§ 67.3.35 - D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22.
Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:24/02/2009
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Certificato comunitario per la navigazione interna
Art. 4.  Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna
Art. 5.  Riduzione dei requisiti tecnici
Art. 6.  Deroghe
Art. 7.  Rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna
Art. 8.  Visite tecniche
Art. 9.  Validità del certificato comunitario per la navigazione interna
Art. 10.  Sostituzione del certificato comunitario per la navigazione interna
Art. 11.  Rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna
Art. 12.  Proroga della validità del certificato comunitario per la navigazione interna
Art. 13.  Rilascio di nuovo certificato comunitario per la navigazione interna
Art. 14.  Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari per la navigazione interna
Art. 15.  Accertamenti supplementari ed ispezioni
Art. 16.  Riconoscimento di certificati di navigabilità emessi da Paesi terzi
Art. 17.  Procedura di modifica degli allegati
Art. 18.  Oneri
Art. 19.  Sanzioni
Art. 20.  Abrogazioni
Art. 21.  Clausola di invarianza


§ 67.3.35 - D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22.

Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

(G.U. 20 marzo 2009, n. 66 - S.O. n. 34)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34;

     Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

     Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

     Visto l'articolo 11 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

     Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il presente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:

     a) alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero

     b) alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unità navali nuove:

     a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali;

     b) alle navi da passeggeri;

     c) ai galleggianti.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:

     a) alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;

     b) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;

     c) alle navi militari e da guerra, nonchè alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale;

     d) alle navi della navigazione marittima, che

     1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;

     2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purchè provviste:

     2.1) di un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o

     2.2) di un certificato rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o

     2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unità da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1).

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) autorità competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile;

     c) organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico riconosciuto ai sensi dell'allegato VII;

     d) certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato rilasciato ad una unità navale dall'autorità competente, ovvero, dalla rispettiva autorità competente di ogni Stato membro, che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE nella sua versione aggiornata;

     e) navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime;

     f) unità navale: qualsiasi nave o galleggiante;

     g) nave nuova: una unità navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre 2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     1) ha inizio la costruzione identificabile con una unità navale specifica;

     2) ha avuto inizio, per quella determinata unità navale, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

     h) nave esistente: una unità navale che non sia una nave nuova;

     i) nave della navigazione marittima: una unità navale certificata per la navigazione marittima;

     l) nave della navigazione interna: una unità navale destinata esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;

     m) nave da passeggeri: una nave che trasporti più di dodici passeggeri, oltre all'equipaggio;

     n) nave traghetto (ro-ro/cargo): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;

     o) nave traghetto-passeggeri (ro-ro/pax): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;

     p) rimorchiatore: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

     q) spintore: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

     r) formazione di coppia: un insieme di unità navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso.

 

     Art. 3. Certificato comunitario per la navigazione interna

     1. Le unità navali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono munite di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente secondo il modello previsto nella parte I dell'Allegato V ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. L'autorità competente istituisce altresì il registro dei certificati comunitari per la navigazione interna, secondo il modello previsto dall'Allegato VI.

     2. Il certificato comunitario per la navigazione interna è tenuto a bordo dell'unità navale.

     3. Le unità navali cui si applica il presente decreto sono munite del certificato comunitario appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone 1, 2, 3, 4 ed R degli Stati membri, tenuto anche conto degli Allegati III e IV.

 

     Art. 4. Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna

     1. Le unità navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, senza necessità del certificato di cui all'articolo 3.

     2. Le unità navali di cui al comma 1 che intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 5, sono munite di un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente secondo il modello previsto nella parte II dell'allegato V e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata ed alle condizioni di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Riduzione dei requisiti tecnici

     1. Alle unità navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all' Allegato I è consentita la riduzione dei requisiti tecnici relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si può procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici è comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.

     3. La conformità ai requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna.

 

     Art. 6. Deroghe

     1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, può prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Tali deroghe sono indicate nel certificato dell'unità navale.

     2. L'Amministrazione, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, può autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto per percorsi entro una zona geografica determinata o all'interno di zone portuali. Tali deroghe, nonchè i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unità navale.

     3. Le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate alla Commissione europea.

 

     Art. 7. Rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna

     1. Prima dell'entrata in servizio dell'unità navale nuova, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorità competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, ed intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.

     2. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, di una unità navale esistente che rientri nel campo di applicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, e che risulti conforme ai requisiti tecnici stabiliti nell'Allegato II, può richiedere il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorità competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8. Il certificato è tenuto a bordo dell'unità navale.

     3. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'Allegato II è specificata nel certificato comunitario. Se le autorità competenti ritengono che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unità navale può continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i componenti o le parti nuove soddisfano i suddetti requisiti.

     4. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale di cui all'Allegato II. Le deroghe previste nell'Allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformità ai sensi del presente articolo.

     5. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti al rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.

 

     Art. 8. Visite tecniche

     1. Le visite tecniche per le unità navali della navigazione interna sono effettuate dalle autorità competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, ai sensi dell'Allegato VII, risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'Allegato II, tenuto anche conto dell'Allegato IX.

     2. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti ad effettuare le visite tecniche di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Validità del certificato comunitario per la navigazione interna

     1. Il periodo di validità del certificato comunitario per la navigazione interna è fissato dall'autorità competente in ogni singolo caso secondo quanto previsto dall'Allegato II.

     2. L'autorità competente può, nei casi specificati agli articoli 10 e 14 e ove previsto nell'Allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna, redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'Allegato V.

 

     Art. 10. Sostituzione del certificato comunitario per la navigazione interna

     1. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato comunitario per la navigazione interna, l'autorità che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.

     2. Se il certificato comunitario per la navigazione interna è danneggiato, l'autorità che lo ha rilasciato provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato a cura del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.

 

     Art. 11. Rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna

     1. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede all'autorità competente il rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna alla scadenza del suo periodo di validità, a seguito di una visita tecnica ai sensi dell'articolo 8, intesa a verificare che l'unità navale in questione continua ad essere conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.

 

     Art. 12. Proroga della validità del certificato comunitario per la navigazione interna

     1. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario o dell'armatore dell'unità navale, o di un loro rappresentante, la validità del certificato comunitario per la navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validità è indicata su detto certificato e non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

 

     Art. 13. Rilascio di nuovo certificato comunitario per la navigazione interna

     1. In caso di modifiche o riparazioni che incidono sulla robustezza strutturale della costruzione, sulla navigabilità, sulla manovrabilità o sulle caratteristiche specifiche dell'unità navale di cui all'Allegato II, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, chiede all'autorità competente di sottoporre l'unità navale nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'articolo 8. A seguito della visita è rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unità navale, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Quando il certificato precedente è stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro, l'autorità competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorità dello Stato membro che aveva proceduto al primo rilascio o al rinnovo.

 

     Art. 14. Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari per la navigazione interna

     1. Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna è motivata e notificata all'interessato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

     2. Ogni certificato comunitario per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'unità navale non è più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.

 

     Art. 15. Accertamenti supplementari ed ispezioni

     1. La vigilanza sulla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al presente decreto spetta all'autorità competente.

     2. L'autorità competente può accertare in qualsiasi momento, ai sensi dell'Allegato VIII, se l'unità navale è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformità dell'unità navale a quanto in esso dichiarato. Essa può altresì accertare se l'unità navale rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione.

     3. L'autorità competente, se ritiene che una unità navale adibita alla navigazione su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benchè risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale ai sensi dell'Allegato II, può sospenderne l'attività, ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finchè il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'Autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.

 

     Art. 16. Riconoscimento di certificati di navigabilità emessi da Paesi terzi

     1. Nell'attesa che siano conclusi Accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra la Comunità europea ed i Paesi terzi, le unità navali dei Paesi terzi possono navigare sulle vie navigabili nazionali, a condizione che il proprietario, l'armatore, o un loro rappresentante presenti una istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità, o sottoponga l'unità navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.

     2. Il certificato di navigabilità debitamente riconosciuto o il certificato comunitario per la navigazione interna sono tenuti a bordo.

 

     Art. 17. Procedura di modifica degli allegati

     1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli Allegati.

 

     Art. 18. Oneri

     1. Gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla sostituzione dei certificati previsti dal presente decreto, quelli per l'istituzione del registro dei certificati, per l'esecuzione delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni sono a carico del proprietario o dell'armatore dell'unità navale o del loro rappresentante.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono soggette ad adeguamento biennale, con lo stesso criterio della copertura dei costi.

     3. Con lo stesso decreto e le medesime modalità sono, altresì, determinate le tariffe per l'autorizzazione degli organismi di classificazione e per la vigilanza sugli stessi.

 

     Art. 19. Sanzioni

     1. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 11, o quello di cui all'articolo 13, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto del certificato comunitario per la navigazione interna o del certificato supplementare.

     2. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità o non sottopone l'unità navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.

     3. Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non tiene a bordo il certificato di cui agli articoli 3, 4, 7, comma 2, o 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.

     4. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

     5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo è competente anche il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

     Art. 20. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, in particolare, il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572, recante attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

 

     Art. 21. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Allegato I [1]

Elenco delle vie navigabili interne italiane suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4

 

Zona 4

 

Repubblica italiana

Tutte le vie navigabili interne nazionali

 

 

Allegato II  [2]

 

 

Allegato III

(previsto dall'articolo 3, comma 3)

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI COMPLEMENTARI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1 E 2

 

Gli eventuali requisiti tecnici complementari adottati da uno Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE concernenti le navi che navigano nelle zone 1 e/o 2 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

1. Definizioni

- Necessarie per la comprensione dei requisiti complementari

2. Stabilità

- Rafforzamento della struttura

- Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto

3. Distanza di sicurezza e bordo libero

- Bordo libero

- Distanza di sicurezza

4. Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture

- Sovrastrutture

- Porte

- Finestre e portelli di osteriggio

- Boccaporti delle stive

- Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)

5. Dotazioni

- Ancore e catene

- Luci di navigazione

- Segnali acustici

- Bussola

- Radar

- Impianti ricetrasmittenti

- Mezzi di salvataggio

- Disponibilità di carte nautiche

6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri

- Stabilità (forza del vento, criteri)

- Mezzi di salvataggio

- Bordo libero

- Distanza di sicurezza

- Visibilità dalla timoneria

7. Convogli e trasporto di container

- Collegamento spintore bettolina

- Stabilità delle unità navali o bettoline che trasportano container

 

 

Allegato IV

(previsto dall'articolo 3, comma 3)

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI RIDOTTI PER LE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 3 E 4

 

Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da uno Stato membro, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2006/87/CE per le navi che navigano esclusivamente nelle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

 

Zona 3

- Dispositivi di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore -Velocità (in marcia avanti)

- Mezzi di salvataggio collettivi

- Status a doppia Compartimentazione

- Visibilità dalla timoneria

 

Zona 4

- Attrezzature di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore

- Velocità (in marcia avanti)

- Mezzi di salvataggio collettivi

- Status a doppia Compartimentazione

- Visibilità dalla timoneria

- Secondo sistema di propulsione indipendente

 

 

Allegato V

Modelli di certificati comunitari per la navigazione interna

(Omissis)

 

 

Allegato VI

Modello di registro dei certificati comunitari per la navigazione interna

(Omissis)

 

 

Allegato VII [3]

(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c))

 

ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE

 

Parte I

Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di classificazione

Per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, un organismo di classificazione deve soddisfare tutti i requisiti indicati qui di seguito.

1) L'organismo di classificazione è in grado di comprovare una grande esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi destinate alla navigazione interna, comprese quelle impiegate per il trasporto di merci pericolose. L'organismo di classificazione possiede un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e la regolare ispezione di navi destinate alla navigazione interna, compresi quelle impiegate per il trasporto di merci pericolose, pubblicati almeno in italiano e inglese, nonché aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni contenute nel diritto comunitario o in accordi intemazionali in vigore.

2) L'organismo di classificazione pubblica ogni anno il registro delle navi da esso classificate.

3) L'organismo di classificazione non è controllato da proprietari o costruttori di navi, né da altri soggetti che, a fini commerciali, progettano, costruiscono, allestiscono, riparano, gestiscono o assicurano navi. Il fatturato dell'organismo di classificazione non dipende da una sola società commerciale.

4) La sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale con potere di decidere e d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, é stabilita in uno degli Stati membri.

5) L'organismo di classificazione ed i suoi esperti possiedono una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne; gli esperti sono in grado di comprovare le capacità professionali possedute. Essi agiscono sotto la responsabilità dell'organismo di classificazione.

6) L'organismo di classificazione può contare su un folto numero di collaboratori, adeguato ai compiti che gli sono affidati ed al numero di navi classificate, che svolgono attività tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacità ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in Italia.

7) L'organismo di classificazione opera nel rispetto di un codice deontologico.

8) L'organismo di classificazione è gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste dall'Italia.

9) L'organismo di classificazione è disposto a fornire le informazioni pertinenti all'Amministrazione.

10) La direzione dell'organismo di classificazione definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo di classificazione.

11) L'organismo di classificazione sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema è conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei "Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS". Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'Italia, in cui è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, quanto segue:

a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono rispettati;

c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere;

d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la Cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo di classificazione;

e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo di classificazione;

g) le norme delle principali attività regolamentari che l'organistno di classificazione è autorizzato a svolgere sono applicate o direttamente controllate soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi dì classificazione;

h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;

i) è tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità; e

j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alia qualità in tutte le sedi.

12) Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'Italia, in cui è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4.

13) L'organismo di classificazione si impegna a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea e a fornire tempestivamente al comitato tutte le informazioni del caso.

14) L'organismo di classificazione si impegna a consultare periodicamente gli altri organismi di classificazione riconosciuti, per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione, e dovrebbe consentire la partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione o di altre parti interessate allo sviluppo delle sue norme e/o regolamenti.

 

Parte II

Procedura di autorizzazione degli organismi di classificazione

La decisione relativa all'autorizzazione di un organismo di classificazione ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto è adottata dalla commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2006/87/CE. Occorre inoltre rispettare la seguente procedura.

1) La domanda di autorizzazione è sottoposta alla commissione dai rappresentanti dello Stato nel quale l'organismo di classificazione ha stabilito la sede principale o una filiale con potere di decidere e d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina le navi della navigazione interna. Inoltre i rappresentanti di detto Stato trasmettono tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per il riconoscimento.

2) Ciascun membro del comitato può chiedere un'audizione con l'organismo di classificazione o la comunicazione di ulteriori informazioni.

3) Il ritiro del riconoscimento ha luogo secondo una procedura analoga. Ciascun membro del comitato può chiedere il ritiro del riconoscimento. I rappresentanti dello Stato che chiedono il ritiro presentano le informazioni e la documentazione a sostegno della loro richiesta.

4) Nell'adottare le sue decisioni, la commissione tiene conto delle decisioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno relative al riconoscimento dell'organismo di classificazione interessato. Prima di concedere il riconoscimento a un organismo di classificazione che non è stato riconosciuto dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la commissione consulta il segretariato della Commissione centrale.

5) L'elenco degli organismi di classificazione riconosciuti è modificato successivamente a ogni decisione relativa al riconoscimento di un organismo di classificazione o al ritiro di un riconoscimento.

6) La Commissione informa gli organismi di classificazione interessati in merito alle sue decisioni.

 

Parte III

Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti

In base ai criteri delle parti I e II i seguenti organismi di classificazione sono attualmente autorizzati ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto:

1) Bureau Veritas;

2) Germanischer Lloyd;

3) LLoyd's Register of Shipping.

Fino alla loro autorizzazione in virtù delle parti I e II, gli organismi di classificazione che sono riconosciuti e autorizzati dall'Amministrazione ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle nonne comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e [e visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1) sono attualmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, solo per le navi che operano esclusivamente sulle idrovie italiane.

 

1 GU L 319 dal 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

 

 

Allegato VIII

(previsto dall'articolo 15, comma 2)

 

NORME PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

 

Articolo 1

Se nel corso di un'ispezione le autorità competenti rilevano che il certificato di una determinata nave non è valido o che la nave non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidità o la non conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario della nave o un suo rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

 

Articolo 2

Se nel corso dell'ispezione di cui all'articolo 1 le autorità competenti rilevano che il certificato non è conservato a bordo o che la nave è manifestamente causa di pericolo, tali autorità possono vietare alla nave di proseguire il viàggio finché non sono state adottate le necessarie misure riparatrici.

Le autorità possono inoltre imporre interventi che permettano alla nave, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuati; ispezioni o riparazioni. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

 

Articolo 3

L'Amministrazione che impedisce ad una nave di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, è tenuta ad informare entro 7 giorni l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.

 

Articolo 4

Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una nave di proseguire il viaggio, indicano dettagliatamente le ragioni su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionali vigenti e dei relativi termini di presentazione.

 

 

Allegato IX [4]


[1] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2014 (G.U. 11 marzo 2014, n. 58 - S.O. n. 19).

[2] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2014 (G.U. 11 marzo 2014, n. 58 - S.O. n. 19).

[3] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2014 (G.U. 11 marzo 2014, n. 58 - S.O. n. 19).

[4] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2014 (G.U. 11 marzo 2014, n. 58 - S.O. n. 19).