§ 67.4.90 – L. 20 ottobre 1960, n. 1233.
Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:20/10/1960
Numero:1233


Sommario
Art. 1.      Sono autorizzate, anche ai fini dell'art. 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di [...]
Art. 2.      All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure, ove [...]
Art. 3.      Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con la somma di lire un miliardo iscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 4.      La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il comune di Venezia, la provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel [...]
Art. 5.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al Comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000, ciascuno, da destinare [...]
Art. 6.      Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall'art. 8, si [...]
Art. 7.      Le procedure espropriative necessarie per l'esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi
Art. 8.      Le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di cui all'art. 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei [...]
Art. 9.      Sono escluse dall'espropriazione per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data [...]
Art. 10.      Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terrà unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o [...]
Art. 11.      Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all'art. 9, contributi di [...]
Art. 12.      Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pubbliche, [...]
Art. 13.      Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali, è concesso [...]
Art. 14.      Le somme ricavate dalla vendita o dalla eventuale retrocessione delle aree, nonchè i proventi dei contributi, di cui al precedente art. 11, saranno dal Consorzio [...]


§ 67.4.90 – L. 20 ottobre 1960, n. 1233.

Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

(G.U. 3 novembre 1960, n. 270).

 

Titolo I

DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E DI URGENZA

 

     Art. 1.

     Sono autorizzate, anche ai fini dell'art. 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.

     Sono anche dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.

     Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.

 

Titolo II

SOGGETTI ESPROPRIANTI

 

          Art. 2.

     All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure, ove se ne ravvisi l'opportunità, concedendole al Consorzio di cui al successivo art. 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

     Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvederà secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del suo statuto.

 

          Art. 3.

     Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con la somma di lire un miliardo iscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60, e di lire un miliardo da iscrivere al corrispondente capitolo dell'esercizio 1960-61.

 

          Art. 4.

     La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il comune di Venezia, la provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel "Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera", assumono i seguenti impegni:

     la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;

     il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

     la provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

     il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.

     Con i fondi così risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovrà favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale, operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio.

 

          Art. 5.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al Comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000, ciascuno, da destinare all'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio, compreso l'acquisto di suoli.

 

Titolo III

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

 

          Art. 6.

     Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall'art. 8, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

          Art. 7.

     Le procedure espropriative necessarie per l'esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.

     I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.

 

          Art. 8.

     Le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di cui all'art. 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.

     I relativi piani particolareggiati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.

 

Titolo IV

ESENZIONI DAGLI ESPROPRI

 

          Art. 9.

     Sono escluse dall'espropriazione per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Saranno pure escluse dall'espropriazione quelle aree, non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di utilizzazione industriale conforme agli scopi portuali e di industrializzazione della zona e del piano generale di cui all'art. 12.

     Gli anzidetti piani dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta ad omologazione del Ministro per l'industria e commercio.

     In questo caso l'esenzione è subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, accordare proroghe alla ultimazione e entrata in funzione effettiva degli impianti o loro varianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate e utili. Nel caso di mancata approvazione od omologazione come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, il Consorzio applicherà una penale pari ad un terzo del valore delle aree da espropriare, che tratterà sull'indennità di espropriazione.

     I nuovi termini per le procedure espropriative, di cui all'art. 7, cominciano a decorrere dalla scadenza del termine imposto al proprietario per l'utilizzazione industriale dell'area.

     Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e commercio nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione. I ricorsi dovranno essere dal Ministero decisi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

 

Titolo V

STIMA DEI BENI

 

          Art. 10.

     Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terrà unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite o progettate nel porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

 

          Art. 11.

     Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all'art. 9, contributi di miglioria, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

     Le somme riscosse saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.

 

Titolo VI

CONCESSIONE DELLE AREE

 

          Art. 12.

     Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pubbliche, alle istituzioni di assistenza e protezione sociale e ai pubblici servizi, dovranno essere cedute ai soggetti che le richiedono con l'obiettivo della migliore utilizzazione delle opere e dello sviluppo industriale.

     Le richieste dovranno essere accompagnate da un piano tecnico finanziario ed economico e su di esse si pronuncerà il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e per la cessione delle aree, con la indicazione dei prezzi di vendita.

     Detto piano generale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.

     Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:

     a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare, direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

     b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;

     c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

     d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

     Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonchè la penale per i ritardi.

 

          Art. 13.

     Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali, è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione di un quarto delle aree da destinare ad impianti industriali. Le relative richieste dovranno essere presentate a sensi dell'articolo precedente.

 

          Art. 14.

     Le somme ricavate dalla vendita o dalla eventuale retrocessione delle aree, nonchè i proventi dei contributi, di cui al precedente art. 11, saranno dal Consorzio destinati alla esecuzione delle opere necessarie per completare il progettato ampliamento del porto e zona industriale.