§ 67.2.42 - D.M. 21 gennaio 1994, n. 232.
Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:21/01/1994
Numero:232


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Navigazione nelle acque interne.
Art. 4.  Esclusioni.
Art. 5.  Specie di navigazioni.
Art. 6.  Tipi di visite.
Art. 7.  Visita iniziale della nave da diporto.
Art. 8.  Visita iniziale delle imbarcazioni.
Art. 9.  Visite periodiche delle navi e delle imbarcazioni.
Art. 10.  Visite occasionali delle navi e delle imbarcazioni.
Art. 11.  Visite alle navi dopo un periodo di disarmo.
Art. 12.  Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti.
Art. 13.  Accertamenti per il certificato di sicurezza.
Art. 14.  Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili.
Art. 15.  Mantenimento delle condizioni dopo le visite o le dichiarazioni sostituite.
Art. 16.  Certificato di sicurezza.
Art. 17.  Durata del certificato di sicurezza.
Art. 18.  Apparato motore, impianti ed allestimento.
Art. 19.  Protezione contro gli incendi.
Art. 20.  Mezzi di salvataggio.
Art. 21.  Dotazioni.
Art. 22.  Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza dei natanti.
Art. 23.  Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole.
Art. 24.  Installazioni radioelettriche.
Art. 25.  Unità esistenti già abilitate alla navigazione fino a venti miglia dalla costa.
Art. 26.  Trasferimento per lavori.
Art. 27.  Navigazione marittima delle imbarcazioni iscritte nei registri delle acque interne e viceversa.
Art. 28.  Disposizioni transitorie.


§ 67.2.42 - D.M. 21 gennaio 1994, n. 232. [1]

Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

(G.U. 15 aprile 1994, n. 87).

 

Art. 1.

     1. E' approvato l'unito regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

     2. Il decreto ministeriale 15 settembre 1977 è abrogato.

 

Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle unità da diporto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono soggette alle prescrizioni delle disposizioni di cui al precedente comma:

     a) le navi e le imbarcazioni nuove;

     b) le navi e le imbarcazioni esistenti semprechè l'applicazione della norma non comporti modifiche sostanziali o strutturali;

     c) i natanti, limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza.

     3. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le dotazioni, le apparecchiature ed i requisiti di sicurezza delle unità esistenti.

     4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle unità da diporto appartenenti a cittadini stranieri purchè le stesse non battano bandiera italiana.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "ente tecnico": il Registro italiano navale;

     b) "certificato di sicurezza": il certificato "Annotazioni di sicurezza" per le unità da diporto;

     c) "Colreg 72": il regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

     e) "unità da diporto esistente": ogni unità che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:

     1) sia già abilitata alla navigazione;

     2) sia già in costruzione;

     3) appartenga ad una serie il cui prototipo sia già stato omologato e non siano comunque decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

     f) "natante, imbarcazione e nave da diporto": unità come definita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

     g) "cantiere" o "maestro d'ascia": la ditta costruttrice dell'unità da diporto, ovvero, nel caso di ditta straniera, il rappresentante a tutti gli effetti legali della impresa costruttrice.

 

          Art. 3. Navigazione nelle acque interne.

     1. Alle unità da diporto che effettuano la navigazione nelle acque interne si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle unità di corrispondenti caratteristiche ed impiego.

     2. All'attuazione delle disposizioni indicate nel comma 1 provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; in tal caso le funzioni dell'ente tecnico sono esercitate dagli uffici compartimentali e provinciali della motorizzazione civile, ovvero dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prove autoveicoli del Ministero dei trasporti.

 

          Art. 4. Esclusioni.

     1. Le unità da diporto ammesse a partecipare a manifestazioni sportive indette dalla Federazione italiana della motonautica o dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento limitatamente ai periodi di gara e di allenamento riconosciuti da tali sodalizi, nonchè di trasferimento per raggiungere o rientrare dai campi di gara o di allenamento durante le soste nelle aree portuali o negli specchi acquei in genere, sempre nell'ambito della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per le unità di cui al comma 1 restano salve le disposizioni di cui alla Colreg 72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421, per quanto concerne l'obbligo dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora.

 

          Art. 5. Specie di navigazioni.

     1. In applicazione del presente regolamento di sicurezza le specie di navigazione cui possono essere abilitate le unità da diporto sono le seguenti:

     a) fino a 6 miglia dalla costa;

     b) senza alcun limite.

     2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche delle unità necessarie per la navigazione di cui alla lettera b).

 

          Art. 6. Tipi di visite.

     1. Le navi e le imbarcazioni, ai fini degli accertamenti per il rilascio del certificato di sicurezza previsto dal successivo art. 16, sono sottoposte alle seguenti visite:

     a) visita iniziale, prima dell'entrata in esercizio;

     b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità delle annotazioni di sicurezza;

     c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

     2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità è iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si trova.

     3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima deve inviare copia del certificato di sicurezza, unitamente alla copia della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata dall'ente tecnico, all'ufficio di iscrizione.

     4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di cui sopra possono essere richieste all'autorità consolare che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza dell'ente tecnico o di un tecnico di sua fiducia.

     5. Detto certificato ha la stessa validità di quello rilasciato dalla autorità marittima. Copia del certificato e copia della dichiarazione devono essere inviate dall'autorità consolare all'autorità marittima del porto di iscrizione o di prevista iscrizione per l'opportuna annotazione sul registro.

     6. Il certificato deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta delle autorità di vigilanza in mare; lo stesso deve essere presentato all'autorità marittima italiana del primo approdo, la quale provvederà ad annotare gli estremi sulla licenza.

 

          Art. 7. Visita iniziale della nave da diporto.

     1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi le prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.

     2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonchè un'ispezione a secco della carena.

     3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

     4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonchè alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.

     5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale.

 

          Art. 8. Visita iniziale delle imbarcazioni.

     1. La visita iniziale delle imbarcazioni si effettua con i criteri di cui al precedente art. 7.

     2. La visita iniziale delle imbarcazioni costruite in serie ed omologate dall'ente tecnico si effettua a cura dell'autorità marittima per accertare l'esistenza a bordo dei mezzi e delle dotazioni di sicurezza previste dai successivi articoli 20 e 21.

     3. La rispondenza dell'esemplare di una imbarcazione prodotta in serie alle caratteristiche del prototipo omologato, è attestata mediante la dichiarazione di conformità firmata dal rappresentante legale del cantiere, corredata di una copia del certificato di omologazione. Qualora il cantiere abbia cessato l'attività, il proprietario dell'unità può nominare, ai fini della suddetta dichiarazione, un rappresentante qualificato regolarmente abilitato a firmare i progetti di costruzione ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

     4. In mancanza di tale dichiarazione di conformità l'ente tecnico provvede all'accertamento tecnico della rispondenza dell'esemplare al prototipo omologato.

     5. Nel caso in cui le condizioni dell'imbarcazione non corrispondano alle indicazioni contenute nella dichiarazione di conformità, l'autorità competente, in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il certificato di sicurezza, salvo rapporto all'autorità giudiziaria, qualora si configuri un illecito penale; non potrà farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di sicurezza se non previa visita iniziale dell'imbarcazione.

 

          Art. 9. Visite periodiche delle navi e delle imbarcazioni.

     1. Le imbarcazioni e le navi debbono essere sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

     2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dal terzo comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito da ultimo dall'art. 8 della legge 5 maggio 1989, n. 171.

 

          Art. 10. Visite occasionali delle navi e delle imbarcazioni.

     1. Nel caso in cui una nave o una imbarcazione abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad esse apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre la nave o l'imbarcazione a visita occasionale.

     2. La visita occasionale di una nave o di una imbarcazione deve essere, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorchè sussistano altri fondati motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali fu rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.

     3. Nel caso in cui il proprietario della nave o dell'imbarcazione non provveda a sottoporre il mezzo alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di validità.

 

          Art. 11. Visite alle navi dopo un periodo di disarmo.

     1. Le navi dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno devono essere sottoposte ad una visita mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla certificazione in vigore.

 

          Art. 12. Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti.

     1. Agli accertamenti previsti dagli articoli che precedono provvede il capo del circondario marittimo o dell'ispettorato della motorizzazione civile o un dipendente, con specifica competenza, dagli stessi delegato, sentito l'ente tecnico, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 6 per le unità che si trovino in porti esteri.

     2. La visita deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta, previo avviso all'interessato.

 

          Art. 13. Accertamenti per il certificato di sicurezza.

     1. Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli 8, secondo comma, 11 e 12, per il certificato di sicurezza delle navi e delle imbarcazioni da diporto deve essere sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti per verificare la conformità alle norme di cui ai successivi articoli 18 e 19.

 

          Art. 14. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili.

     1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.

     2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo dispone a proprio giudizio, tenendo conto delle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza la cui validità verrà meno se entro il termine indicato sul certificato di sicurezza, non siano stati eliminati le deficienze o gli inconvenienti riscontrati.

 

          Art. 15. Mantenimento delle condizioni dopo le visite o le dichiarazioni sostituite.

     1. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere la nave o l'imbarcazione in buone condizioni e di sostituire immediatamente le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

 

          Art. 16. Certificato di sicurezza.

     1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza dall'autorità marittima, attesta la corrispondenza della nave o dell'imbarcazione alle norme del presente regolamento.

 

          Art. 17. Durata del certificato di sicurezza.

     1. Il certificato di sicurezza ha la validità come prevista dall'art. 8 della legge 5 maggio 1989, n. 171, di:

     a) otto anni in caso di primo rilascio per navigazione senza alcun limite;

     b) dieci anni in caso di primo rilascio per navigazione entro sei miglia dalla costa;

     c) cinque anni in caso di rinnovo.

     2. Il rinnovo del certificato di sicurezza può essere richiesto nei tre mesi che precedono la sua scadenza. Il periodo di validità del nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del precedente.

 

          Art. 18. Apparato motore, impianti ed allestimento.

     1. I motori delle navi e delle imbarcazioni devono essere omologati in conformità al disposto degli articoli 1 e 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dei relativi regolamenti di attuazione, ovvero collaudati se in unico esemplare, ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 4,4 kW che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo, in base al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. Gli apparati motori devono essere sottoposti a prova di funzionamento intesa ad accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza, secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. I macchinari ausiliari e gli impianti (esaurimento delle sentine ed elettrico) devono corrispondere al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione alla specie di navigazione cui le imbarcazioni e le navi sono abilitate.

     4. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie devono essere sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.

     5. Quando la distanza fra il galleggiamento ed il punto più basso dell'opera morta da cui sia possibile risalire a bordo dall'acqua è maggiore di 500 mm, le imbarcazioni devono essere dotate di mezzi adeguati fissi o manovrabili dall'acqua per la risalita.

     6. Le imbarcazioni e le navi con un solo motore entrobordo e timone comandato a distanza o con un solo motore entrofuoribordo, o le imbarcazioni e le navi a vela devono essere provviste di un sistema di emergenza che permetta di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     7. Le imbarcazioni e le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate alla navigazione assegnata, secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     8. Ogni imbarcazione e nave deve essere sopposta, con il controllo dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito nel precedente art. 12.

     9. Per unità costruite in serie la prova può essere effettuata sul solo prototipo. Alla visita si procede secondo quanto stabilito nel precedente art. 12.

 

          Art. 19. Protezione contro gli incendi.

     1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55°C.

     Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.

     3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55°C o aventi motori a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.

     6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 20. Mezzi di salvataggio.

     1. Mezzi collettivi di salvataggio:

     a) le imbarcazioni e le navi abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere fornite di zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare compreso l'equipaggio. Per le navi, le zattere, comunque, devono essere almeno due;

     b) le imbarcazioni e le navi abilitate a navigare fino a sei miglia dalla costa devono essere fornite di apparecchi galleggianti sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare compreso l'equipaggio;

     c) le imbarcazioni i cui proprietari facciano domanda di limitare la navigazione fino a tre miglia dalla costa, non hanno l'obbligo di essere dotati di mezzi di salvataggio collettivi; il provvedimento è annotato sulla licenza ai sensi del precedente art. 16;

     d) i natanti in navigazione fino a tre miglia dalla costa nonchè le imbarcazioni ed i natanti in navigazione nelle acque interne non hanno l'obbligo di essere dotati di mezzi di salvataggio collettivi.

     2. Mezzi individuali di salvataggio:

     a) le imbarcazioni e le navi devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo;

     b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente munito di una cima lunga 30 m, e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica collegata;

     c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno per lato, muniti di una cima lunga 30 m e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.

     3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile in qualsiasi momento per una loro pronta utilizzazione.

     4. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere sistemati in modo tale che non esistano impedimenti strutturali al loro libero galleggiamento e devono essere dotati di adeguate ritenute che, in navigazione, ne consentano il rapido distacco dall'unità.

 

          Art. 21. Dotazioni.

     1. Le dotazioni richieste per imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite sono:

     a) una bussola;

     b) un orologio;

     c) un barometro;

     d) un binocolo;

     e) uno scandaglio, se manuale, opportunamente graduato;

     f) le carte nautiche ed i relativi strumenti necessari in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere;

     g) strumento di radioposizionamento per unità aventi lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 15 m;

     h) tre fuochi a mano a luce rossa;

     i) tre razzi a paracadute a luce rossa o una pistola Very con tre cariche a paracadute;

     l) due boette fumogene;

     m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come da decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;

     o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Colreg 72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421;

     p) estintori come da allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento;

     q) un riflettore radar.

     2. Le dotazioni richieste per le imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla costa sono:

     a) pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento;

     b) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 30 m;

     c) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa;

     d) due fuochi a mano a luce rossa, nonchè due segnali a mano a stelle rosse ovvero una pistola Very con due cariche;

     e) due boette fumogene;

     f) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi al Colreg 72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421. Nel caso di navigazione esclusivamente diurna, almeno una torcia, a luce bianca, con due elementi di carica;

     g) estintori come da allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.

     3. Le dotazioni richieste per le navi da diporto abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla costa, in aggiunta a quelle previste dal comma 2 sono:

     a) una bussola;

     b) uno scandaglio;

     c) le carte nautiche ed i relativi strumenti necessari in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere.

 

          Art. 22. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza dei natanti.

     1. I mezzi di salvataggio e le dotazioni richieste per i natanti autorizzati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa, sono quelli previsti ai precedenti articoli 20 e 21 per navigazione entro lo stesso limite.

     2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni richieste per i natanti autorizzati alla navigazione fino a un miglio dalla costa sono:

     a) una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo;

     b) un boetta fumogena.

     3. I natanti che non si allontanano oltre 300 m dalla costa, non hanno l'obbligo delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

     4. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, le tavole a vela e gli scooters acquatici devono essere utilizzati da persone che indossino permanentemente le cinture di salvataggio.

     5. Non hanno l'obbligo di essere dotati del mezzo collettivo di salvataggio le imbarcazioni ed i natanti di cui all'art. 20, primo comma, rispettivamente, lettere c) e d) e quelli non pontati:

     a) appartenenti a serie il cui prototipo omologato sia stato dichiarato inaffondabile dall'ente tecnico e siano dotati di idonei appigli, utilizzabili anche con unità capovolta, in numero almeno pari alle persone che il natante è autorizzato a trasportare;

     b) non omologati, ma riconosciuti inaffondabili dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base del regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e siano dotati di idonei appigli, utilizzabili anche con unità capovolta, in numero almeno pari alle persone che il natante è autorizzato a trasportare.

 

          Art. 23. Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole.

     1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

     a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;

     b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;

     c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.

     2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.

 

          Art. 24. Installazioni radioelettriche.

     1. Le unità da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, che potrà essere limitata al traffico di sicurezza secondo quanto stabilito con regolamento adottato di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Le imbarcazioni da diporto di stazza lorda inferiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate alla navigazione senza alcun limite, devono essere dotate almeno di una stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF) che potrà essere limitata al traffico di sicurezza secondo quanto stabilito con regolamento adottato di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 25. Unità esistenti già abilitate alla navigazione fino a venti miglia dalla costa.

     1. Le unità da diporto già abilitate, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, alla navigazione fino a venti miglia dalla costa, devono adeguare i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza a quelli previsti per le unità abilitate alla navigazione senza alcun limite, entro il termine di scadenza del certificato di sicurezza.

 

          Art. 26. Trasferimento per lavori.

     1. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, l'autorità marittima può autorizzare, stabilendone le condizioni, il trasferimento dell'unità da diporto alla quale sia scaduto il certificato di sicurezza, dalla località in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti i lavori.

 

          Art. 27. Navigazione marittima delle imbarcazioni iscritte nei registri delle acque interne e viceversa.

     1. Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dalle autorità marittime possono effettuare la navigazione nelle acque interne se munite del certificato di sicurezza rilasciato dalle predette autorità.

     2. Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile per esercitare la navigazione marittima fino a sei miglia dalla costa, debbono ottenere dai predetti uffici il rilascio del certificato di sicurezza attestante l'osservanza delle prescrizioni e l'esistenza delle dotazioni e dei mezzi richiesti nel presente regolamento.

 

          Art. 28. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni del presente regolamento, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

 

 

Allegato A

Estintori di cui all'art. 21, lettera p)

 

     A) Imbarcazioni e navi abilitate a navigazione senza alcun limite.

     Navi da diporto abilitate a navigazione fino a 6 miglia dalla costa.

Potenza totale installata P (kW)

Numero e capacità estinguente degli estintori

 

In plancia o posto guida

In prossimità dell'apparato motore (1)

In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti

P ≤ 18.4

1 da 13 B

-

 

18.4 (P ≤ 74

 

1 da 21 B

 

74 (P ≤ 147

 

2 da 13 B

 

147 (P ≤ 294

 

1 da 21 B e

 

294 (P ≤ 368

 

1 da 13 B

1da 13 B

P ) 368

 

1 da 34 B e

 

 

 

1 da 21 B

 

 

 

2 da 34 B

 

(1) Per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi gli estintori richiesti in prossimità dell'apparato motore sono:

P ≤ 264 - 1 da 13 B

P ) 294 - 1 da 21 B.

     B) Imbarcazioni abilitate a navigazione fino a 6 miglia dalla costa.

Potenza totale installata P (kW)

Capacità estinguente portatile

P ≤ 18.4

13 B

18.4 ( P ≤ 147

21 B

P ) 147

34 B

     Nota: Nelle tabelle precedenti, il numero che precede la lettera B) indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali.

     Maggiore è il numero, maggiore è la capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera B) indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

     Sulla unità da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purchè omologati anche per la classe di fuoco B.


[1] Abrogato dall'art. 93 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.