§ 70.1.45 - Legge 6 marzo 1953, n. 178.
Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:06/03/1953
Numero:178


Sommario
Art. 1.      Le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alle disciolte milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialità, e milizie speciali per atti di valore compiuti in tempo di pace [...]
Art. 2.      I soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate in attuazione del precedente art. 1 sono dovuti a decorrere dalla data dei singoli provvedimenti di ripristino.
Art. 3.      L'onere derivante dell'applicazione della presente legge, di complessive lire 32.000 annue, sarà fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 363 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 70.1.45 - Legge 6 marzo 1953, n. 178. [1]

Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

(G.U. 8 aprile 1953, n. 81)

 

     Art. 1.

     Le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alle disciolte milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialità, e milizie speciali per atti di valore compiuti in tempo di pace e revocate in base alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate, a domanda degli interessati, semprechè possano escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalità politiche.

     Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministro per la difesa previo parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

 

          Art. 2.

     I soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate in attuazione del precedente art. 1 sono dovuti a decorrere dalla data dei singoli provvedimenti di ripristino.

 

          Art. 3.

     L'onere derivante dell'applicazione della presente legge, di complessive lire 32.000 annue, sarà fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 363 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.