§ 67.4.92 – L. 13 giugno 1961, n. 528.
Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:13/06/1961
Numero:528


Sommario
Art. 1.      Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto di legge le opere pubbliche interne occorrenti per l'ampliamento, per la [...]
Art. 2.      L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale è affidata in concessione con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      La spesa occorrente per la costruzione delle opere di cui all'art. 2 è sostenuta dallo Stato fino alla concorrenza di lire 4.500 milioni
Art. 6.      Per la esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia, e consentire in quel porto la discarica di petroliere [...]
Art. 7.      La spesa occorrente per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 5 e 6 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire [...]
Art. 8.      All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 e di lire 750 milioni nell'esercizio 1961-62 si provvede con [...]


§ 67.4.92 – L. 13 giugno 1961, n. 528. [1]

Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia.

(G.U. 7 luglio 1961, n. 166).

 

     Art. 1.

     Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto di legge le opere pubbliche interne occorrenti per l'ampliamento, per la sistemazione e per l'attrezzatura del Porto canale Corsini di Ravenna nonchè le opere per la sistemazione dell'annessa zona di sviluppo industriale e per la costruzione degli stabilimenti industriali [2].

     L'area per la costruzione delle opere del porto sarà delimitata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con il Ministro per l'industria e il commercio; l'area della zona di sviluppo industriale sarà delimitata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. I decreti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 2.

     L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale è affidata in concessione con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro per la marina mercantile, ad una società per azioni alla quale hanno diritto di partecipare, anche in maggioranza, gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni, per la esecuzione delle opere.

     Alla stessa società indicata nel comma precedente può essere affidato l'esercizio degli impianti costruiti nella zona portuale, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio. Le convenzioni per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonchè i rapporti fra il concessionario e le Amministrazioni statali interessate sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. I rapporti tra il concessionario e le Amministrazioni locali saranno regolati da convenzioni da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile sentito il Ministro per l'interno.

     Nulla è innovato, in materia di demanio marittimo, a quanto dispongono il codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione.

 

          Art. 3. [3]

     Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonché per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione è disposta su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.

     I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

     [L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno riferito a sei anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del tre per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio] [4].

     Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     La spesa occorrente per la costruzione delle opere di cui all'art. 2 è sostenuta dallo Stato fino alla concorrenza di lire 4.500 milioni.

 

          Art. 6.

     Per la esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia, e consentire in quel porto la discarica di petroliere di grande tonnellaggio, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

     L'esecuzione delle opere previste a Venezia può essere affidata in concessione al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

 

          Art. 7.

     La spesa occorrente per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 5 e 6 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1960-61, 750 milioni per lo esercizio 1961-62, 2.250 milioni per l'esercizio 1962-63, 2.000 milioni per l'esercizio 1963-64 e 2.000 milioni per l'esercizio 1964-65.

     Il Ministro per i lavori pubblici può assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 e di lire 750 milioni nell'esercizio 1961-62 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione, di parte straordinaria, della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1967, n. 104.

[3] Gli originari articoli 3 e 4 sono stati così sostituiti dal presente aticolo per effetto dell'art. 2 della L. 23 febbraio 1967, n. 104.

[4] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[5] Gli originari articoli 3 e 4 sono stati sostituiti dall’attuale aticolo 3 per effetto dell'art. 2 della L. 23 febbraio 1967, n. 104. Il presente articolo è stato nuovamente abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.