§ 47.7.o - Legge 4 luglio 1967, n. 560.
Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:04/07/1967
Numero:560


Sommario
Art. 1.      Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani [...]
Art. 2.      Nei limiti di validità delle disposizioni contenute nell'art. 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati [...]
Art. 3.      La norma del secondo comma dell'art. 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non si applica per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle armi [...]


§ 47.7.o - Legge 4 luglio 1967, n. 560. [1]

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare.

(G.U. 25 luglio 1967, n. 185).

 

 

     Art. 1.

     Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

     La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

 

          Art. 2.

     Nei limiti di validità delle disposizioni contenute nell'art. 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati nell'articolo stesso, anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore dei rispettivi ruoli.

     Nei limiti suddetti la facoltà di trattenere o richiamare in servizio ufficiali dell'ausiliaria, ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, s'intende limitata, per i ruoli di cui all'art. 1, al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze che non siano utilizzate per la nomina ad ufficiale subalterno in applicazione del comma precedente.

 

          Art. 3.

     La norma del secondo comma dell'art. 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non si applica per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1967 e per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto fino al 31 dicembre 1966.


[1] Legge abrogata dall'art. 17 della L. 2 dicembre 1975, n. 626.