§ 70.1.85 - D.P.R. 6 novembre 1984, n. 850.
Estensione della medaglia d'onore per lunga navigazione ai militari dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:06/11/1984
Numero:850


Sommario
Art. unico.      La medaglia d'onore per lunga navigazione di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, è conferita ai militari [...]


§ 70.1.85 - D.P.R. 6 novembre 1984, n. 850.

Estensione della medaglia d'onore per lunga navigazione ai militari dell'Esercito.

(G.U. 18 dicembre 1984, n. 346)

 

     Art. unico.

     La medaglia d'onore per lunga navigazione di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, è conferita ai militari dell'Esercito imbarcati sulle unità di tale Forza armata iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.

     La predetta medaglia è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, alle condizioni previste dal citato decreto presidenziale 22 marzo 1954, n. 586, per il conferimento della medaglia stessa ai militari del Corpo della guardia di finanza.