§ 67.4.20 – R.D.L. 1 marzo 1938, n. 416.
Istituzione del punto franco del porto di Genova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:01/03/1938
Numero:416


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'amministrazione del punto franco è affidata al consorzio autonomo del porto di Genova per tutto il periodo in cui l'ente avrà la gestione del porto. Il consorzio vi [...]
Art. 5.      La durata del consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in sessanta anni dall'art. 1 del testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è [...]
Art. 6.      I primi tre comma dell'art. 32 del testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, sono così sostituiti
Art. 7.      Le aree di cui ai precedenti art. 1 e 2, delimitate come previsto dagli stessi articoli, sono da considerare fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge [...]
Art. 8.      Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso [...]
Art. 9.      E' vietata nel punto franco la vendita al minuto
Art. 10.      L'esonero da vincoli doganali, consentito dal regime di punto franco, non si applica ai generi di monopolio dello Stato ed alle merci che si prestano ad essere [...]
Art. 11.      Per i bastimenti che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni degli art. 24 a 32 della legge doganale concernente i manifesti. [...]
Art. 12. 
Art. 13.      In quanto non contrastino col regime di punto franco restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le [...]
Art. 14.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 67.4.20 – R.D.L. 1 marzo 1938, n. 416. [1]

Istituzione del punto franco del porto di Genova.

(G.U. 6 maggio 1938, n. 103).

 

     Art. 1. [2]

     E' istituito nel porto di Genova un punto franco, che ai sensi dell'art. 1 della legge doganale, testo unico approvato con legge 25 settembre 1940, n. 1424, è posto fuori della linea doganale.

     Esso comprende le aree delimitate:

     ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del Molo Nino Ronco e della congiungente della sua testata con la diga foranea;

     a nord ed a ovest da una linea che, partendo dal limite del Demanio marittimo, sulla riva sinistra del Polcevera, segue a sud l'abitato di Sampierdarena fino al piede della rampa di accesso al piazzale dell'autostrada Genova-Valle Padana, escludendo il binario di corsa diretto al parco Forni e la zona necessaria agli impianti della nuova stazione ferroviaria a servizio del bacino di Sampierdarena e segue quindi il lato sud della rampa di accesso alla camionale nella nuova posizione prevista dal piano regolatore ferroviario per la rampa stessa; indi costeggia per un tratto in curva dal lato sud-ovest il futuro nuovo binario di collegamento fra i fasci del bacino di Sampierdarena con la stazione di San Benigno, proseguendo poi a fianco, lato sud-ovest del futuro raccordo, fra la zona franca ed il pontile San Giorgio, nonché dal raccordo Concenter, per raggiungere normalmente la calata Concenter in un punto immediatamente ad ovest dello stabilimento della Concenter stessa, a ricongiungersi attraverso lo specchio acqueo con la diga foranea a sud della diga stessa.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

     La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     L'amministrazione del punto franco è affidata al consorzio autonomo del porto di Genova per tutto il periodo in cui l'ente avrà la gestione del porto. Il consorzio vi provvederà a norma delle proprie leggi istitutive tenendone distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria.

     Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione [5].

     Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonché a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per gli uffici ed i servizi ferroviari [6].

     Al termine della gestione da parte del consorzio delle zone comprese nell'ambito del punto franco, anche tutte le opere portuali, gli edifici e gli impianti di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

     Col regolamento di esercizio che sarà approvato con decreto reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto coi ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute, saranno stabiliti i nuovi compiti e le nuove facoltà che al consorzio sono da riservarsi nell'ambito del punto franco in ordine alle operazioni di imbarco, sbarco, carico e scarico delle merci, al diretto esercizio dei magazzini di transito e di deposito, alla manipolazione delle merci ed alla concessione di aree o magazzini ad altre aziende; e gli obblighi correlativi.

 

          Art. 5.

     La durata del consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in sessanta anni dall'art. 1 del testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è prorogata di anni dieci e cioè dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1973.

     L'applicazione delle tasse e sopratasse portuali di cui all'art. 25 del testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, avente vigore fino al 30 giugno 1959, è prorogata di anni quattordici e cioè fino al 30 giugno 1973.

     In dipendenza della somministrazione di lire 50,000,000 di cui al regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, il consorzio autonomo del porto di Genova devolverà all'erario, anche negli esercizi finanziari successivi al 1940-1941 e fino alla completa estinzione di tale debito, sia i contributi di legge dovuti dalle province e dai comuni interessati relativamente alle opere eseguite con la somministrazione medesima, sia il valore che sarà realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di S. Benigno, ad eccezione di quelle destinate ad essere incluse nel punto franco, le quali non sono alienabili.

     Il termine di restituzione delle somme somministrate dallo Stato, come agli art. 12 e 13 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è prorogato al 30 giugno 1973.

     Il consorzio autonomo del porto di Genova corrisponderà, a partire dal 1° luglio 1941, rate annuali posticipate al tasso del 0,50 per cento sino al 30 giugno 1959 e sul residuo debito che risulterà al 1° luglio 1959 al tasso del 4 per cento sino al 30 giugno 1973.

 

          Art. 6.

     I primi tre comma dell'art. 32 del testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, sono così sostituiti:

     "Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e tre revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati al comitato.

     "Sono revisori tecnici: il funzionario del corpo del genio civile di grado non inferiore al 5° ed il funzionario superiore delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.

     "Dei tre revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato, uno è nominato dal ministro per le finanze fra i funzionari della ragioneria generale di grado non inferiore al 6° , e l'altro è l'intendente di finanza di Genova".

 

          Art. 7.

     Le aree di cui ai precedenti art. 1 e 2, delimitate come previsto dagli stessi articoli, sono da considerare fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale, testo unico approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

     Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere in completa libertà da ogni vincolo doganale tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci estere che vi sono introdotte si considerano definitivamente uscite dallo Stato; le merci nazionali o nazionalizzate si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 13.

 

          Art. 8.

     Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

     ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

     ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

     agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

     ai commestibili e alle bevande.

     Le merci ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della reintroduzione in franchigia, saranno stabilite dal regolamento, di cui all'art. 13.

 

          Art. 9.

     E' vietata nel punto franco la vendita al minuto.

     La concessione di spacci di viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizi di vendita per provviste di bordo saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

 

          Art. 10.

     L'esonero da vincoli doganali, consentito dal regime di punto franco, non si applica ai generi di monopolio dello Stato ed alle merci che si prestano ad essere facilmente occultate.

     Nel regolamento di cui all'art. 13 saranno indicate le merci soggette a tali vincoli e le norme da osservarsi per il loro deposito e la loro eventuale manipolazione.

 

          Art. 11.

     Per i bastimenti che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni degli art. 24 a 32 della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

     Agli effetti delle stesse disposizioni i bastimenti provenienti dal punto franco di Genova sono considerati presso gli altri porti del regno come provenienti direttamente dall'estero.

 

          Art. 12. [7]

     L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

     L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto art. 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco.

 

          Art. 13.

     In quanto non contrastino col regime di punto franco restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

     Restano pure ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato afferenti ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

     Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio del Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato [8].

     Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, la facoltà riservata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno ed il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali, ferroviari e di vigilanza [9].

 

          Art. 14.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 4 giugno 1938, n. 1198.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 6 agosto 1954, n. 843.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 6 agosto 1954, n. 843.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 6 agosto 1954, n. 843.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 6 agosto 1954, n. 843.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 6 agosto 1954, n. 843.

[7] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 6 agosto 1954, n. 843.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 6 agosto 1954, n. 843.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 6 agosto 1954, n. 843.