§ 70.1.6 - R.D. 24 marzo 1921, n. 447.
Istituzione di un distintivo di onore per gli orfani dei caduti in guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:24/03/1921
Numero:447


Sommario
Art. 1.      E' istituito un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra.
Art. 2.      Il distintivo sarà conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente a una copia del presente decreto.
Art. 3.      Saranno autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui nei precedenti articoli gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati ed assimilati, morti in combattimento od in seguito a ferite [...]
Art. 4.      Le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nell'art. 3, prestando servizio presso gli eserciti alleati.


§ 70.1.6 - R.D. 24 marzo 1921, n. 447. [1]

Istituzione di un distintivo di onore per gli orfani dei caduti in guerra.

(G.U. 21 aprile 1921, n. 94)

 

     Art. 1.

     E' istituito un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra.

 

          Art. 2.

     Il distintivo sarà conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente a una copia del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Saranno autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui nei precedenti articoli gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati ed assimilati, morti in combattimento od in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nell'art. 3, prestando servizio presso gli eserciti alleati.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.