§ 67.4.6c - Legge 6 agosto 1954, n. 843.
Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/08/1954
Numero:843


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'art. 4, dell'art. 12 e del 3° e 4° comma dell'art. 13 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella [...]
Art. 2.      L'art. 1 è così modificato
Art. 3.      L'art. 3 è così modificato
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 4 è così modificato
Art. 5.      L'art. 12 è così modificato
Art. 6.      Il terzo e quarto comma dell'art. 13 sono così modificati


§ 67.4.6c - Legge 6 agosto 1954, n. 843.

Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova.

(G.U. 18 settembre 1954, n. 215).

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'art. 4, dell'art. 12 e del 3° e 4° comma dell'art. 13 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

     L'art. 2 del suindicato decreto-legge è soppresso.

 

          Art. 2.

     L'art. 1 è così modificato:

     "E' istituito nel porto di Genova un punto franco, che ai sensi dell'art. 1 della legge doganale, testo unico approvato con legge 25 settembre 1940, n. 1424, è posto fuori della linea doganale.

     Esso comprende le aree delimitate:

     ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del Molo Nino Ronco e della congiungente della sua testata con la diga foranea;

     a nord ed a ovest da una linea che, partendo dal limite del Demanio marittimo, sulla riva sinistra del Polcevera, segue a sud l'abitato di Sampierdarena fino al piede della rampa di accesso al piazzale dell'autostrada Genova-Valle Padana, escludendo il binario di corsa diretto al parco Forni e la zona necessaria agli impianti della nuova stazione ferroviaria a servizio del bacino di Sampierdarena e segue quindi il lato sud della rampa di accesso alla camionale nella nuova posizione prevista dal piano regolatore ferroviario per la rampa stessa; indi costeggia per un tratto in curva dal lato sud-ovest il futuro nuovo binario di collegamento fra i fasci del bacino di Sampierdarena con la stazione di San Benigno, proseguendo poi a fianco, lato sud-ovest del futuro raccordo, fra la zona franca ed il pontile San Giorgio, nonchè dal raccordo Concenter, per raggiungere normalmente la calata Concenter in un punto immediatamente ad ovest dello stabilimento della Concenter stessa, a ricongiungersi attraverso lo specchio acqueo con la diga foranea a sud della diga stessa".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 è così modificato:

     "La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 4 è così modificato:

     "Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione.

     Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonchè a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per gli uffici ed i servizi ferroviari".

 

          Art. 5.

     L'art. 12 è così modificato:

     "L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

     L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto art. 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco".

 

          Art. 6.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 13 sono così modificati:

     "Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio del Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato".

     Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, la facoltà riservata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno ed il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali, ferroviari e di vigilanza.