§ 70.1.51 - D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1672.
Norme relative alla concessioni dei distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:23/10/1956
Numero:1672


Sommario
Art. 1.      I militari delle Forze armate, gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta, gli assimilati, i militarizzati ed i civili al seguito dei reparti operanti che, [...]
Art. 2.      Il distintivo d'onore per i mutilati di guerra, istituito con regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, può essere conferito al personale indicato nel precedente art. 1, che durante la guerra [...]
Art. 3.      Alle famiglie di coloro che, appartenendo alle Forze armate o cooperando comunque con esse, siano durante la guerra 1940-45, caduti sul campo, rimasti dispersi in azioni di guerra, scomparsi in [...]
Art. 4.      Alle madri dei militari, militarizzati ed assimilati che, durante la guerra 1940-45, siano caduti sul campo, rimasti dispersi in azioni di guerra, scomparsi in mare, deceduti in seguito a ferite [...]
Art. 5.      Agli orfani di coloro che, durante la guerra 1940-45, siano caduti sul campo, deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate durante lo svolgimento di operazioni di guerra od in seguito ad [...]
Art. 6.      L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore di merito di guerra, di cui all'art. 1, il distintivo d'onore di mutilato di guerra di cui all'art. 2, il diploma d'onore alla memoria dei [...]
Art. 7.      L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per gli orfani di guerra, di cui all'art. 5, è concessa mediante apposito brevetto rilasciato dal Ministero della difesa, su conforme [...]
Art. 8.      Avverso i provvedimenti di negata concessione dei distintivi, diplomi e medaglie di cui al presente decreto, è ammesso reclamo, che dovrà essere rivolto entro 90 giorni dalla comunicazione del [...]
Art. 9.      Sono convalidate le concessioni già effettuate in base a disposizioni ministeriali provvisorie dei distintivi d'onore per i feriti e per i mutilati di guerra, nonchè dei diplomi, delle medaglie [...]


§ 70.1.51 - D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1672. [1]

Norme relative alla concessioni dei distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45.

(G.U. 26 marzo 1957, n. 79)

 

     Art. 1.

     I militari delle Forze armate, gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta, gli assimilati, i militarizzati ed i civili al seguito dei reparti operanti che, durante la guerra 1940-45, abbiano riportato ferite in combattimento o lesioni traumatiche gravi, compresi i congelamenti, durante le operazioni di guerra, possono ottenere l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i feriti di guerra, istituito il 16 febbraio 1917.

     Per le ferite e le lesioni causate da eventi fortuiti, il distintivo d'onore compete soltanto se tali eventi si siano verificati in combattimento o in operazioni svolte direttamente ed immediatamente a scopo di offesa o di difesa.

     Quando, in applicazione del comma precedente, non sia dovuto il distintivo d'onore per i feriti di guerra, si applicano le disposizioni del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, per le ferite o lezioni riportate in servizio.

     Per più ferite riportate simultaneamente compete un solo distintivo.

     Il riconoscimento del diritto al distintivo d'onore di ferito di guerra non esclude la procedura per gli accertamenti medico-legali ad ogni altro effetto di legge.

 

          Art. 2.

     Il distintivo d'onore per i mutilati di guerra, istituito con regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, può essere conferito al personale indicato nel precedente art. 1, che durante la guerra 1940-45, sia rimasto mutilato nelle condizioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

     Quando, in applicazione del comma precedente, non sia dovuto il distintivo d'onore per mutilati di guerra, si applicano le disposizioni del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, per le mutilazioni riportate in servizio.

     Il riconoscimento del diritto al distintivo d'onore per i mutilati di guerra non esclude la procedura per gli accertamenti medico-legali ad ogni altro effetto di legge.

 

          Art. 3.

     Alle famiglie di coloro che, appartenendo alle Forze armate o cooperando comunque con esse, siano durante la guerra 1940-45, caduti sul campo, rimasti dispersi in azioni di guerra, scomparsi in mare, deceduti in seguito a ferite o lesioni prodotte da mezzi bellici durante lo svolgimento di operazioni di guerra o siano caduti nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, può essere conferito il diploma d'onore alla memoria dei caduti, istituito con regio decreto 19 gennaio 1918, n. 206.

 

          Art. 4.

     Alle madri dei militari, militarizzati ed assimilati che, durante la guerra 1940-45, siano caduti sul campo, rimasti dispersi in azioni di guerra, scomparsi in mare, deceduti in seguito a ferite o lesioni prodotte da mezzi bellici durante lo svolgimento di operazioni di guerra o caduti nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, può essere conferita la medaglia di gratitudine nazionale per le madri dei caduti istituita con regio decreto 24 maggio 1919, n. 800.

 

          Art. 5.

     Agli orfani di coloro che, durante la guerra 1940-45, siano caduti sul campo, deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate durante lo svolgimento di operazioni di guerra od in seguito ad infermità contratte in zona di operazioni, o caduti nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, può essere conferito il distintivo d'onore per gli orfani di guerra, istituito con regio decreto 24 marzo 1921, n. 447.

 

          Art. 6.

     L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore di merito di guerra, di cui all'art. 1, il distintivo d'onore di mutilato di guerra di cui all'art. 2, il diploma d'onore alla memoria dei caduti di cui all'art. 3, la medaglia di gratitudine nazionale di cui all'art. 4, sono concessi dal Ministero della difesa.

 

          Art. 7.

     L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per gli orfani di guerra, di cui all'art. 5, è concessa mediante apposito brevetto rilasciato dal Ministero della difesa, su conforme richiesta del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, al quale lo stesso Ministero rimette, contemporaneamente, anche il distintivo per la consegna all'orfano interessato.

 

          Art. 8.

     Avverso i provvedimenti di negata concessione dei distintivi, diplomi e medaglie di cui al presente decreto, è ammesso reclamo, che dovrà essere rivolto entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, all'autorità competente a concedere l'autorizzazione.

 

          Art. 9.

     Sono convalidate le concessioni già effettuate in base a disposizioni ministeriali provvisorie dei distintivi d'onore per i feriti e per i mutilati di guerra, nonchè dei diplomi, delle medaglie e dei distintivi per i congiunti dei caduti in guerra.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.