§ 67.2.67 - D.M. 5 ottobre 1999, n. 478.
Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:05/10/1999
Numero:478


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione.
Art. 2.  Certificato di sicurezza.
Art. 3.  Validità del certificato di sicurezza.
Art. 4.  Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza.
Art. 5.  Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.
Art. 6.  Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza.
Art. 7.  Navigazione occasionale e di prova.
Art. 8.  Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender).
Art. 9.  Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
Art. 10.  Motore ausiliario.
Art. 11.  Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive.
Art. 12.  Navigazione nelle acque interne.
Art. 13.  Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 67.2.67 - D.M. 5 ottobre 1999, n. 478. [1]

Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.

(G.U. 17 dicembre 1999, n. 295).

 

     Art. 1. Finalità e campo di applicazione. [2]

     1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere.

     2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

     a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

     b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

     3. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.

 

          Art. 2. Certificato di sicurezza.

     1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento.

     2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

     a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

     b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.

     3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.

     4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.

     5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.

     6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione interna con le modalità indicate al comma 4.

 

          Art. 3. Validità del certificato di sicurezza.

     1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:

     a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;

     b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.

     2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

     3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

     4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.

     5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

 

          Art. 4. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza.

     1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

 

          Art. 5. Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.

     1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.

     2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

 

          Art. 6. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza.

     1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

     2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

     3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

 

          Art. 7. Navigazione occasionale e di prova.

     1. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

     2. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

 

          Art. 8. Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender).

     1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

 

          Art. 9. Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.

     1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.

     2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

 

          Art. 10. Motore ausiliario.

     1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.

     2. Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni:

     a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero;

     b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;

     c) sia munito del certificato d'uso del motore.

 

          Art. 11. Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive.

     1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.

     2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.

     3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

 

          Art. 12. Navigazione nelle acque interne.

     1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.

 

          Art. 13. Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati.

     1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è determinato come segue:

     a) per lunghezza f.t. fino a mt 3,50 n. 3 persone;

     b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;

     c) per lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;

     d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;

     e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.

     2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.

     4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

 

          Art. 14. Disposizioni finali.

     1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.

 

 

Allegato A

     (Omissis).

 

 

Allegato B

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA

MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI

E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA

DALLA COSTA O DALLA RIVA

 

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

     A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

 

Senza alcun limite

Entro 50 miglia

Entro 12 miglia

Entro 6 miglia

Entro 3 miglia

Entro 1 miglio

Entro 300 metri

Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

zattera di salvataggio

x

x

 

 

 

 

 

 

(per tutte le persone a bordo)

 

 

 

 

 

 

 

 

apparecchi galleggianti

 

 

x

 

 

 

 

 

(per tutte le persone a bordo)

 

 

 

 

 

 

 

 

cinture di salvataggio

x

x

x

x

x

x

 

x

(una per ogni persona a bordo)

 

 

 

 

 

 

 

 

salvagente anulare con cima

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

 

x (1)

boetta luminosa

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

 

 

 

 

boetta fumogena

x (3)

x (2)

x (2)

x (2)

x (1)

 

 

 

bussola e tabelle di deviazione \hU1~(a)

x

x

x

 

 

 

 

 

orologio

x

x

 

 

 

 

 

 

barometro

x

x

 

 

 

 

 

 

binocolo

x

x

 

 

 

 

 

 

carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione

x

x

 

 

 

 

 

 

strumenti da carteggio

x

x

 

 

 

 

 

 

fuochi a mano a luce rossa

x (4)

x (3)

x (2)

x (2)

x (2)

 

 

 

razzi a paracadute a luce rossa

x (4)

x (3)

x (2)

x (2)

 

 

 

 

cassetta di pronto soccorso \hU2~(b)

x

x

 

 

 

 

 

 

fanali regolamentari \hU3~(c)

x

x

x

x

x

 

 

 

apparecchi di segnalazione sonora \hU4~(d)

x

x

x

x

x

 

 

 

strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)

x

x

 

 

 

 

 

 

apparato VHF

x

x

x

 

 

 

 

 

riflettore radar

x

x

 

 

 

 

 

 

E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicanting Radio Beacon)

x

 

 

 

 

 

 

 

     B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento

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x

x

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x

 

 

Mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 \hU5~(e)

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     Note:


[1] Abrogato dall'art. 93 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.

[2] Articolo così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 14 gennaio 2000, n. 10.