§ 8.1.29 - Direttiva 24 settembre 2008, n. 68.
Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.1 questioni generali
Data:24/09/2008
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Disposizioni generali
Art. 4.  Paesi terzi
Art. 5.  Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto
Art. 6.  Deroghe
Art. 7.  Disposizioni transitorie
Art. 8.  Adattamenti
Art. 9.  Procedura del comitato
Art. 10.  Recepimento
Art. 11.  Modifica
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Entrata in vigore
Art. 14.  Destinatari


§ 8.1.29 - Direttiva 24 settembre 2008, n. 68.

Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose

(G.U.U.E. 30 settembre 2008, n. L 260)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne comporta un considerevole rischio di incidenti. È pertanto opportuno adottare misure atte ad assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

 

(2) Norme uniformi applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia sono state introdotte, rispettivamente, con la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada [3] e con la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia [4].

 

(3) Al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, è opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

 

(4) La maggioranza degli Stati membri è parte contraente dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada ("ADR"), soggetta al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e, ove pertinente, parte dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

 

(5) L’ADR, il RID e l’ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose. È opportuno che tali norme siano estese anche al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti.

 

(6) La presente direttiva non dovrebbe essere applicata al trasporto di merci pericolose in alcune circostanze eccezionali connesse alla natura dei veicoli o delle navi utilizzate o al carattere locale del trasporto.

 

(7) Le disposizioni della presente direttiva non si dovrebbero applicare al trasporto di merci pericolose effettuato sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate. Il trasporto di merci pericolose effettuato da fornitori commerciali per conto delle forze armate dovrebbe tuttavia rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che gli obblighi contrattuali non siano esercitati sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate.

 

(8) Uno Stato membro privo di sistema ferroviario e che non intenda crearne uno nell’immediato sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva relative al trasporto ferroviario. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esentato dall’obbligo di recepire e attuare la presente direttiva relativamente al trasporto ferroviario fintantoché non disporrà di un sistema ferroviario.

 

(9) Ciascuno Stato membro deve mantenere il diritto di esonerare il trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne dall’applicazione della presente direttiva se le vie navigabili del suo territorio non sono collegate, mediante altre vie navigabili, a quelle di altri Stati membri, o se non sono utilizzate per il trasporto di merci pericolose.

 

(10) Fatti salvi il diritto comunitario e le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, punto 1.9, dell’allegato II, capo II.1, punto 1, e dell’allegato III, capo III.1, punto 1.9, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, ai fini della sicurezza del trasporto, di mantenere o introdurre disposizioni in settori non contemplati dalla presente direttiva. Queste disposizioni dovrebbero essere specifiche e chiaramente definite.

 

(11) Ciascuno Stato membro dovrebbe conservare il diritto di regolamentare o proibire il trasporto di merci pericolose nel proprio territorio, per motivi diversi dalla sicurezza, come i motivi di sicurezza nazionale o di protezione ambientale.

 

(12) I mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati a effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN e della presente direttiva.

 

(13) È opportuno che ciascuno Stato membro abbia facoltà di applicare norme più rigorose alle operazioni di trasporto nazionale effettuate mediante mezzi di trasporto immatricolati o messi in circolazione sul suo territorio.

 

(14) L’armonizzazione delle condizioni applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose non dovrebbe impedire di tenere conto di circostanze nazionali particolari. La presente direttiva dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di accordare alcune deroghe a condizioni determinate. Tali deroghe dovrebbero figurare nella presente direttiva nella sezione "Deroghe nazionali".

 

(15) Per far fronte a situazioni insolite ed eccezionali, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rilasciare autorizzazioni individuali che consentano il trasporto di merci pericolose nel loro territorio, che altrimenti sarebbe vietato dalla presente direttiva.

 

(16) In considerazione del livello d’investimento richiesto in questo settore, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere temporaneamente alcune specifiche disposizioni nazionali applicabili ai requisiti per la costruzione dei mezzi o delle attrezzature di trasporto e al trasporto attraverso il tunnel della Manica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter mantenere ed elaborare disposizioni per il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra gli Stati membri e gli Stati che sono parti contraenti dell’Organizzazione per la cooperazione ferroviaria ("OSJD") in attesa dell’armonizzazione delle norme dell’allegato II dell’accordo relativo al traffico internazionale di merci per ferrovia ("SMGS") con le disposizioni dell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva e quindi con quelle del RID. Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare le conseguenze di queste disposizioni e, se necessario, presentare le proposte del caso. Queste disposizioni dovrebbero figurare nella presente direttiva nella sezione "Disposizioni transitorie aggiuntive".

 

(17) È necessario che gli allegati della presente direttiva siano adattati rapidamente al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, in particolare per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte nell’ADR, nel RID e nell’ADN. Le modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN e i corrispondenti adattamenti degli allegati dovrebbero entrare in vigore simultaneamente. La Commissione dovrebbe fornire un supporto finanziario, se del caso, agli Stati membri per le traduzioni dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle lingue ufficiali degli stessi.

 

(18) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

 

(19) In particolare, la Commissione ha il potere di adattare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(20) La Commissione dovrebbe inoltre poter rivedere gli elenchi delle deroghe nazionali e decidere l’applicazione e l’attuazione di provvedimenti di emergenza in caso di un incidente o un sinistro.

 

(21) Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione degli adattamenti degli allegati al progresso scientifico e tecnico.

 

(22) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire l’applicazione uniforme di norme di sicurezza armonizzate in tutta la Comunità e un livello di sicurezza elevato nelle operazioni di trasporto nazionale e internazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(23) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, conformemente agli obiettivi fissati nella conferenza UNCED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di adoperarsi per armonizzare i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose.

 

(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la legislazione comunitaria che disciplina le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto degli agenti biologici e dei microrganismi geneticamente modificati, di cui alla direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati [6], alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati [7], e alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro [8].

 

(25) Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente. Esse lasciano impregiudicate in particolare la direttiva quadro sulla salute e la sicurezza sul lavoro, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [9], e le direttive che ne derivano.

 

(26) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna [10], dispone che le navi munite di un certificato rilasciato a titolo del regolamento per il trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADN-R) possono trasportare sostanze pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato. Conseguentemente all’adozione della presente direttiva, sarà necessario sopprimere tale disposizione dalla direttiva 2006/87/CE.

 

(27) Agli Stati membri dovrebbe essere accordato un periodo transitorio della durata massima di due anni per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, in modo da dare tempo sufficiente per l’adeguamento delle disposizioni nazionali, per la creazione del quadro giuridico e per la formazione del personale. Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio generale di cinque anni per tutti i certificati relativi alle navi e al personale rilasciati prima o durante il periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, a meno che sul certificato non sia indicato un periodo di validità più breve.

 

(28) Le direttive 94/55/CE e 96/49/CE dovrebbero pertanto essere abrogate. Per ragioni di chiarezza e di razionalità, è necessario abrogare altresì la direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose [11], la direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose [12], la decisione 2005/263/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada [13], e la decisione 2005/180/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia [14].

 

(29) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [15], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

 

Non si applica al trasporto di merci pericolose:

 

a) mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;

 

b) mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;

 

c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure

 

d) effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

 

2. L’allegato II, capo II.1, non si applica agli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario, fino a che tale sistema non esista sul loro territorio.

 

3. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’allegato III, capo III.1 per uno dei seguenti motivi:

 

a) non dispongono di vie navigabili interne;

 

b) le vie navigabili nazionali non sono collegate, mediante vie d’acqua, alle vie navigabili di altri Stati membri; oppure

 

c) le merci pericolose non vengono trasportate sulle vie navigabili interne.

 

Qualora decida di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, lo Stato membro notifica la decisione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

 

4. Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:

 

a) il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;

 

b) se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;

 

c) norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.

 

La Commissione è informata di queste disposizioni e ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

 

5. Gli Stati membri possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) "ADR": l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche;

 

2) "RID": il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e sue successive modifiche;

 

3) "ADN": l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche;

 

4) "veicolo": qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

 

5) "vagone": qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;

 

6) "nave": qualsiasi nave atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna.

 

     Art. 3. Disposizioni generali

1. Fatto salvo l’articolo 6, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.

 

2. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.

 

     Art. 4. Paesi terzi

Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell’allegato.

 

     Art. 5. Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto

1. Gli Stati membri possono applicare, per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, effettuato da mezzi di trasporto come veicoli, vagoni e navi della navigazione interna, immatricolati o ammessi a circolare nel loro territorio.

 

2. Se, a seguito di un incidente avvenuto nel suo territorio, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, esso notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare e sono in fase di progettazione.

 

Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare l’attuazione di tali misure e la durata dell’autorizzazione.

 

     Art. 6. Deroghe

1. Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori.

 

2. a) A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati;

 

b) a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate:

 

i) al trasporto locale su brevi distanze; o

 

ii) al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.

 

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte alle lettere a) e b) e decide, secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, se autorizzare la deroga e aggiungerla all’elenco delle deroghe nazionali dell’allegato I, capo I.3, dell’allegato II, capo II.3 o dell’allegato III, capo III.3.

 

3. Il periodo di validità delle deroghe previste al paragrafo 2 è fissato per un termine non superiore a sei anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione, termine che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione. Per quanto riguarda le esistenti deroghe di cui all’allegato I, capo I.3, all’allegato II, capo II.3 e all’allegato III, capo III.3, si considera come data di autorizzazione di tali deroghe il 30 giugno 2009. Se non indicato altrimenti in una deroga, esse saranno valide per un periodo di sei anni.

 

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

 

4. Se uno Stato membro chiede la proroga di un’autorizzazione di deroga, la Commissione riesamina la deroga che è oggetto della domanda.

 

Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1, o dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, proroga l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni a partire dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione di autorizzazione.

 

Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1 e dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, può:

 

a) dichiarare che la deroga è obsoleta e sopprimerla dall’allegato in cui figura;

 

b) ridurre la portata dell’autorizzazione e modificare di conseguenza l’allegato in cui figura;

 

c) prorogare l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione.

 

5. Ciascuno Stato membro ha diritto, in via eccezionale e a condizione che non venga compromessa la sicurezza, di rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul suo territorio che sono proibite dalla presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri possono mantenere, sul loro territorio, le disposizioni elencate nell’allegato I, capo I.2, nell’allegato II, capo II.2 e nell’allegato III, capo III.2.

 

Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. A sua volta, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

2. Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, fino al 30 giugno 2011 al più tardi. In questo caso gli Stati membri interessati continuano ad applicare le disposizioni delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE per quanto riguarda le vie navigabili interne, applicabili fino al 30 giugno 2009.

 

     Art. 8. Adattamenti

1. Le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, nei settori disciplinati dalla presente direttiva, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

 

2. La Commissione fornisce ove opportuno sostegno finanziario agli Stati membri per la traduzione dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle rispettive lingue ufficiali.

 

     Art. 9. Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

I periodi di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.

 

     Art. 10. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 11. Modifica

L’articolo 6 della direttiva 2006/87/CE è soppresso.

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. Le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE saranno abrogate il 30 giugno 2009.

 

I certificati rilasciati conformemente alle disposizioni delle direttive abrogate restano validi fino alle loro date di scadenza.

 

2. Le decisioni 2005/263/CE e 2005/180/CE sono abrogate.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 14. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 256 del 27.10.2007, pag. 44.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 (GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 148), posizione comune del Consiglio del 7 aprile 2008 (GU C 117 E del 14.5.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

 

[4] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

 

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[6] GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1.

 

[7] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

 

[8] GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

 

[9] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

 

[10] GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[11] GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.

 

[12] GU L 118 del 19.5.2000, pag. 41.

 

[13] GU L 85 del 2.4.2005, pag. 58.

 

[14] GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 41.

 

[15] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

TRASPORTO SU STRADA

 

I.1. ADR

 

Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2013, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno.

 

I.2. Disposizioni transitorie aggiuntive

 

1. Gli Stati membri possono mantenere le deroghe adottate sulla base dell’articolo 4 della direttiva 94/55/CE fino al 31 dicembre 2010, o fino a che sia stato modificato l’allegato I, capo I.1, per conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU per il trasporto di merci pericolose di cui al citato articolo se tale modifica è effettuata anteriormente a questa data.

 

2. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

 

Le cisterne e i veicoli costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 94/55/CE, in vigore alla data della loro costruzione, possono continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale.

 

3. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei –20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di uso dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinate al trasporto nazionale di merci pericolose su strada effettuato sul loro territorio, fino a che le disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche non siano inserite nell’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

 

4. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite nella presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

 

5. Per le operazioni di trasporto effettuate da veicoli immatricolati nel loro territorio, ciascuno Stato membro può mantenere le disposizioni della propria legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l’apposizione di un codice di azione d’urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

 

6. Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni nazionali al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

 

I.3. Deroghe nazionali

 

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

 

Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn

 

RO = strada

 

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

 

MS = sigla dello Stato membro

 

nn = numero di ordine

 

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

 

BE Belgio

 

RO-a-BE-1

 

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

 

Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali veicoli a motore, alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-BE-2

 

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.6.

 

Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: "Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi".

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 6-97.

 

Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-BE-3

 

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-BE-4

 

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

 

Riferimento all’ADR: tutte le prescrizioni.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva:

 

Contenuto della normativa nazionale: l’uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR. [Cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)].

 

La direttiva 2002/96/CE "RAEE" (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

 

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L’imballaggio sarà etichettato con la dicitura "rilevatore di fumo".

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti approvati prevista all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

 

Osservazioni: Questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

DE Germania

 

RO-a-DE-1

 

Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1.10 e 7.5.2.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sull’imballaggio e il carico misti.

 

Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti utilizzati nella costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell’esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

 

Osservazioni: l’esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell’ampia gamma dei prodotti, l’immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-DE-2

 

Oggetto: esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (n1).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

 

Osservazioni: le informazioni fornite dall’etichettatura e dalle indicazioni poste sull’imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

 

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-DE-3

 

Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante.

 

Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell’applicazione della deroga fino a 1000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto esclusivamente vuote, non pulite.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

 

Osservazioni: lista n. 7, 38, 38a.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-DE-5

 

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1.10.4 MP2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

 

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

 

Osservazioni: lista n. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

DK Danimarca

 

RO-a-DK-1

 

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi o articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 e 8.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: principi di classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni applicabili alla marcatura e all’etichettatura, alla documentazione di trasporto e alla formazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi interni o gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da determinate imprese possono essere imballati assieme in imballaggi esterni. Il contenuto di ciascun imballaggio interno e/o di ciascun imballaggio esterno non deve superare determinati limiti di massa o volume. Le deroghe riguardano la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, la documentazione e la formazione professionale.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

 

Osservazioni: non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da determinate imprese a fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-DK-2

 

Oggetto: trasporto su strada di colli contenenti sostanze esplosive e colli contenenti detonatori nel medesimo autoveicolo.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.2.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto.

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

 

Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo per il trasporto dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

 

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

 

1) non sono trasportati oltre 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

 

2) non sono trasportati oltre 200 detonatori del gruppo B;

 

3) i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in colli con certificazione ONU ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;

 

4) la distanza tra l’imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro; tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. I colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo tale da poterli estrarre rapidamente dall’autoveicolo;

 

5) tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

FI Finlandia

 

RO-a-FI-1

 

Oggetto: il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e materiali radioattivi a bassa attività in piccole quantità per fini medici e di ricerca.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1, 5.4.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio, documentazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all’imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa attività di peso inferiore a 50 chilogrammi per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità dell’ADR.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-FI-2

 

Oggetto: descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.6.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli ("MEGC").

 

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri ONU 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase "ultimo carico" oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; "autocisterna vuota, 3, ultimo carico: ONU 1203 Motor spirit, II".

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-FI-3

 

Oggetto: etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.3.2.1.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali sulla marcatura con pannello arancione.

 

Contenuto della normativa nazionale: le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

FR Francia

 

RO-a-FR-1

 

Oggetto: trasporto di apparecchi radiografici portatili e mobili a raggi gamma (18).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva:

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di apparecchi radiografici a raggi gamma da parte di utilizzatori in appositi veicoli è esentato, ma soggetto a norme specifiche.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 28.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-FR-2

 

Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e trattati come parti anatomiche disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e considerati come parti anatomiche disciplinate dalla norma ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-FR-3

 

Oggetto: trasporto di sostanze pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.3.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

 

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di sostanze pericolose autorizzate in mezzi di trasporto pubblici come bagaglio a mano: si applicano soltanto le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 21.

 

Osservazioni: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso professionale proprio o personale. Per le persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-FR-4

 

Oggetto: trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi (18).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di possesso di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-2.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

IE Irlanda

 

RO-a-IE-1

 

Oggetto: Esenzione dal criterio 5.4.0 dell’ADR in relazione al documento di trasporto per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C), e classe 6.1 ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi T6, liquidi (punto di infiammabilità ≥ 23 °C), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

 

Osservazioni: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna di tali pesticidi.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-IE-2

 

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, recanti i numeri di identificazione della sostanza ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare a fini di smaltimento.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

 

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti recenti i numeri ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull’imballaggio e nel documento di trasporto siano incluse informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità di tali oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

 

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi "scaduti", praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) destinate al trasporto locale.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-IE-3

 

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 6.7 e 6.8 per quanto riguarda il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) in vista della loro pulizia, riparazione, collaudo o demolizione.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.7 e 6.8.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne.

 

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 dell’ADR per quanto riguarda il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) in vista della loro pulizia, riparazione, collaudo o demolizione, a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna un’adeguata valvola limitatrice di pressione, che deve rimanere in funzione durante il trasporto; e c) fatta salva la condizione b) tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature ad essa raccordate siano state sigillate per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: le cisterne in questione sono utilizzate per l’immagazzinamento di sostanze in locali definiti e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione ecc. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-IE-4

 

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande quando tali bombole sono trasportate assieme alle bevande (per le quali devono essere utilizzate).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo che trasporta le bevande (per le quali devono essere utilizzate).

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: la principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande.

 

Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-IE-5

 

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale sul territorio dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d’uso di cui ai punti 6.2 e 4.1 dell’ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità del codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all’utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR.

 

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere restituiti al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con i gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Non sono conformi alle disposizioni ADR, tuttavia sono conformi e accettati ai fini del codice IMDG. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell’Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, nella sua versione modificata.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

LT Lituania

 

RO-a-LT-1

 

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-6.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 "Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje" (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella repubblica di Lituania).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

UK Regno Unito

 

RO-a-UK-1

 

Oggetto: trasporto di determinati articoli contenenti materiali radioattivi a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: buona parte delle prescrizioni dell’ADR.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di materiale della classe 7.

 

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dalle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un’attività individuale che non deve superare 40 kBq; o in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un’attività individuale che non deve superare 10 GBq).

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

 

Osservazioni: questa deroga costituisce una misura temporanea: non sarà più necessaria quando l’ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell’agenzia internazionale per l’energia atomica ("AIEA").

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-2

 

Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7), come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

 

Osservazioni: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato quando si tratta di distribuzione locale.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-3

 

Oggetto: esenzione dall’obbligo di dotare di attrezzatura antincendio i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.1.4.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo per i veicoli di dotarsi di attrezzature antincendio.

 

Contenuto della normativa nazionale: elimina l’obbligo di avere un estintore a bordo se si trasportano solo colli esentati (ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

 

Prevede obblighi meno severi per il trasporto di un numero ridotto di colli.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

 

Osservazioni: nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non riguarda il trasporto di materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso possono essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-4

 

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nei loro imballaggi interni (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti/utilizzatori e da dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

 

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo se contengono merci previste nella lista 3 della normativa succitata.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

 

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR sono inadeguate per le fasi finali di trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che i recipienti interni di merci destinate alla vendita al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-5

 

Oggetto: differenziazione della "quantità totale massima per unità di trasporto" per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

 

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono "20" per il trasporto di merci della categoria 1 e "2" per quelli della categoria 2.

 

Precedentemente, deroga ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-6

 

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.5.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

 

Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

 

Osservazioni: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J.

 

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di ampie dimensioni o voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni in materia di costruzione di veicoli EX/III (che devono essere veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un’attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all’inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura spesso non è disponibile. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

 

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari sono trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali che non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva quadro. Per ovviare a tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5000 kg sui veicoli EX/II. L’attuale limite non è sempre sufficiente perché un solo articolo può contenere oltre 1000 kg di esplosivo.

 

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni ’50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiore a 5000 kg, incidenti che sono stati provocati dall’incendio di uno pneumatico e dal surriscaldamento di un sistema di scappamento che ha provocato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico più ridotto. Non vi sono state vittime.

 

Vi sono prove empiriche che indicano la scarsa probabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove tratte da rapporti militari e da dati empirici sui test d’impatto di missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d’impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un’altezza di 12 metri.

 

Le attuali norme di sicurezza permangono inalterate.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-7

 

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni in materia di supervisione per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.4 e 8.5 S1(6).

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni in materia di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

 

Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture per il parcheggio sicuro e la supervisione di tali veicoli, senza l’obbligo di supervisione continua per determinati carichi della classe 1 come previsto dall’ADR, 8.5 S1(6).

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

 

Osservazioni: le prescrizioni dell’ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre attuabili in un contesto nazionale.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-8

 

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di carichi misti di sostanze esplosive e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

 

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il trasporto possa essere effettuato senza rischi.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

 

Osservazioni: il Regno Unito intende consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante deve essere accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che "siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati".

 

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe autorizzare.

 

1. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata come un esplosivo di cui al punto 1.1D.

 

2. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

 

3. Gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3, oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

 

4. Gli articoli esplosivi recanti i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale di esplosivi recanti i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-a-UK-9

 

Oggetto: alternativa all’esposizione di pannelli arancioni per piccole partite di materiale radioattivo in veicoli di dimensioni ridotte.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.3.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di esporre i pannelli arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

 

Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue.

 

Gli autoveicoli devono:

 

a) recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2 dell’ADR; o

 

b) nel caso di veicoli che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo), qualora il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali veicoli possono in alternativa recare un avviso conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

 

Osservazioni:

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

 

BE Belgio

 

RO-bi-BE-1

 

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strade pubbliche.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l’etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

 

Osservazioni: le merci pericolose sono trasferite tra siti industriali.

 

- Deroga 2-89: attraversamento di strada principale pubblica (prodotti chimici imballati).

 

- Deroga 4-97: distanza di 2 km (lingotti di ghisa grezza ad una temperatura di 600 oC).

 

- Deroga 2-2000: distanza approssimativa di 500 m [Intermediate Bulk Container ("IBC"), PG II, III, classi 3, 5.1, 6.1, 8 e 9].

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-BE-3

 

Oggetto: formazione di conducenti di veicoli.

 

Trasporto locale delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva:

 

Struttura della formazione:

 

1) formazione "Colli";

 

2) formazione "Cisterne";

 

3) formazione speciale classe 1;

 

4) formazione speciale classe 7.

 

Contenuto della normativa nazionale: definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione di corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: da specificare in normative di imminente adozione.

 

Osservazioni: Si intende offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell’ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare le prescrizioni previste dall’ADR); dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l’abilitazione al "trasporto nazionale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE".

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-BE-4

 

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne ai fini dell’eliminazione mediante incinerazione.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 3.2.

 

Contenuto della normativa nazionale: grazie a una deroga alla tabella di cui al punto 3.2, è consentito l’utilizzo di una cisterna recante il codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 01 — 2002.

 

Osservazioni: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto su brevi distanze di merci pericolose.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-BE-5

 

Oggetto: trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi.

 

Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all’ADR, li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrête royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

 

Osservazioni: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-BE-6

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-BE-7

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-BE-8

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-2.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

DE Germania

 

RO-bi-DE-1

 

Oggetto: soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2. e 7.

 

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

 

a) per quanto riguarda il destinatario in caso di distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto lungo determinati itinerari);

 

b) per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6 non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;

 

c) per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

 

Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non è realizzabile per il tipo di traffico in questione.

 

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il n. 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-DE-2

 

Oggetto: trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.3.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa.

 

Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati per renderli impermeabili ai liquidi o alla polvere.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

 

Osservazioni: la deroga n. 11 è consentita fino al 31 dicembre 2004; dal 2005, troveranno applicazione le stesse disposizioni contenute nell’ADR e nel RID.

 

Cfr. anche accordo multilaterale M137.

 

Lista n.: 4*.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-DE-3

 

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: da 1 a 5.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

 

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di una categoria); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

 

Osservazioni: lista n. 6*.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

DK Danimarca

 

RO-bi-DK-1

 

Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223 e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall’ADR, contengono i dati relativi al numero ONU, alla denominazione e alla classe.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15 august 2001 om vejtransport af farligt gods.

 

Osservazioni: tale deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di strumenti elettronici consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso, di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell’operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

 

Attualmente esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-DK-2

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-DK-3

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-1.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

EL Grecia

 

RO-bi-EL-1

 

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31 dicembre 2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e marcatura di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili, container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC.

 

Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra il 1 gennaio 1985 e il 31 dicembre 2001 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Questa disposizione transitoria si applicherà alle autocisterne adattate conformemente a:

 

1. i punti dell’ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

 

2. spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità della cisterna compartimentate fino a 3500 litri e di 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

 

3. se il materiale utilizzato è alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare le prescrizioni relative allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall’autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17 (211.127);

 

4. le cisterne devono rispettare i requisiti di cui ai seguenti marginali: punti 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), punto 6.8.2.2, precisamente 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

 

Più precisamente, le autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (ONU 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31 dicembre 2002, con spessore della cisterna esterna inferiore a 3 mm, possono essere utilizzate solo se trasformate in conformità del marginale 211.127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20).

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (prescrizioni di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (cisterna-veicoli) e cisterne amovibili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-EL-2

 

Oggetto: deroga dai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base.

 

Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (categorie ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

 

I veicoli summenzionati devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell’allegato B alla direttiva 94/55/CE con le eccezioni indicate qui di seguito.

 

Devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 9.2.3.2 solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e di un sistema frenante elettronico (EBS), secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente conforme ai punti 9.2.3.3.2 e 9.2.3.3.3.

 

L’energia elettrica al tachigrafo deve essere erogata tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l’attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installato dal fabbricante del veicolo e deve essere protetta riponendola in un carter (marginale 220 517).

 

In particolare autocisterne con una massa massima inferiore a 4 t destinate al trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (ONU 1202) devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente gli altri.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

 

Osservazioni: il numero di tali veicoli è limitato se paragonato con il numero totale di veicoli già immatricolati che sono, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la dimensione del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza viaria.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

ES Spagna

 

RO-bi-ES-1

 

Oggetto: attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.8.2.2.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nel caso di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro il rischio di essere strappate a causa di sollecitazioni esterne o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti dalle aperture non intenzionali.

 

Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1 gennaio 1992 possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano una protezione equivalente almeno a quella fornita dalla parete della cisterna.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

 

Osservazioni: anteriormente al 1 gennaio 1992, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per l’applicazione di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, ma sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di grandi dimensioni.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

FI Finlandia

 

RO-bi-FI-1

 

Oggetto: modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.2.1 (a).

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

 

Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero di detonatori (1000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

 

Osservazioni: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. Questa deroga è applicata principalmente al trasporto locale di piccole quantità nel settore minerario.

 

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-FI-2

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-10.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

FR Francia

 

RO-bi-FR-1

 

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

 

Contenuto della normativa nazionale: il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-FR-2

 

Oggetto: trasporto di articoli di classe 1 unitamente a materiale pericoloso di altre classi (91).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.2.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di caricamento congiunto di colli con diverse etichette relative ai rischi.

 

Contenuto della normativa nazionale: possibilità di trasportare insieme detonatori semplici o assemblati e merci non comprese nella classe 1, a determinate condizioni e su una distanza massima di 200 km in Francia.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 26.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-FR-3

 

Oggetto: trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di cisterne fisse di GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo per brevi distanze.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-FR-4

 

Oggetto: condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all’omologazione di veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.8.3.2; 8.2.1 e 8.2.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: attrezzatura delle cisterne e formazione dei conducenti.

 

Contenuto della normativa nazionale:

 

Disposizioni specifiche in merito all’approvazione dei veicoli.

 

Formazione speciale dei conducenti.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annexe D4.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

IE Irlanda

 

RO-bi-IE-1

 

Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1 di indicare: i) il nome e l’indirizzo dei destinatari; ii) il numero e la descrizione dei colli; e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, 1202 e 1965.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, ONU 1202 e ONU 1965, come specificato nell’appendice B.5 dell’allegato B all’ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(2) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento ad uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune "riempire fino all’orlo" la cisterna di deposito dei clienti; pertanto la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce consegnata sono sconosciuti all’inizio dell’operazione di trasporto.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-IE-2

 

Oggetto: deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l’ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(3) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: in particolar modo nel caso di consegne di benzina e/o di gasolio alle stazioni di servizio, l’autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista di ulteriori consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all’ultimo cliente.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-IE-3

 

Oggetto: deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5 in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5 e 8.5.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni di cui al punto 7.5.11 o 8.5.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: per il trasporto nazionale all’interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-IE-5

 

Oggetto: deroga dal "divieto di carichi misti" di cui al punto 7.5.2.1 per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e gli articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne di classi 3, 5.1 e 8.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: colli contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell’ADR classe 1 e di colli contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell’ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose delle classi 3, 5.1 o 8 a condizione che: a) detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati la cui progettazione sia stata approvata dalle autorità competenti, nel rispetto delle condizioni richieste; e b) dette sostanze di classe 3, 5.1 o 8 siano trasportate in contenitori conformi ai requisiti imposti dall’autorità competente per quanto riguarda progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(7) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1 gruppo di compatibilità B e D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1 e 8 (c.d. "autopompe").

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-IE-6

 

Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.3.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne.

 

Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numeri identificativi delle sostanze ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 e ONU 1978 non devono essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: le tubature flessibili fissate alle autocisterne adibite alle consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo "sistema di misura a umido" secondo il quale il tubo della cisterna e il contatore devono essere azionati, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-IE-7

 

Oggetto: deroga da alcune prescrizioni di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti a base di nitrato d’ammonio ONU 2067 dai porti ai destinatari.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di un documento di trasporto separato, indicante la quantità totale esatta del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l’obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

 

Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, al fine di tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Proposed amendment to "Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004".

 

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR prevedono: a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in ciascun carico; e b) la disposizione speciale "CV24" relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto al destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Visto che il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all’obbligo di cui alla disposizione speciale "CV24".

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

LT Lituania

 

RO-bi-LT-1

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-1.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 "Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje" (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella repubblica di Lituania).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-LT-2

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-2.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 "Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje" (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella repubblica di Lituania).

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

NL Paesi Bassi

 

RO-bi-NL-13

 

Oggetto: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovraimballaggi; documentazione; costruzione e collaudo degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; composizione dell’equipaggio; attrezzature; operazione; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione di veicoli.

 

Contenuto della normativa nazionale: 17 disposizioni fondamentali concernenti il trasporto di piccoli rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta. Date la quantità ridotte interessate nei singoli casi e la natura diversa delle varie sostanze non è possibile svolgere le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni ADR. Di conseguenza, nell’ambito del summenzionato programma, si stabilisce una variante semplificata, che si discosta da una serie di disposizioni dell’ADR.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

 

Osservazioni: il programma è stato istituito per consentire ai singoli individui di depositare piccoli rifiuti chimici in un unico sito. Le sostanze in questione pertanto consistono di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l’altro, il ricorso a mezzi di trasporto speciali e la collocazione di pannelli recanti la dicitura "Vietato fumare" e di una luce gialla lampeggiante in posizione chiaramente visibile al pubblico. L’elemento cruciale per quanto riguarda il trasporto è la garanzia della sicurezza che può essere assicurata sistemando, ad esempio, le sostanze in imballaggi sigillati per il trasporto al fine di evitare la dispersione, o il rischio di vapori tossici che potrebbero fuoriuscire o accumularsi nel veicolo. Nei veicoli sono presenti delle unità predisposte per lo stoccaggio di varie categorie di rifiuti che garantiscono la protezione da urti e spostamenti accidentali, nonché dall’apertura inopinata. Nello stesso tempo, indipendentemente dalle quantità ridotte di rifiuti presenti, l’operatore di trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, vista la varietà di sostanze interessate. Data la carenza delle conoscenze possedute dai singoli individui in relazione al livello di pericolo associato a queste sostanze, occorre fornire istruzioni scritte, come stabilito all’allegato del programma.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

PT Portogallo

 

RO-bi-PT-1

 

Oggetto: documentazione per il trasporto ONU 1965.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale "ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.", trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come:

 

"ONU 1965 Butano" nel caso di miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri;

 

"ONU 1965 propano" nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

 

Osservazioni: si riconosce la necessità di rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-PT-2

 

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose, i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

 

Osservazioni: l’obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

SE Svezia

 

RO-bi-SE-1

 

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 2, 5.2 e 6.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

 

Contenuto della normativa nazionale: la normativa prevede criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la fabbricazione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura.

 

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all’ADR, li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base all’ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio misto).

 

Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria dei rifiuti.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto di rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-2

 

Oggetto: Il nome e l’indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo del mittente non sono necessari se l’imballaggio vuoto e non pulito è restituito nell’ambito del sistema di distribuzione.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

 

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-3

 

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

 

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di autorizzazione ai sensi del punto 9.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-4

 

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

 

Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc.

 

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

 

Questa deroga riguarda il trasporto locale, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l’ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo. Nel caso di alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può esserci anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti prescrizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-5

 

Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata di apparecchiature specifiche; omologazione dei veicoli.

 

Contenuto della normativa nazionale:

 

Non è necessario che i documenti siano presenti sull’unità di trasporto (ad eccezione del certificato dell’autista).

 

Non vi è l’obbligo che l’unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

 

I trattori non necessitano dell’attestato di autorizzazione.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-6

 

Oggetto: attestato di formazione ADR per ispettori.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.2.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 8.2 né a essere in possesso dell’attestato di formazione ADR.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono trasportare un carico di merce pericolosa, ad esempio cisterne vuote e non pulite.

 

Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-7

 

Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di più destinatari possono essere inseriti in altri documenti.

 

Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al punto 5.4.1.1.6 non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra "0". Il nome e il recapito dei destinatari non è richiesto in nessun documento a bordo del veicolo.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-9

 

Oggetto: trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti di trasporto; fabbricazione di cisterne; attestato di autorizzazione.

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

 

a) la dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria;

 

b) si possono utilizzare cisterne e contenitori più vecchi non costruiti conformemente al punto 6.8 ma alla legislazione precedentemente in vigore, collocate su carri mobili per il personale;

 

c) le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai punti 6.7 e 6.8, destinate al trasporto delle sostanze ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali;

 

d) non sono necessari attestati di autorizzazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato all’uso di trattori forestali.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-10

 

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1.4.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto conformemente al punto 4.1.4.

 

Contenuto della normativa nazionale: l’autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

 

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere contrassegnato ed etichettato in conformità dei punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli dell’unità di trasporto può trasportare merci pericolose.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4. (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4.)

 

Osservazioni: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l’operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell’adesione all’Unione europea.

 

Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell’immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni.

 

Deroga precedente n. 84.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-11

 

Oggetto: Patente di guida.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli.

 

Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act. (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose).

 

Osservazioni: trasporto locale.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-SE-12

 

Oggetto: trasporto di fuochi d’artificio ONU 0335.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1).

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: norme per l’uso di veicoli EX/II e EX/III.

 

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d’artificio ONU 0335, la norma speciale V2 (1) di sui al punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3000 kg (4000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d’artificio siano stati assegnati alla categoria ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d’artificio, utilizzata quando non sono disponibili dati a seguito di test, di cui al punto 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

 

L’assegnazione avviene con l’accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose).

 

Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato a due brevi periodi dell’anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza particolari problemi ricorrendo all’attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e il trasporto degli articoli restituiti ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sussistenza degli speditori di fuochi d’artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti.

 

Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d’artificio sia fatta sulla base dell’elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata.

 

Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d’artificio ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell’ADR 2005.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

UK Regno Unito

 

RO-bi-UK-1

 

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

 

Contenuto della normativa nazionale: esonero dall’applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni dei Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

 

Osservazioni: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-UK-2

 

Oggetto: esenzione dal divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all’utilizzatore finale o dal dettagliante all’utilizzatore finale (tranne per la classe 7) (N11).

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.3.3.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose.

 

Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola "Unless authorised to do so by the operator of the vehicle" (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo).

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

 

Osservazioni: se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-UK-3

 

Oggetto: disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura.

 

Contenuto della normativa nazionale: autorizza il trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU, senza etichette di segnalazione di pericolo, ma prevede norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

 

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria ai magazzini doganali tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L’attenuazione delle norme applicabili all’imballaggio e all’etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-UK-4

 

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-12.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RO-bi-UK-5

 

Oggetto: raccolta di batterie usate ai fini di smaltimento o riciclaggio.

 

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

 

Contenuto della normativa nazionale: consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3.

 

Le pile e le batterie al litio usate (ONU 3090 e ONU 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l’impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (ONU 2800 e ONU 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell’ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:

 

sono imballate in cilindri IH2 o scatole 4H2, conformemente al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per i solidi;

 

non più del 5 % di ciascun imballaggio è composto da batterie al litio e al litio-ione;

 

la massa lorda massima del collo non deve superare 25 kg;

 

la quantità totale di imballaggi per unità di trasporto non deve superare 333 kg;

 

non si possono trasportare altre merci pericolose.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

 

Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso punti vendita e non è facile insegnare ad un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate, conformemente all’ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente a orientamenti stabiliti dal programma di azione "rifiuti e risorse" del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all’ADR e di adeguate istruzioni.

 

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

 

 

ALLEGATO II [2]

 

TRASPORTO PER FERROVIA

 

II.1. RID

 

Allegato del RID che figura come appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1 gennaio 2013, restando inteso che "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro", come opportuno.

 

II.2. Disposizioni transitorie aggiuntive

 

1. Gli Stati membri possono mantenere le deroghe adottate sulla base dell’articolo 4 della direttiva 96/49/CE fino al 31 dicembre 2010, o fino a che sia stato modificato l’allegato II, capo II.1, per conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU per il trasporto di merci pericolose di cui al citato articolo se tale modifica è effettuata anteriormente a questa data.

 

2. Uno Stato membro può autorizzare, sul suo territorio, l’utilizzo di vagoni e vagoni-cisterna con scartamento di 1520/1524 mm, costruiti prima del 1 luglio 2005 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti in conformità dell’allegato II dell’SMGS ovvero secondo le prescrizioni nazionali di tale Stato membro in vigore al 30 giugno 2005, purché tali vagoni siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

 

3. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e vagoni costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

 

Le cisterne e i vagoni costruiti dal 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 96/49/CE, in vigore alla data della loro costruzione, possono continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale.

 

4. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei – 20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di utilizzazione dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati al trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia effettuato sul loro territorio, fino a che le disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche non saranno inserite nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

 

5. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite nella presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

 

6. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, per operazioni di trasporto effettuate con vagoni registrati nel loro territorio, disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l’apposizione di un codice di azione d’urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, di cui all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

 

7. Per i trasporti attraverso il tunnel sotto la Manica, Francia e Regno Unito possono imporre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

 

8. Uno Stato membro può mantenere in vigore e elaborare disposizioni relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, applicabili sul suo territorio e a parti contraenti dell’OSJD. Gli Stati membri interessati devono garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dall’allegato II, capo II.1, mediante l’adozione di misure e obbligazioni appropriate.

 

La Commissione sarà informata di tali disposizioni e ne informerà a sua volta gli altri Stati membri.

 

Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione valuterà le conseguenze delle disposizioni di cui al comma precedente. La Commissione, se necessario, presenterà proposte adeguate, corredate di una relazione.

 

9. Gli Stati membri possono mantenere in vigore le restrizioni nazionali relative al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

 

II.3. Deroghe nazionali

 

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

 

Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn

 

RA = ferrovia

 

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

 

MS = sigla dello Stato membro

 

nn = numero di ordine

 

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

 

DE Germania

 

RA-a-DE-2

 

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 4.1.10.4 MP2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

 

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

 

Osservazioni: lista n. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

FR Francia

 

RA-a-FR-1

 

Oggetto: trasporto di bagaglio registrato nei treni passeggeri.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.7.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: materiali e oggetti RID non trasportabili come bagaglio.

 

Contenuto della normativa nazionale: i materiali e gli oggetti RID trasportabili come colli espressi possono essere trasportati come bagaglio nei treni passeggeri.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 18.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-FR-2

 

Oggetto: colli di materiali pericolosi trasportati nei treni passeggeri.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.7.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: materiali e oggetti RID non trasportabili come bagaglio a mano.

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto come bagaglio a mano di colli di materiali pericolosi per uso personale o professionale dei passeggeri è autorizzato a determinate condizioni: si applicano soltanto le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli di cui ai capitoli 4.1, 5.2 e 3.4.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 19.

 

Osservazioni: alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori di gas portatili nella quantità necessaria per un tragitto.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-FR-3

 

Oggetto: trasporto per le esigenze del vettore ferroviario.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nel documento di accompagnamento.

 

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di dichiarazione del carico.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-FR-4

 

Oggetto: esenzione dall’etichettatura di determinati carri postali.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri.

 

Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i carri postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (ad eccezione di 1, 6.2 o 7).

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-FR-5

 

Oggetto: esenzione dall’etichettatura di determinati carri adibiti al trasporto di container di dimensioni ridotte.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri.

 

Contenuto della normativa nazionale: se le etichette apposte sui piccoli container in questione sono chiaramente visibili, i carri non sono soggetti all’obbligo di etichettatura.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.2.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-FR-6

 

Oggetto: esenzione dall’etichettatura di carri adibiti al trasporto di veicoli stradali carichi di colli.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri.

 

Contenuto della normativa nazionale: se sui veicoli stradali sono apposte etichette indicanti i colli che essi contengono, i carri non sono soggetti all’obbligo di etichettatura.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.3.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

SE Svezia

 

RA-a-SE-1

 

Oggetto: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

 

Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite "per consegna espressa": si tratta perciò di piccole quantità.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

UK Regno Unito

 

RA-a-UK-1

 

Oggetto: trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: buona parte delle prescrizioni del RID.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di materiale della classe 7.

 

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

 

Osservazioni: questa deroga rappresenta una misura temporanea: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-UK-2

 

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in carri ferroviari, veicoli e container (N4/5/6).

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

 

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

 

Osservazioni: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che "siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati".

 

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:

 

1. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata alla stregua di un esplosivo di cui al punto 1.1D.

 

2. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

 

3. Gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

 

4. Gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-UK-3

 

Oggetto: differenziazione della "quantità massima totale per unità di trasporto" per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 1.1.3.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto.

 

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

 

Osservazioni: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia "50" per la categoria 1 e "500" per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno "20" per il trasporto di merci della categoria 1 e "2" per quelli della categoria 2.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-UK-4

 

Oggetto: adozione della deroga RA-a-FR-6.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.3.2.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: riduzione dell’obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia.

 

Contenuto della normativa nazionale: l’obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

 

Osservazioni: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

RA-a-UK-5

 

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all’utente finale.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 6.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la fabbricazione e il collaudo degli imballaggi.

 

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

 

Osservazioni: le disposizioni del RID sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nella tratta ferroviaria di un tragitto di distribuzione locale.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

 

DE Germania

 

RA-bi-DE-2

 

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: da 1 a 5.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

 

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di un gruppo); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

 

Osservazioni: lista n. 6*.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

DK Danimarca

 

RA-bi-DK 1

 

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.5.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

 

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sul Great Belt. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15. februar 2005.

 

Osservazioni:

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

SE Svezia

 

RA-bi-SE-1

 

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

 

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 2, 5.2 e 6.1.

 

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

 

Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

 

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

 

Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

 

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

 

 

ALLEGATO III [3]

 

TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE

 

III.1. ADN

 

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013, così come l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno.

 

III.2. Disposizioni transitorie aggiuntive

 

1. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 30 giugno 2009.

 

2. I certificati di cui all’allegato III, capo III.1 (punto 8.1), rilasciati prima o durante il periodo transitorio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono validi fino al 30 giugno 2016, salvo indicazione sul certificato stesso di un periodo di validità più breve.

 

III.3. Deroghe nazionali

 

- …


[1] Allegato già modificato dall'art. 2 della Decisione n. 2009/240/CE, dall'art. 1 della Direttiva n. 2010/61/UE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Direttiva n. 2012/45/UE.

[2] Allegato già modificato dall'art. 2 della Decisione n. 2009/240/CE, dall'art. 1 della Direttiva n. 2010/61/UE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Direttiva n. 2012/45/UE.

[3] Allegato già modificato dall'art. 2 della Decisione n. 2009/240/CE, dall'art. 1 della Direttiva n. 2010/61/UE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Direttiva n. 2012/45/UE.