedure di adozione e agli adempimenti successivi.

     4. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di accesso a dati personali, nonchè le disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilità di dati, informazioni e notizie in caso di adozioni.

     5. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che ad essa pervengono ai sensi della legge sull'adozione e del presente regolamento, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico da essa perseguite ai sensi degli articoli 64, 67, 68 e 73 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare la Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi al minore, alla sua famiglia di origine, ai genitori adottivi. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni della legge sull'adozione, dei dati sensibili e giudiziari possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione anche in forma cartacea, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, nonchè comunicazione ad enti autorizzati, ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia, tribunali per i minorenni, organi di polizia giudiziaria e questure, amministrazioni centrali italiane e straniere, nonchè cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale, limitatamente per questi ultimi ai dati indispensabili allo svolgimento delle singole procedure di adozione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

     6. Ai fini del rilascio e della revoca dell'autorizzazione agli enti, la Commissione effettua il trattamento dei dati giudiziari relativi al rappresentante legale, agli organi direttivi e al personale degli stessi nell'ambito della verifica delle idonee qualità morali e degli altri requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

     7. Nelle procedure di adozione e in caso di conseguente conservazione di dati, possono essere trattati solo i dati personali indispensabili, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di adozione.

     8. Per le operazioni di trattamento di dati, la Commissione può avvalersi di sistemi informativi e programmi informatici, configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

     9. Nell'ambito delle misure di sicurezza da adottarsi in relazione al trattamento di dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la Commissione cura che ciascun accesso a dati personali contenuti negli archivi resti tracciato tramite registrazione.

     10. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312.

 

     Art. 8. Modalità di funzionamento

     1. La Commissione è convocata dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori; può essere convocata su domanda motivata di un componente che richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

     2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, che ne dirige i lavori, e di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa.

     4. La Commissione può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

 

     Art. 9. Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione

     1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: "segreteria tecnica";

     2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia.

     3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:

     a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;

     b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione;

     c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;

     d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;

     e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l);

     f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;

     g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;

     h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonchè con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;

     i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.

     4. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonchè agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.

     5. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:

     a) un dirigente di prima fascia;

     b) due dirigenti di seconda fascia;

     c) quattordici unità di area C (nove unità con posizione economica C1; tre unità con posizione economica C2; due unità con posizione economica C3);

     d) cinque unità di area B (tre unità con posizione economica B2; due unità con posizione economica B3).

     6. La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

 

     Art. 10. Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero

     1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero per lo svolgimento delle missioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzato dal presidente.

     2. Al vicepresidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Capo IV

Attività degli enti

 

     Art. 11. Istanza di autorizzazione

     1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

     a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione;

     b) l'elenco e le generalità delle persone che dirigono l'ente e che operano al suo interno o vi prestano collaborazione, nonchè le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze, le esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di: sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; condanne, ancorchè con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies del codice penale; condanne con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione delle pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

     c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;

     d) l'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonchè i giorni e gli orari di apertura;

     e) l'ambito, nazionale, interregionale o regionale, nel quale l'ente intende operare;

     f) i Paesi stranieri nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture personali e organizzative di cui intende avvalersi in ciascuno di essi;

     g) le modalità operative e le attività di sostegno e di accompagnamento in favore degli aspiranti all'adozione, comprese quelle concordate con i servizi tramite appositi accordi o protocolli;

     h) il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, dei servizi resi per l'espletamento delle procedure adottive.

     2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:

     a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;

     b) la dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonchè ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

     c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.

     3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.

 

     Art. 12. Accertamento dei requisiti

     1. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 11, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.

     2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione, tenuto conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente:

     a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare, anche in considerazione del numero di enti già accreditati e degli accordi bilaterali esistenti;

     b) può limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale in una o più regioni.

 

     Art. 13. Albo degli enti autorizzati

     1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). L'albo contiene:

     a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;

     b) gli estremi dell'atto costitutivo;

     c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;

     d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

     2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione.

     3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 14. Modalità operative dell'ente autorizzato

     1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:

     a) tiene un registro cronologico degli incarichi conferitigli e li comunica mensilmente alla Commissione;

     b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;

     c) trasmette al tribunale per i minorenni competente e alla Commissione la documentazione inerente la situazione degli aspiranti genitori adottivi e del minore proposto per l'adozione, con particolare riguardo alla sua condizione di abbandono, segnalando successivamente anche ai servizi ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza;

     d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;

     e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività e ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione, nonchè, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo;

     f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;

     g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;

     h) segnala alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari, successive all'adozione, che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, informandone i servizi territorialmente competenti.

     2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

     3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.

 

     Art. 15. Verifiche sull'attività degli enti

     1. La Commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano controllati nell'arco di un biennio o sulla base di segnalazioni che la Commissione ritenga rilevanti. A tal fine la Commissione può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per controllare l'attività dell'ente autorizzato presso le sedi operative.

     2. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonchè la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.

 

     Art. 16. Sanzioni

     1. A seguito delle verifiche di cui all'articolo 15, ovvero di accertamenti posti in essere in relazione a segnalazioni o eventi particolari, la Commissione può:

     a) censurare l'ente responsabile di irregolarità;

     b) prescrivere l'adeguamento delle modalità operative dell'ente alle previsioni della legge e del presente regolamento;

     c) disporre la limitazione dell'assunzione di incarichi in relazione, tra l'altro, al numero di procedure adottive pendenti o a segnalazioni degli aspiranti genitori adottivi sulla qualità del servizio ricevuto;

     d) disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato in ambito nazionale.

     2. Nei casi più gravi, la Commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità; trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.

     3. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del presente regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione.

     4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.

     5. In caso di revoca o sospensione dell'attività, le procedure di adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della Commissione, che può avvalersi di esperti e consulenti, stipulare apposite convenzioni e concludere accordi con altri enti, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

 

     Art. 17. Richieste di riesame

     1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:

     a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

     b) i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.

     2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità.

     3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine è di sessanta giorni complessivi.

 

     Art. 18. Rappresentanza e difesa

     1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

 

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 19. Esame dei requisiti e dell'attività degli enti autorizzati

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione verifica la rispondenza degli enti autorizzati ai requisiti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e ai criteri di operatività di cui all'articolo 14 e adotta i provvedimenti conseguenti, anche favorendo la fusione o l'aggregazione degli enti medesimi.

 

     Art. 20. Minori stranieri accolti o presenti nello Stato

     1. Sono fatte salve le competenze del comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 dicembre 1999, n. 535, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza.

     2. La Commissione provvede a comunicare al comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

 

     Art. 21. Norma finanziaria

     1. Agli oneri previsti dal presente regolamento si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con imputazione a carico dell'unità previsionale di base 16.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - politiche per la famiglia.

 

     Art. 22. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492.