§ 67.3.22 – L. 28 marzo 1968, n. 295.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano - Cremona - Po.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:28/03/1968
Numero:295


Sommario
Art. 1.      Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvederà anche [...]
Art. 2.      L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la [...]
Art. 3.      L'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, è sostituito dal seguente


§ 67.3.22 – L. 28 marzo 1968, n. 295.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano - Cremona - Po.

(G.U. 4 aprile 1968, n. 88).

 

     Art. 1.

     Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvederà anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonchè al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi.

 

          Art. 2.

     L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori nonchè l'urgenza e l'indifferibilità degli stessi.

     Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonchè le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviari, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.

 

          Art. 3.

     L'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, è sostituito dal seguente:

     "Per quanto concerne il piano di utilizzazione generale di cui al precedente art. 6, sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati e impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di adozione da parte del Consorzio del piano generale di utilizzazione".