§ 70.1.46 - D.P.R. 22 marzo 1954, n. 586.
Nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:22/03/1954
Numero:586


Sommario
Art. 1.      La medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento) e di 3° grado (di bronzo) ed è conforme [...]
Art. 2.      La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Marina militare ed a quelli del Corpo della guardia di finanza nonchè agli iscritti nelle matricole della gente di mare [...]
Art. 3.      I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati:
Art. 4.      Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Marina militare e del Corpo della guardia di [...]


§ 70.1.46 - D.P.R. 22 marzo 1954, n. 586. [1]

Nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione.

(G.U. 9 agosto 1954, n. 180)

 

     Art. 1.

     La medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento) e di 3° grado (di bronzo) ed è conforme al modello annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la difesa.

     Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.

     La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

 

          Art. 2.

     La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Marina militare ed a quelli del Corpo della guardia di finanza nonchè agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto, rispettivamente, su navi in armamento od in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze, su navi mercantili nazionali, venti anni di navigazione per la medaglia di primo grado, quindici anni per la medaglia di secondo grado e dieci anni per la medaglia di terzo grado. Per le unità del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto ad esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento [2] .

     La medaglia d'onore per lunga navigazione può essere concessa anche "alla memoria".

     Le insegne e i brevetti delle medaglie concesse alla memoria sono attribuite alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato di vedovanza; od al maggiore degli orfani; o, in mancanza dell'una e degli altri, al padre ovvero alla madre ovvero al maggiore dei fratelli.

     Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile o al comando generale della guardia di finanza, a seconda che trattisi di deceduto già militare della Marina militare o iscritto nelle matricole della gente di mare o militare del Corpo della guardia di finanza [3].

     La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri per la difesa, per le finanze e per la marina mercantile, a seconda che si tratti di militari di Marina, di militari del Corpo della guardia di finanza oppure di iscritti nelle matricole della gente di mare.

     La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

 

          Art. 3.

     I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati:

     a) per i militari della Marina militare dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle navi armate;

     b) per i militari del Corpo della guardia di finanza dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze [4] ;

     c) per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal giorno in cui essi cominciarono effettivamente a navigare a bordo di unità munite di carte di bordo.

     Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i militari della Marina militare la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per i militari della Guardia di finanza la navigazione da essi eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su navi mercantili nazionali.

 

          Art. 4.

     Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Marina militare e del Corpo della guardia di finanza nonchè gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

     Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, nè, avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri la incapacità da essa dipendente.

     Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato abbiano mancato all'onore.

 

 

     MODELLI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966.

[3]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966.

[4]  Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966.