§ 67.4.124 – L. 1 ottobre 1969, n. 697.
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:01/10/1969
Numero:697


Sommario
Art. 1.      I quadri XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII - ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, riportati nell'allegato A annesso alla [...]
Art. 2.      Fino alla completa copertura dei posti di organico, le disposizioni dell'art. 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, e degli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1967, [...]
Art. 3.      Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli per la nomina a capitano [...]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, è sostituito dal seguente
Art. 5.      All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.591.000, per l'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 67.4.124 – L. 1 ottobre 1969, n. 697. [1]

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto.

(G.U. 27 ottobre 1969, n. 273).

 

     Art. 1.

     I quadri XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII - ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, riportati nell'allegato A annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Fino alla completa copertura dei posti di organico, le disposizioni dell'art. 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, e degli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1967, n. 560, sono valide anche per quanto concerne l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 3.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli per la nomina a capitano del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nel limite di un ottavo delle vacanze esistenti, alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, nel grado di capitano di detto ruolo, comprese le vacanze conseguenti all'aumento organico risultante dall'annesso quadro XII.

     Al concorso possono prendere parte i capitani di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in possesso di una delle lauree previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del suddetto Corpo ovvero della patente di capitano di lungo corso che al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il 43° anno di età.

     I requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     Per le prove di esame, la composizione della commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli idonei si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, è sostituito dal seguente:

     "La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. I relativi provvedimenti e quelli riguardanti lo stato e la disciplina sono adottati dal Ministero della difesa di concerto col Ministero della marina mercantile".

 

          Art. 5.

     All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.591.000, per l'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1969 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.