§ 67.3.7 – L. 24 agosto 1941, n. 1044.
Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:24/08/1941
Numero:1044


Sommario
Art. 1.      E’ costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge
Art. 4.      Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 6 del testo unico 1 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al [...]
Art.5. 
Art. 6.      Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, il Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, può promuovere il decreto [...]
Art. 7.      Alla spesa per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po, prevista in lire 427.000.000, nei decreti ministeriali di concessione sarà provveduto
Art. 8.      Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Milano, prevista in lire 155.000.000, sarà provveduto nei decreti ministeriali di concessione
Art. 9.      Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Cremona, prevista in lire 18.000.000, sarà provveduto nei decreti ministeriali di concessione
Art. 10.      Il contributo dello Stato nei decreti ministeriali di concessione sarà commisurato all'importo dei lavori risultanti dai progetti esecutivi, approvati dal Ministero dei [...]
Art. 11.      Il patrimonio in gestione dell'Ufficio liquidazione enti portuali padani sarà ceduto al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po allo stato in cui trovasi
Art. 12.      I lavori sono eseguiti dal Consorzio secondo le norme di legge, di regolamento e del capitolato generale di appalto, vigenti per le opere dipendenti dal Ministero dei [...]
Art. 13.      Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è autorizzato a contrarre col Consorzio di credito opere pubbliche mutui per un importo complessivo non superiore di lire [...]
Art. 14.      Lo Stato concorrerà nell'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo precedente, con annualità trentacinquennali posticipate, calcolate in ragione del 60 per cento degli [...]
Art. 15.      Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, [...]
Art. 16.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio, [...]


§ 67.3.7 – L. 24 agosto 1941, n. 1044.

Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

(G.U. 2 ottobre 1941, n. 233).

 

     Art. 1.

     E’ costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di "Consorzio del canale Milano-Cremona-Po".

     Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona.

 

          Art. 2. [1]

     Sono organi del Consorzio:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il presidente ed il vice presidente;

     3) il Collegio dei revisori.

     Il consiglio di amministrazione è costituito:

     a) da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

     b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

     d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

     e) da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.

     I rappresentanti dei Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Province sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verrà compreso un membro di minoranza.

     Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

     Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facoltà di assumere tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.

     Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

     Il Collegio dei revisori è composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Province.

     Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.

     Anche i membri del Collegio dei revisori durano in carica quatto anni e possono essere riconfermati.

     I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attività di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.

     Il Consorzio è assistito da un segretario generale che ha veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimo e ha poteri di certificazione in merito ad essi.

 

          Art. 3.

     Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge.

     Alla loro esecuzione sono applicabili, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge, le disposizioni sulla navigazione interna del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, e della legge 7 aprile 1917, n. 599.

 

          Art. 4.

     Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 6 del testo unico 1 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:

     a) le province di Milano e di Cremona;

     b) i comuni di Milano e Cremona nonché gli altri comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.

     Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riparto delle spese, di cui al comma precedente [2].

     Ogni altra disposizione in contrario è abrogata [3].

     I contributi sono obbligatori e le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare, a favore del Consorzio, delegazioni annuali sui cespiti delegabili per legge e, in via sussidiaria, sulle imposte di consumo, con le modalità stabilite dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, approvato col R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

 

          Art.5. [4]

     Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzia sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.

     Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti.

 

          Art. 6.

     Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, il Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, può promuovere il decreto reale di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario regio, i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

 

          Art. 7.

     Alla spesa per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po, prevista in lire 427.000.000, nei decreti ministeriali di concessione sarà provveduto:

     a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

     b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

     Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sarà anticipato, in proporzione del rispettivo interesse, dalla provincia e dal comune di Milano e dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalità del successivo art. 14.

 

          Art. 8.

     Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Milano, prevista in lire 155.000.000, sarà provveduto nei decreti ministeriali di concessione:

     a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

     b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

     Il contributo di cui alla lettera b) salvo riparto a termini del precedente art. 4 sarà anticipato dalla provincia e dal comune di Milano con le modalità del successivo art. 14.

 

          Art. 9.

     Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Cremona, prevista in lire 18.000.000, sarà provveduto nei decreti ministeriali di concessione:

     a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

     b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

     Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sarà anticipato dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalità del successivo art. 14.

 

          Art. 10.

     Il contributo dello Stato nei decreti ministeriali di concessione sarà commisurato all'importo dei lavori risultanti dai progetti esecutivi, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, aumentando il detto importo di una percentuale del 15 per cento per imprevisti, per spese generali ed oneri di finanziamento.

     Il contributo dello Stato sarà in ogni caso limitato nel suo complesso alle norme previste agli artt. 7, 8 e 9 e sarà corrisposto con le modalità del successivo art. 14.

 

          Art. 11.

     Il patrimonio in gestione dell'Ufficio liquidazione enti portuali padani sarà ceduto al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po allo stato in cui trovasi.

     La valutazione di tale patrimonio sarà approvata con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze e l'importo di spettanza degli enti partecipanti al detto patrimonio sarà detratto dagli importi dei rispettivi contributi, dovuti dagli enti stessi per le opere. Con detto decreto sarà anche provveduto all'approvazione del conto finale della liquidazione.

 

          Art. 12.

     I lavori sono eseguiti dal Consorzio secondo le norme di legge, di regolamento e del capitolato generale di appalto, vigenti per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 13.

     Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è autorizzato a contrarre col Consorzio di credito opere pubbliche mutui per un importo complessivo non superiore di lire 600.000.000, con ammortamento trentacinquennale, da stipulare per lire 50.000.000 nel secondo semestre dell'esercizio 1942-43, per lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 e per il resto nel 1948-49.

     La stipulazione di ciascun mutuo è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 14.

     Lo Stato concorrerà nell'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo precedente, con annualità trentacinquennali posticipate, calcolate in ragione del 60 per cento degli importi indicati nei decreti di concessione, restando gli ulteriori oneri del finanziamento delle opere, derivanti anche dall'eventuale maggiore saggio d'interesse praticato dal Consorzio di credito rispetto a quello stabilito dalle disposizioni vigenti, nonché dalle spese di altro genere relative al finanziamento stesso, a carico della provincia e del comune di Milano e della provincia e del comune di Cremona, quali enti obbligati all'anticipazione a termini degli artt. 7, 8 e 9 e salvo riparto con gli altri enti interessati a termini dell'art. 4.

     Per le spese riguardanti le suindicate annualità trentacinquennali il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 1.949.247,90 nell'esercizio 1942-43, per lire 3.898.495,80 in ciascuno degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 e per il residuo nell'esercizio 1948-49.

 

          Art. 15.

     Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944, delegazioni annuali a termini dell'art. 4.

 

          Art. 16.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge [5].

     In tale statuto saranno contenute le disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1962, n. 1549.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 ottobre 1962, n. 1549.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 ottobre 1962, n. 1549.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 10 ottobre 1962, n. 1549.

[5] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 10 ottobre 1962, n. 1549.