§ 67.2.45 - D.M. 5 luglio 1994, n. 536.
Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:05/07/1994
Numero:536


Sommario
Art. 1.      1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare le unità [...]
Art. 2.      1. I soggetti di cui all'art. 1 che assumono il comando di un'unità da diporto, devono conservare a bordo il libretto di navigazione.
Art. 3.      1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1, possono inoltre conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, [...]
Art. 4.      1. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'art. 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio [...]
Art. 5.      1. A richiesta dei soggetti di cui agli articoli 1 e 4, il competente ufficio marittimo di iscrizione o quello della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede al rilascio [...]
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 67.2.45 - D.M. 5 luglio 1994, n. 536. [1]

Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo.

(G.U. 15 settembre 1994, n. 216).

 

     Art. 1.

     1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare le unità da diporto nei limiti appresso indicati:

     a) Navi da diporto:

     1) capitano superiore di lungo corso e capitano di lungo corso;

     2) aspirante capitano di lungo corso;

     3) padrone marittimo;

     4) marinaio autorizzato al traffico e alla pesca.

     b) Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa:

     1) tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al punto a);

     2) capo barca per il traffico nello Stato;

     c) Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa:

     1) tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati nei punti a) e b);

     2) capobarca per il traffico locale e per la pesca costiera;

     3) capitano della navigazione interna;

     4) capo timoniere della navigazione interna;

     5) capobarca della navigazione interna;

     6) conduttore di motoscafi per le acque interne;

     7) timoniere della navigazione interna;

     8) pilota motorista della navigazione interna.

 

          Art. 2.

     1. I soggetti di cui all'art. 1 che assumono il comando di un'unità da diporto, devono conservare a bordo il libretto di navigazione.

 

          Art. 3.

     1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1, possono inoltre conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nei limiti indicati dall'art. 1 e con le modalità stabilite dall'art. 5.

 

          Art. 4.

     1. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'art. 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nei limiti indicati dall'art. 1 e con le modalità stabilite dal successivo art. 5.

 

          Art. 5.

     1. A richiesta dei soggetti di cui agli articoli 1 e 4, il competente ufficio marittimo di iscrizione o quello della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede al rilascio della patente nautica.

     2. Per ottenere la patente nautica presso gli uffici marittimi il richiedente deve presentare a corredo della domanda, redatta in bollo, i seguenti documenti:

     a) certificato di nascita, cittadinanza e residenza (quest'ultimo in bollo) ovvero dichiarazione sostitutiva redatta in conformità dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     b) certificato medico, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 1973 e successive modificazioni (avente data non anteriore a tre mesi);

     c) n. 3 fotografie, di cui una autenticata;

     d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     e) attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della patente.

     3. Per ottenere la patente presso gli uffici provinciali MCTC l'interessato deve produrre, in allegato alla domanda in carta semplice, oltre ai documenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e), le attestazioni dei versamenti previsti per il bollo ed i diritti di cui alla vigente tabella allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 93 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.