§ 67.1.100 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:30/12/1992
Numero:560


Sommario
Art. 1.      1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunità economica europea, possono essere rese valide per [...]
Art. 2.      1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della [...]
Art. 3.      1. La convalida delle licenze aeronautiche può essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre [...]
Art. 3 bis.  [3]


§ 67.1.100 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile

(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunità economica europea, possono essere rese valide per svolgere attività professionali di volo o connesse al volo.

     2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, per lo svolgimento di attività non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

     3. [1]

     4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non può superare il periodo di validità dei titoli che si riconoscono.

 

          Art. 2.

     1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso art. 4 ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso [2] .

 

          Art. 3.

     1. La convalida delle licenze aeronautiche può essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per le licenze aeronautiche italiane.

     2. Il provvedimento motivato di sospensione è immediatamente notificato all'interessato ed, entro quindici giorni dall'adozione, all'amministrazione dello Stato membro che ha rilasciato la licenza originaria.

 

          Art. 3 bis. [3]

     Le norme del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'art. 23, commi 4 e 5, e dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[2]  Comma modificato dall'art. 16, comma 2, L. 22 febbraio 1994, n. 146 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[3]  Articolo aggiunto dall'art. 12 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.