§ 70.1.33 - D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 535.
Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:21/08/1945
Numero:535


Sommario
Art. 1.      Le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta [...]
Art. 2.      La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del [...]


§ 70.1.33 - D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 535. [1]

Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

(G.U. 18 settembre 1945, n. 112)

 

     Art. 1.

     Le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè alle disciolte milizie speciali, sono revocate.

     Sono in ogni caso revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

 

          Art. 2.

     La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.