§ 67.4.167 – L. 10 maggio 1983, n. 191.
Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:10/05/1983
Numero:191


Sommario
Art. unico.      Il termine stabilito nell'art. 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 739, è prorogato al 1995


§ 67.4.167 – L. 10 maggio 1983, n. 191.

Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova.

(G.U. 18 maggio 1983, n. 134).

 

     Art. unico.

     Il termine stabilito nell'art. 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 739, è prorogato al 1995 [1].


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 8 ter del D.L. 23 settembre 1994, n. 547.