§ 67.4.190 – L. 13 febbraio 1990, n. 23.
Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:13/02/1990
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Il quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - di cui all'allegato A, tabella 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla [...]
Art. 2.      1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità [...]
Art. 3.      1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'art. 1, fatto salvo il disposto di cui all'art. 31 della legge [...]
Art. 4.      1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro XI di cui all'art. 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore [...]
Art. 5.      1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del [...]
Art. 6.      1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI [...]
Art. 7.      1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'art. 1, i capitani di corvetta e i [...]
Art. 8.      1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può [...]
Art. 9.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1990, in lire 485 milioni per l'anno 1991 ed in lire 845 milioni per [...]


§ 67.4.190 – L. 13 febbraio 1990, n. 23. [1]

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto.

(G.U. 19 febbraio 1990, n. 41).

 

     Art. 1.

     1. Il quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - di cui all'allegato A, tabella 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

          Art. 3.

     1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'art. 1, fatto salvo il disposto di cui all'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro XI di cui all'art. 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI di cui all'art. 1.

     2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

     a) sette promozioni nel primo e nel secondo anno;

     b) otto promozioni nel terzo anno;

     c) nove promozioni nel quarto anno.

 

          Art. 6.

     1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI di cui all'art. 1, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

     a) undici promozioni nel primo anno;

     b) dodici promozioni nel secondo anno;

     c) quattordici promozioni nel terzo anno;

     d) sedici promozioni nel quarto anno.

 

          Art. 7.

     1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'art. 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di quattro anni.

 

          Art. 8.

     1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'art. 1.

 

          Art. 9.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1990, in lire 485 milioni per l'anno 1991 ed in lire 845 milioni per l'anno 1992, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1990 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato (Articolo 1)

 

     XI. - Ruolo normale del corpo delle capitanerie di porto

 

1

2

3

4

5

6

Grado

Forma di avan- zamento al gra- do superiore

Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni spe- cifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanza- mento

Organico del grado

Promozioni an- nuali al grado superiore

Numero degli uf- ficiali non anco- ra valutati da ammettere ogni anno a valutazio- ne (a)

Ammiraglio Ispettore

-

-

1

-

-

Contrammira- glio

scelta

-

9

1 ogni 3 anni (b)

tutti

Capitano di vascello

scelta

12 mesi come direttore marit- timo o coman- dante di un com- partimento ma- rittimo oppure come coman- dante in secon- da di una capita- neria di porto sede di direzio- ne marittima ret- ta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipol- lente

58

1 o 2 (c)

1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati

Capitano di fregata

scelta

12 mesi come comandante di un comparti- mento maritti- mo, anche se compiuti, in tutto o in parte nel grado di capita- no di corvetta oppure come comandate in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marit- tima, o incarico equipollente

156

10

1/13 della som- ma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo

Capitano di corvetta

anzianità

-

88

-

-

Tenente di vascello

scelta

12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; supe- rare gli esami prescritti

224

17 o 18 (d)

1/12 della som- ma dei tenenti di vascello non an- cora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Sottotenente di vascello

anzianità

18 mesi di ser- vizio in una capi- taneria di porto o ufficio circonda- riale marittimo; superare gli esami prescritti

114

-

-

Guardiamarina

anzianità

-

-

-

-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno;

 

1 promozione nel terzo anno.

(c) Ciclo di cinque anni

2 promozioni nel primo, secondo, terzo e quinto anno;

 

1 promozioni nel terzo anno.

(d) Ciclo di cinque anni

18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno;

 

17 promozioni nel secondo e quarto anno.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.