§ 43.1.2B - Legge 1 ottobre 1969, n. 739.
Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:01/10/1969
Numero:739


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Gli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dal seguente:
Art. 3.      Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Le delegazioni della provincia e del comune di Padova in seno all'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, sono costituite da cinque membri eletti [...]


§ 43.1.2B - Legge 1 ottobre 1969, n. 739.

Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.

(G.U. 5 novembre 1969, n. 279)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

     "Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e portuale di Padova, sita ad est della città e di cui all'annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verrà depositata nell'archivio di Stato, nonchè le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.

     Il programma delle opere di cui al precedente comma, deliberato dalla assemblea del consorzio di cui al successivo art. 2 è approvato dal prefetto, dovrà essere attuato entro il 1985".

     E' abrogato l'articolo unico della legge 12 agosto 1962, n. 1337".

 

          Art. 2.

     Gli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dal seguente:

     "Al fine dell'ordinata attuazione del programma di cui all'art. 1, l'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, approvato con decreto del prefetto di Padova 11 dicembre 1956, n. 45999, delibera gli elenchi degli immobili compresi entro i confini della zona industriale e portuale di cui all'art. 1,della presente legge e dei quali è prevista l'espropriazione nel biennio successivo.

     Sulla base di tale delibera, resa esecutiva dal prefetto, il consorzio di cui al precedente comma richiede l'occupazione di urgenza e l'espropriazione degli immobili compresi nell'elenco oggetto della delibera stessa".

 

          Art. 3.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale.

     L'indennità va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari".

     Il quarto comma dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

     "A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento dell'indennità di espropriazione, in relazione alla difficoltà di trasferire e ricostituire l'azienda".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

     "Il consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede all'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un soprapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sarà stabilita dal consiglio direttivo dell'ente con deliberazione da approvarsi dal prefetto".

 

          Art. 5.

     Le delegazioni della provincia e del comune di Padova in seno all'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, sono costituite da cinque membri eletti rispettivamente dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, con voto limitato a tre. In ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     (Allegati omessi)