§ 69.4.8 - D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214.
Regolamento di esecuzione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:21/04/1973
Numero:214


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate.
Art. 3.  Presidenza delle sezioni staccate.
Art. 4.  Presidente del tribunale del Lazio.
Art. 5.  Riparto dei magistrati amministrativi nel tribunale del Lazio.
Art. 6.  Riparto dei ricorsi nel tribunale del Lazio.
Art. 7.  Supplenza dei magistrati amministrativi regionali.
Art. 8.  Destinazione - Trasferimento - Supplenza.
Art. 9.  Sostituzione.
Art. 10.  Nomina.
Art. 11.  Sostituzione dei presidenti consiglieri di Stato.
Art. 12.  Sorteggio.
Art. 13.  Sede - Adunanze.
Art. 14.  Bando di concorso.
Art. 15.  Domanda di ammissione al concorso.
Art. 16.  Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso.
Art. 17.  Commissione esaminatrice.
Art. 18.  (Valutazione dei titoli).
Art. 19.  Prove scritte e orali
Art. 20.  Graduatoria.
Art. 21.  Segretario generale.
Art. 22.  Attribuzioni del personale.
Art. 23.  Registro generale dei ricorsi.
Art. 24.  Ruoli e registri particolari.
Art. 25.  Registrazioni mediante procedimenti meccanografici.
Art. 26.  Rilascio copie.
Art. 27.  Orario.
Art. 28.  Costituzione.
Art. 29.  Adunanza.
Art. 30.  Calendario delle udienze.
Art. 31.  Biblioteca.
Art. 32.  Massime.
Art. 33.  Congedo.
Art. 34.  Toghe e divise.
Art. 35.  Previsione delle spese - Riparto.
Art. 36.  Impegni di spesa.
Art. 37.  Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 38.  Commissione per il sorteggio.
Art. 39.  Trasmissione ricorsi.
Art. 40. 


§ 69.4.8 - D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214.

Regolamento di esecuzione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

(G.U. 22 maggio 1973, n. 131).

 

Art. 1. Definizione.

     Nel presente decreto con il termine «legge» è indicata la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

 

TITOLO I

Tribunali amministrativi regionali, sezioni distaccate

 

     Art. 2. Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate.

     Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi istituiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia saranno indicate con successivo provvedimento.

 

     Art. 3. Presidenza delle sezioni staccate. [1]

     Il presidente del tribunale amministrativo regionale presiede anche la sezione staccata e può essere supplito dal magistrato amministrativo regionale più anziano assegnato alla sezione stessa.

 

     Art. 4. Presidente del tribunale del Lazio. [2]

     Con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 9, primo comma, della legge, il più anziano dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato assegnati al tribunale amministrativo regionale del Lazio è nominato presidente del tribunale ed è destinato ad una sezione.

     Con lo stesso decreto sono nominati i presidenti delle altre due sezioni.

 

     Art. 5. Riparto dei magistrati amministrativi nel tribunale del Lazio. [3]

     All'inizio di ogni anno, il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio destina a ciascuna delle sezioni aventi sede in Roma i magistrati assegnati alla sede stessa.

     All'inizio di ogni anno designa altresì un presidente di sezione destinato a presiedere anche la sezione staccata, salva l'applicazione dell'articolo 3.

 

     Art. 6. Riparto dei ricorsi nel tribunale del Lazio.

     Il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio provvede al riparto dei ricorsi tra le sezioni aventi sede in Roma.

 

     Art. 7. Supplenza dei magistrati amministrativi regionali.

     Se nella sede di un tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2 o nella sezione staccata manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede del tribunale.

     Se in una delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio, aventi sede in Roma, manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.

 

TITOLO II

Presidenti dei tribunali amministrativi regionali

 

     Art. 8. Destinazione - Trasferimento - Supplenza.

     La destinazione dei presidenti ai tribunali amministrativi regionali in applicazione dell'articolo 11 della legge è effettuata sulla base delle indicazioni di preferenza, secondo il criterio della maggiore anzianità di qualifica. In difetto di indicazioni, la destinazione è effettuata di ufficio nei casi consentiti dall'art. 11, primo e terzo comma.

     I presidenti dei tribunali amministrativi regionali possono essere trasferiti ad altra sede in base a domanda, osservando il criterio indicato nel primo comma.

     In caso di mancanza o di impedimento, il presidente è supplito dal più anziano dei magistrati amministrativi regionali assegnato al tribunale. Nel detto caso il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione.

 

     Art. 9. Sostituzione.

     Nei casi indicati nell'articolo 11 della legge i presidenti dei tribunali amministrativi regionali cessano dall'ufficio e riassumono le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni prescritte. Essi sono sostituiti contestualmente nei modi previsti dall'art. 9 della stessa legge.

     Nei casi di cessazione dall'ufficio diversi da quelli indicati nel primo comma, i presidenti possono essere immediatamente sostituiti, per il restante periodo dell'anno, nei modi predetti, salva la definitiva sostituzione all'inizio dell'anno successivo.

 

     Art. 10. Nomina.

     I consiglieri di Stato, nei cui confronti il Consiglio dei Ministri abbia deliberato la nomina a presidente di sezione, sono invitati a dichiarare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'invito, di accettare la eventuale assegnazione a qualsiasi tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2. In caso di mancata accettazione, la nomina non ha corso.

 

     Art. 11. Sostituzione dei presidenti consiglieri di Stato.

     I consiglieri di Stato, destinati d'ufficio alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo, secondo l'ordine di anzianità di qualifica, allorché si verifichino le condizioni previste dall'art. 11 della legge per la destinazione di altri consiglieri di Stato alla presidenza dei tribunali.

     La cessazione dall'ufficio e la sostituzione sono disposte all'inizio di ogni anno.

 

TITOLO III

Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali

 

     Art. 12. Sorteggio. [4]

     Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine biennale di durata in carica dei componenti che debbono essere sostituiti, il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali procede al sorteggio di due presidenti di tribunali amministrativi e di quattro magistrati amministrativi regionali.

     Le operazioni di sorteggio hanno luogo in Roma, nella sede del Consiglio di Stato. Il segretario generale comunica la data e l'ora dell'inizio delle operazioni alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, le quali ne informano il presidente ed i magistrati ad essi assegnati. Alla seduta possono assistere i presidenti ed i magistrati in servizio presso i tribunali.

     Il Consiglio di presidenza prepara, in via preliminare, due elenchi, che comprendono, in ordine alfabetico, e con numerazione progressiva, rispettivamente i nominativi dei presidenti e dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, esclusi quelli dei componenti che debbono essere sostituiti.

     I nominativi compresi in ciascuno elenco o o i numeri corrispondenti sono separatamente trascritti, ciascuno, su schede dello stesso tipo, che piegate, vengono introdotte in due urne distinte. Può essere anche utilizzata una serie progressiva di numeri impressi su tessere di legno o di altro materiale, dello stesso tipo.

     Il componente meno anziano del Consiglio di presidenza provvede, con successive operazioni, all'estrazione dalle due urne di un numero di schede o di tessere doppio del numero dei posti di componente del Consiglio di presidenza assegnato a ciascuna categoria.

     Sono componenti del Consiglio di presidenza per ciascuna categoria i primi nominativi risultanti dal sorteggio. Se nel corso del biennio alcuno di essi perde i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui al terzo comma o per qualsiasi causa cessa dal servizio, assume la qualità di componente altro presidente o magistrato amministrativo regionale, secondo l'ordine di sorteggio, per il restante periodo del biennio.

     Qualora non possa procedersi alla sostituzione per esaurimento dei nominativi, si procede ad un nuovo sorteggio, i cui effetti valgono per il restante periodo del biennio.

 

          Art. 13. Sede - Adunanze. [5]

     Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali è presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato ed ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato. L'ufficio di segreteria è diretto dal segretario generale del Consiglio di Stato o da altro magistrato designato dal Presidente.

     Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno.

     Le adunanze del Consiglio di presidenza sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

     Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono verbalizzate dal segretario e vistate dal Presidente.

 

TITOLO IV

Concorso di secondo grado per la nomina a referendario [6]

 

     Art. 14. Bando di concorso.

     Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indice il concorso per titoli ed esami a posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indica:

     a) il numero dei posti messi a concorso;

     b) i documenti prescritti;

     c) i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei titoli;

     d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali;

     e) il diario e la sede delle prove scritte;

     f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa [7].

 

     Art. 15. Domanda di ammissione al concorso.

     Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine stabilito dal bando.

     La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il bando può prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione [8].

     Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso. I candidati debbono altresì dichiarare:

     1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

     2) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura [9].

     Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte [10].

     I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonchè le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [11].

     I candidati, che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

 

     Art. 16. Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso.

     I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la rappresentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 7) e 8), della legge.

     Le anzianità di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il più lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato [12].

     L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa [13].

 

     Art. 17. Commissione esaminatrice.

     Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento [14].

     Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

     La commissione è assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

     Art. 18. (Valutazione dei titoli). [15]

     Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.

 

     Art. 19. Prove scritte e orali [16].

     Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali [17].

     Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

     1) diritto privato;

     2) diritto amministrativo;

     3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

     4) diritto amministrativo (prova pratica).

     Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attività della commissione. Il bando indica ulteriori modalità per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte [18].

     Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre [19].

     La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

     Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

     Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

     La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orale la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

 

     Art. 20. Graduatoria.

     Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

     A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

     La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali [20].

 

TITOLO V

Segreteria dei tribunali amministrativi regionali

 

     Art. 21. Segretario generale.

     Il segretario generale dirige l'ufficio di segreteria e coadiuva il presidente dell'amministrazione del personale.

     In caso di mancanza o di impedimento, il segretario generale è supplito nella direzione dell'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva o, in mancanza di questo, da un impiegato della carriera di concetto designato dal presidente.

 

     Art. 22. Attribuzioni del personale.

     Le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario sono regolate dalle norme vigenti per il corrispondente personale del Consiglio di Stato.

 

     Art. 23. Registro generale dei ricorsi. [21]

     [La segreteria tiene il registro generale di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne, nel quale devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidentali e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa prescritta, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

     I ricorsi devono essere annotati giornalmente secondo l'ordine di presentazione.

     Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

     E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.]

 

     Art. 24. Ruoli e registri particolari. [22]

     [La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:

     1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza;

     2) registro per i processi verbali di udienza;

     3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

     4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione è stata trasmessa;

     5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del gratuito patrocinio.]

 

     Art. 25. Registrazioni mediante procedimenti meccanografici. [23]

     [Le registrazioni previste dagli articoli 23 e 24 possono anche essere eseguite mediante procedimenti meccanografici da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed udito il parere del Consiglio di Stato, in modo che siano assicurati l'ordine, la tempestività e la conservazione delle registrazioni stesse.]

 

     Art. 26. Rilascio copie. [24]

     [Il segretario deve rilasciare copie delle decisioni e di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale a richiesta degli interessati.]

 

     Art. 27. Orario. [25]

     [L'ufficio di segreteria è aperto al pubblico nelle ore stabilite con decreto del presidente.]

 

TITOLO VI

Commissione per il gratuito patrocinio

 

     Art. 28. Costituzione.

     Presso ogni tribunale amministrativo regionale e presso le sezioni staccate è costituita una commissione per il gratuito patrocinio, che è composta da due magistrati amministrativi regionali, il più anziano di quali assume le funzioni di presidente, e da un avvocato.

     Al principio di ogni anno i due magistrati sono designati dal presidente del tribunale amministrativo regionale e l'avvocato dal presidente del consiglio dell'ordine del capoluogo o della sede della sezione staccata.

     Per ciascun componente è designato un membro supplente.

     Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, designato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.

     La commissione si pronuncia in unica istanza.

     I magistrati amministrativi regionali che fanno parte della commissione, hanno l'obbligo di astenersi nei giudizi riguardanti gli affari da loro esaminati in tale qualità.

 

     Art. 29. Adunanza.

     La commissione per il gratuito patrocinio si aduna periodicamente nei giorni fissati dal presidente del tribunale amministrativo regionale con decreto da emanarsi al principio di ogni anno e, in caso di urgenza, per convocazione del suo presidente.

     Il presidente designa, per ogni affare, il relatore.

 

TITOLO VII

Disposizioni generali

 

     Art. 30. Calendario delle udienze. [26]

     Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa per ogni trimestre il calendario delle udienze anche della sezione staccata.

 

     Art. 31. Biblioteca.

     Presso le sedi dei tribunali amministrativi regionali e presso le sezioni staccate è costituita, alle dirette dipendenze del presidente, la biblioteca.

     Un magistrato, designato dal presidente, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente stesso i libri da acquistarsi.

     L'impiegato addetto alla biblioteca tiene l'inventario dei libri.

 

     Art. 32. Massime. [27]

     [Il segretario generale del tribunale amministrativo regionale provvede alla raccolta delle massime di giurisprudenza risultanti dalle decisioni, compilate dai magistrati.]

 

     Art. 33. Congedo.

     Il periodo di congedo ordinario dei magistrati amministrativi regionali è fissato dal presidente del tribunale, in maniera da assicurare il funzionamento del collegio pei la trattazione delle domande di sospensione e degli affari urgenti.

 

     Art. 34. Toghe e divise. [28]

     Le toghe dei magistrati amministrativi regionali e del personale di segreteria e le divise del personale ausiliario nelle pubbliche udienze sono quelle stabilite dalle norme vigenti per i magistrati e per il personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato.

 

     Art. 35. Previsione delle spese - Riparto.

     Entro il 15 marzo di ogni anno i commissari del Governo delle regioni o le autorità Governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proposte dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali concernenti le previsioni delle spese di cui all'art. 53 della legge, distinte per ciascuna voce e corredate da note illustrative e specchi dimostrativi.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad accreditare ai commissari del Governo ed alle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta le somme occorrenti a ciascun tribunale amministrativo regionale, anche mediante aperture di credito, salvo quanto disposto dall'art. 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, per la regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 36. Impegni di spesa.

     Le spese relative a ciascun tribunale, nei limiti dei fondi assegnati, sono disposte dai commissari del Governo o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, su richiesta dei presidenti dei tribunali o dei loro sostituti.

 

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

 

     Art. 37. Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali. [29]

     Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali sarà costituito entro due mesi dall'assunzione in servizio dei magistrati amministrativi regionali, che saranno nominati all'esito dei concorsi previsti dagli articoli 44 e 45 della legge.

     Fino alla data di costituzione, le funzioni previste dall'art. 49 della stessa legge saranno esercitate dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

 

     Art. 38. Commissione per il sorteggio. [30]

     Nella prima attuazione della legge al sorteggio dei nominativi dei due presidenti di tribunali amministrativi e dei quattro magistrati amministrativi regionali, che sono chiamati a far parte del Consiglio di presidenza, provvede una commissione composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, dal più anziano dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e dai magistrati amministrativi regionali più anziani nei rispettivi ruoli di consigliere, primo referendario e referendario, secondo le modalità previste dall'art. 12.

     Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato.

     La commissione è nominata con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

 

     Art. 39. Trasmissione ricorsi. [31]

     Le segreterie delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato trasmetteranno alla segreteria generale di ciascun tribunale amministrativo regionale i ricorsi previsti dall'art. 42 della legge, unitamente al relativo elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita con l'indicazione dell'avvenuto ricevimento.

 

     Art. 40. [32]

     Fino a quando non saranno istituite le sezioni staccate previste dall'art. 1 della legge il tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo decide anche sui ricorsi da devolversi alle sezioni staccate.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[6] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[12] Comma inserito dall'art. 3 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[14] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[16] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[18] I commi terzo e quarto sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. unico del D.P.R. 17 marzo 1981, n. 125. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[19] I commi terzo e quarto sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. unico del D.P.R. 17 marzo 1981, n. 125. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[20] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

[21] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[22] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[23] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[24] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[25] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[26] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[27] Articolo abrogato dall'art. 2 del Decreto 23 maggio 2011.

[28] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[29] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[30] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[31] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[32] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.