§ 67.1.83 - D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.
Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:18/11/1988
Numero:566


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Licenze e Attestati
Art. 3.  Abilitazioni
Art. 4.  Classificazione delle Abilitazioni
Art. 5.  Licenze, attestati e abilitazioni: validità
Art. 6.  Licenze, attestati e abilitazioni: controlli d'addestramento
Art. 7.  Certificato di membro d'equipaggio
Art. 8.  Limite minimo d'età
Art. 9.  Limite massimo d'età
Art. 10.  Licenze, attestati, abilitazioni: esperienza ed addestramento
Art. 11.  Accertamenti d'idoneità
Art. 12.  Modalità e spese per lo svolgimento delle prove pratiche
Art. 13.  Controllo straordinario di idoneità
Art. 14.  Commissioni d'esame
Art. 15.  Rilascio delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni
Art. 16.  Rinnovo delle licenze e degli attestati
Art. 17.  Reintegrazione delle licenze e degli attestati
Art. 18.  Rinnovo delle abilitazioni
Art. 19.  Reintegrazione delle abilitazioni
Art. 20.  Domande
Art. 21.  Rilascio delle licenze e abilitazioni civili al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato
Art. 22.  Validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze civili del personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato
Art. 23.  Validità di licenze conseguite all'estero
Art. 24.  Conversione di licenze e abilitazioni conseguite all'estero
Art. 25.  Duplicati
Art. 26.  Esibizione dei documenti aeronautici
Art. 27.  Visite mediche
Art. 28.  Richiesta di visite mediche
Art. 29.  Classi di visite mediche
Art. 30.  Giudizio medico
Art. 31.  Visite mediche periodiche
Art. 32.  Visite mediche straordinarie
Art. 33.  Spese relative alle visite mediche
Art. 34.  Certificazione delle visite mediche
Art. 35.  Validità dei certificati di idoneità psicofisica iniziale e periodica
Art. 36.  Visite mediche effettuate all'estero
Art. 37.  Clausola di flessibilità per le deficienze psicofisiche
Art. 38.  Ricorso avverso il giudizio di non idoneità psicofisica
Art. 39.  Computo del tempo di volo
Art. 40.  Attribuzione del tempo di volo
Art. 41.  Attività di volo svolta all'estero
Art. 42.  Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione
Art. 43.  Libretto dei lanci
Art. 44.  Attestato di allievo pilota
Art. 45.  Licenza di pilota privato di velivolo
Art. 46.  Licenza di pilota privato di elicottero
Art. 47.  Licenza di pilota di aliante
Art. 48.  Licenza di pilota di pallone libero
Art. 49.  Licenza di pilota di dirigibile
Art. 50.  Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo
Art. 51.  Licenza di pilota commerciale di velivolo
Art. 52.  Licenza di pilota commerciale di elicottero
Art. 53.  Licenza di pilota di linea di velivolo
Art. 54.  Licenza di pilota di linea di elicottero
Art. 55.  Licenza di navigatore
Art. 56.  Licenza di tecnico di volo
Art. 57.  Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione
Art. 58.  Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione
Art. 59.  Licenza di paracadutista
Art. 60.  Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica
Art. 61.  Attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili
Art. 62.  Abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili
Art. 63.  Abilitazione al volo acrobatico
Art. 64.  Abilitazione al motoaliante
Art. 65.  Abilitazione al traino di aliante con velivolo
Art. 66.  Abilitazione al lancio di paracadutisti
Art. 67.  Abilitazione all'uso di aviosuperfici
Art. 68.  Abilitazione allo svolgimento di attività aerea agricola con velivolo
Art. 69.  Abilitazione allo svolgimento di attività aeree particolari con elicottero: lavoro in montagna, attività fuori costa
Art. 70.  Abilitazione al volo strumentale (IFR) su velivolo
Art. 71.  Abilitazione al volo strumentale (IFR) su elicottero
Art. 72.  Abilitazione di istruttore di volo su velivolo
Art. 73.  Abilitazione di istruttore di volo su elicottero
Art. 74.  Abilitazione di istruttore di volo su aliante
Art. 75.  Abilitazione di istruttore di volo su pallone libero
Art. 76.  Abilitazione di istruttore di volo su dirigibile
Art. 77.  Abilitazione di istruttore di paracadutismo
Art. 78.  Abilitazione di pilota collaudatore di produzione
Art. 79.  Abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore
Art. 80.  Sospensione delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni
Art. 81.  Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni
Art. 82.  Disposizione finale
Art. 83.  Disposizione transitoria


§ 67.1.83 - D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.

Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213.

(G.U. 20 gennaio 1989, n. 16, S.O.)

 

Art. 1.

     1. E' approvato il regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato, vistato dal Ministro proponente e annesso al presente decreto.

 

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche.

 

Capo I

LICENZE - ATTESTATI - ABILITAZIONI

 

Sezione I

 

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 1. Definizioni

     a) Pilotare: governare un aeromobile durante il tempo di volo.

     b) Membro di equipaggio: titolare di una licenza o di un attestato aeronautico, incaricato di funzioni essenziali alla condotta di un aeromobile, o di altre mansioni a bordo, durante il tempo di volo.

     c) Membro di equipaggio - allievo: allievo, o titolare di licenza o attestato aeronautico, in addestramento per il conseguimento di licenze, abilitazioni, o attestati aeronautici.

     d) Pilota: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili.

     e) Allievo: persona in addestramento per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico con le relative abilitazioni.

     f) Pilota allievo: pilota titolare di almeno una licenza aeronautica, in addestramento per il conseguimento di altra licenza o abilitazione aeronautica.

     g) Copilota: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto un equipaggio di condotta plurimo. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il copilota occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a destra e negli elicotteri il posto di pilotaggio a sinistra.

     h) Pilota responsabile: pilota titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, che ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il pilota responsabile occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a sinistra, negli elicotteri il posto di pilotaggio a destra e negli aeromobili, con posti di pilotaggio in tandem, il posto anteriore.

     i) Comandante di aeromobile: pilota titolare di licenza professionale, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'aeromobile.

     l) Pilota di supporto: titolare di licenza di pilotaggio (velivolo o elicottero) autorizzato ad assistere il pilota responsabile nei casi previsti dai programmi ministeriali.

     m) Tecnico di volo: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico.

     n) Tecnico di volo per i collaudi: titolare di licenza aeronautica professionale, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico.

     o) Navigatore: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto a specifiche mansioni nel pilotaggio di aeromobili in servizio di trasporto pubblico.

     p) Assistente di volo: titolare di specifica abilitazione professionale, incaricato di svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico.

     q) Incaricato di attività di istruzione: titolare di licenza aeronautica professionale, operante di norma nell'ambito di un centro operativo o d'addestramento, autorizzato ad impartire istruzione di volo nei casi previsti dai programmi ministeriali.

     r) Controllore d'addestramento: titolare di licenza professionale, operante nell'ambito di una scuola di pilotaggio, centro operativo o di addestramento, autorizzato a svolgere funzioni di controllo periodico d'addestramento e controllo in linea.

     s) Istruttore: titolare di specifica abilitazione, autorizzato ad impartire istruzione di volo o di paracadutismo presso le scuole di pilotaggio o di paracadutismo, i centri operativi o d'addestramento.

     t) Collaudatore: pilota professionista, in possesso di specifica abilitazione che autorizza a svolgere particolari mansioni a bordo di aeromobili non in servizio di trasporto pubblico.

     u) Ispettore di volo: pilota professionista che svolge funzioni di controllo di volo, ad esso direttamente attribuite da leggi o regolamenti.

     v) Scuola di pilotaggio o di paracadutismo: scuola autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, per il conseguimento di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.

     z) Centro operativo o d'addestramento: idonea organizzazione autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, nei casi stabiliti dai programmi ministeriali.

     aa) Categoria di aeromobile: classificazione di aeromobili, secondo caratteristiche basiche fondamentali, quali: velivolo, elicottero, aliante, pallone libero, dirigibile;

     bb) Classe di aeromobile: raggruppamento di aeromobili, all'interno della categoria, aventi comuni caratteristiche di costruzione o di manovra;

     cc) Tipo di aeromobile: l'insieme di aeromobili costruiti sullo stesso progetto fondamentale, ancorché modificato, purché le modifiche non comportino un cambiamento delle caratteristiche di volo e della tecnica di pilotaggio.

     dd) Allenatore di volo: uno dei seguenti tipi di dispositivi approvati dal Ministero dei Trasporti nel quale vengono simulate, a terra, condizioni di volo:

     1) simulatore di volo:

     - riproduce fedelmente la cabina di pilotaggio di un determinato tipo d'aeromobile così da simulare, in modo realistico, le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, i dispositivi di controllo degli impianti, l'ambiente in cui operano i membri d'equipaggio, le prestazioni e le caratteristiche di volo dello specifico tipo d'aeromobile;

     2) allenatore per le procedure di volo:

     - riproduce in modo realistico l'ambiente di una cabina di pilotaggio, nel quale vengono simulate le indicazioni degli strumenti, dispositivi di controllo degli impianti meccanici, elettrici, elettronici, etc., le prestazioni e le caratteristiche di volo di una particolare classe di aeromobili;

     3) allenatore per il volo basico strumentale:

     - è munito di specifici strumenti con i quali viene simulato l'ambiente di una cabina di pilotaggio di un aeromobile, atto a volare in condizioni di volo strumentale.

     ee) Notte: le ore comprese tra la fine del crepuscolo civile serale e l'inizio del crepuscolo civile mattutino, ovvero ogni altro periodo compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole, definito quale periodo notturno con decreto del Ministro dei Trasporti.

     ff) VMC - (Visual Meteorological Conditions):

     Condizioni meteorologiche, espresse con il riferimento alla visibilità, distanza ed altezza delle nubi, che sono uguali o superiori a quelle stabilite dalle regole del volo a vista.

     gg) IMC - (Instrument Meteorological Conditions):

     Condizioni meteorologiche, espresse con riferimento alla visibilità, distanza ed altezza delle nubi, che sono inferiori a quelle stabilite dalla regole del volo a vista.

     hh) VFR - (Visual Flight Rules):

     Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con riferimenti esterni, in condizioni meteorologiche VMC.

     ii) IFR - (Instrument Flight Rules):

     Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con il solo riferimento agli strumenti, in condizioni meteorologiche IMC o VMC.

     ll) PIC - (Pilot in Command):

     Pilota responsabile della condotta dell'aeromobile.

     mm) PICUS - (Pilot in Command under Supervision):

     Pilota in addestramento, che svolge la funzione di pilota responsabile sotto la sorveglianza del pilota incaricato dell'attività d'istruzione.

     nn) Tempo di volo: attività di volo valutata per il conseguimento, la validità, il rinnovo e la reintegrazione di licenze, attestati ed abilitazioni.

     Il tempo di volo può comprendere:

     1) volo da pilota responsabile:

     - tempo di volo durante il quale il pilota ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile;

     2) volo da copilota:

     - tempo di volo effettuato da copilota per la condotta di un aeromobile per il quale sia richiesto, dal certificato di navigabilità o da disposizioni ministeriali, un equipaggio minimo di almeno due piloti;

     3) volo di istruzione:

     - tempo di volo durante il quale un pilota istruttore o altro pilota espressamente autorizzato impartisce istruzione in volo, qualificata come tale dai programmi ministeriali, a bordo di un aeromobile, ovvero tempo di volo durante il quale un allievo pilota o un pilota allievo riceve la medesima istruzione;

     4) volo da solo pilota:

     - tempo di volo durante il quale un allievo è il solo occupante di un aeromobile;

     5) volo da ispettore di volo:

     - tempo di volo durante il quale un ispettore di volo ministeriale espleta attività di volo per il controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta e del rispetto delle norme tecnico operative, nonché per il conseguimento, la rinnovazione, la reintegrazione o il mantenimento di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche;

     6) volo del personale navigante non pilota:

     - tempo di volo durante il quale l'allievo in addestramento o il titolare di una licenza o attestato esercita attività di volo diversa da quella di pilotaggio;

     7) volo a vista:

     - tempo di volo durante il quale il pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo a vista (VFR);

     8) volo strumentale:

     - tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile con il solo ausilio degli strumenti e senza alcun riferimento visivo esterno;

     9) volo IFR

     - tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (IFR);

     10) volo su aliante:

     - tempo di volo su aliante rimorchiato o non, dal momento in cui l'aliante comincia a muoversi per il decollo fino al momento in cui si arresta al termine del volo;

     11) volo su aliante rimorchiato:

     - tempo di volo su aliante rimorchiato da un velivolo, dal momento in cui questo comincia a muoversi per il decollo fino al momento dello sgancio del meccanismo di rimorchio.

     oo) Allenamento strumentale a terra: tempo durante il quale un pilota effettua su allenatore di volo esercitazioni pratiche di volo strumentale simulato a terra;

     pp) Licenze ed attestati professionali: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attività autorizzate ricevendo compensi di qualsiasi natura.

     L'esercizio di tali funzioni è definito attività professionale.

     qq) Licenze ed attestati non professionali: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attività autorizzate senza ricevere compensi di qualsiasi natura.

     L'esercizio di tali funzioni è definito attività non professionale.

 

          Art. 2. Licenze e Attestati

     1. Le attività di volo e quelle connesse direttamente al volo sono subordinate al possesso delle seguenti licenze:

     a) per l'esercizio dell'attività di pilota:

     1) Licenza di pilota privato di velivolo;

     2) Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo;

     3) Licenza di pilota commerciale di velivolo;

     4) Licenza di pilota di linea di velivolo;

     5) Licenza di pilota privato di elicottero;

     6) Licenza di pilota commerciale di elicottero;

     7) Licenza di pilota di linea di elicottero;

     8) Licenza di pilota di autogiro;

     9) Licenza di pilota di aliante;

     10) Licenza di pilota di pallone libero;

     11) Licenza di pilota di dirigibile.

     b) per l'esercizio di attività diverse da quelle di pilota:

     1) Licenza di navigatore;

     2) Licenza di tecnico di volo;

     3) Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione;

     4) Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione;

     c) per l'esercizio dell'attività di paracadutista:

     1) Licenza di paracadutista;

     d) per l'esercizio di attività inerenti ai servizi a terra:

     1) Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

     2. E' richiesto un apposito attestato per:

     a) effettuare voli da solo pilota in qualità di allievo pilota;

     b) svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili.

     3. Qualora vengano richieste licenze, relative all'esercizio dell'attività da pilota, per più di una categoria di aeromobili, si possono rilasciare distinte licenze o una sola licenza. Nella singola licenza sono indicate le abilitazioni conseguite per le varie categorie di aeromobili, quali risultano dal successivo articolo 4, comma 2.

     4. Non è consentito includere in una licenza, rilasciata specificatamente per una singola categoria, altre categorie di aeromobili con l'indicazione delle relative attività autorizzate.

     5. Le attività consentite dalla licenza di pilota di autogiro sono fissate con decreto del Ministro dei Trasporti.

 

          Art. 3. Abilitazioni

     1. L'abilitazione indica speciali facoltà, limitazioni o condizioni relative all'attività autorizzata dalla licenza.

     2. L'abilitazione può essere soggetta a scadenze periodiche; per l'esercizio dell'attività autorizzata può essere prescritta un'attività minima di volo, uno specifico addestramento ed un controllo in volo o all'allenatore di volo.

 

          Art. 4. Classificazione delle Abilitazioni

     1. Le abilitazioni si distinguono in:

     a) abilitazione al pilotaggio di aeromobili per:

     1) categoria;

     2) classe;

     3) tipo;

     b) abilitazione alla radiotelefonia per aeromobile in lingua italiana o inglese;

     c) abilitazione al volo acrobatico;

     d) abilitazione al motoaliante;

     e) abilitazione al traino di aliante con velivolo;

     f) abilitazione al lancio di paracadutisti (velivolo, elicottero, pallone o dirigibile);

     g) abilitazione all'uso di aviosuperfici;

     h) abilitazione allo svolgimento di attività aeree particolari con velivoli (attività agricola);

     i) abilitazione allo svolgimento di attività aeree particolari con elicottero (lavoro in montagna, attività fuori costa);

     l) abilitazione al volo strumentale (IFR) su velivolo;

     m) abilitazione al volo strumentale (IFR) su elicottero;

     n) abilitazione di istruttore di paracadutismo;

     o) abilitazione di istruttore di volo su pallone libero;

     p) abilitazione di istruttore di volo su dirigibile;

     q) abilitazione di istruttore di volo su aliante;

     r) abilitazione di istruttore di volo su velivolo (VFR), con estensioni all'addestramento per:

     1) volo strumentale (IFR);

     2) volo acrobatico;

     3) uso di superfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato;

     s) abilitazione di istruttore di volo su elicottero (VFR), con estensione all'addestramento per:

     1) volo strumentale (IFR);

     t) abilitazione di pilota collaudatore di produzione;

     u) abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore.

     2. Le abilitazioni per categoria comprendono:

     a) velivoli;

     b) elicotteri;

     c) autogiri;

     d) alianti;

     e) palloni (aria calda o gas);

     f) dirigibili.

     3. Le abilitazioni per classe comprendono:

     a) per i velivoli:

     1) aeroplani monomotore;

     2) idrovolanti monomotore;

     3) aeroplani plurimotore;

     4) idrovolanti plurimotore;

     b) per gli elicotteri:

     1) elicotteri monomotore (alternativo);

     2) elicotteri monomotore (a turbina);

     3) elicotteri plurimotore.

     4. Nell'ambito dell'abilitazione per classe possono essere previste sottoclassi e può, inoltre, essere previsto un limite di peso massimo al decollo.

     5. L'abilitazione per classe può essere rilasciata solamente per gli aeromobili certificati per un solo pilota.

     6. L'abilitazione per tipo è prescritta per:

     a) i velivoli certificati per più di un pilota;

     b) tutti i tipi di elicotteri per i quali non venga rilasciata una abilitazione per classe;

     c) quei tipi di aeromobili per i quali la predetta abilitazione sia prevista dai programmi ministeriali d'addestramento.

     7. L'abilitazione per tipo viene rilasciata per svolgere le funzioni di pilota responsabile o di copilota su un determinato tipo di aeromobile, come definito nell'articolo 1, lettera cc).

     8. Le abilitazioni per classe e per tipo possono essere limitate ad attività di volo condotto secondo le regole del volo a vista (VFR), oppure estese ad attività di volo condotto secondo le regole del volo strumentale (IFR).

     9. In luogo dell'abilitazione per classe o tipo possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per voli di addestramento, collaudo o altri speciali voli, col divieto di effettuare servizi di lavoro aereo, di trasporto di linea e non di linea. Le suddette autorizzazioni, che sono rilasciate per iscritto, devono avere la durata strettamente necessaria all'effettuazione degli specifici voli.

 

          Art. 5. Licenze, attestati e abilitazioni: validità

     1. La licenza consta di una licenza base e delle relative abilitazioni: essa viene rilasciata, di norma, per l'esercizio dell'attività di pilota, con l'annotazione dell'abilitazione relativa alla categoria, classe o tipo di aeromobile sul quale il candidato ha superato la prova pratica di idoneità.

     2. L'attestato di allievo pilota ha la validità di due anni; alla scadenza può essere rilasciato un nuovo attestato, purché sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento e dai programmi ministeriali.

     3. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili e le licenze base hanno validità di cinque anni dalla data del rilascio e sono rinnovabili alla scadenza.

     4. Le abilitazioni al volo strumentale hanno validità di un anno; le abilitazioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore hanno validità di due anni; tutte le altre abilitazioni, salvo l'onere relativo all'attività di volo o all'addestramento, non sono soggette a scadenza.

     5. Il titolare può esercitare le attività consentite dalle licenze, dagli attestati e dalle relative abilitazioni qualora:

     a) sia in possesso del certificato di idoneità psicofisica;

     b) gli sia stata convalidata la prescritta attività minima di volo o di lancio, salvo quanto diversamente stabilito al successivo articolo 42, comma 11, o abbia svolto l'addestramento richiesto;

     c) siano stati effettuati, ove previsti dai programmi ministeriali, i controlli periodici d'addestramento.

     6. L'effettuazione dei prescritti controlli d'addestramento deve essere annotata a cura dei piloti controllori, o delle altre persone autorizzate, negli appositi spazi del libretto personale di volo ovvero della licenza o dell'attestato.

     7. Il mancato esercizio delle attività autorizzate dalle abilitazioni soggette a scadenza per un periodo superiore a cinque anni comporta la decadenza dalle abilitazioni medesime, salvo quanto disposto al successivo articolo 19, comma 4.

     8. La scadenza della licenza base sospende la validità delle relative abilitazioni: le stesse riprenderanno la loro efficacia con la rinnovazione della licenza.

     9. Le licenze e gli attestati scaduti da più di cinque anni comportano la decadenza dai titoli medesimi e dalle relative abilitazioni, salvo quanto disposto al successivo articolo 17, comma 6.

 

          Art. 6. Licenze, attestati e abilitazioni: controlli d'addestramento

     1. I controlli d'addestramento, periodici o saltuari, hanno lo scopo di verificare che il titolare di licenze, attestati ed abilitazioni mantenga il livello di capacità, stabilito dai programmi ministeriali, per svolgere le attività autorizzate.

     2. I controlli di addestramento periodici avvengono, di norma, nell'ambito di una scuola di pilotaggio, di paracadutismo o di un centro operativo o d'addestramento. Essi sono effettuati da piloti controllori, o da altri soggetti ritenuti idonei per le abilitazioni possedute, espressamente autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

     3. I controlli periodici possono essere compiuti anche dagli ispettori di volo ministeriali, ai quali compete, in ogni caso, di effettuare i controlli saltuari e di accertare che i piloti controllori o le altre persone autorizzate a compiere attività di controllo, si attengano, nello svolgimento delle funzioni di controllo dell'addestramento, ai criteri stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 7. Certificato di membro d'equipaggio

     1. Il certificato di membro d'equipaggio, o di membro d'equipaggio allievo, è il documento rilasciato al titolare di licenze o attestati professionali, ovvero all'allievo in addestramento per il conseguimento dei predetti titoli.

     2. Esso indica le specifiche mansioni svolte a bordo dell'aeromobile dall'interessato e consente l'accesso alle apposite zone aeroportuali in Italia ed all'estero, espressamente riservate ai membri dell'equipaggio.

     3. Le modalità per il rilascio del predetto certificato sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti.

 

          Art. 8. Limite minimo d'età

     1. Il rilascio degli attestati, delle licenze e delle abilitazioni è subordinato al compimento delle età sottoindicate:

     a) sedici anni, per l'attestato di allievo pilota, per la licenza di pilota di aliante, di pallone libero, di paracadutista e per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili;

     b) ventuno anni, per la licenza di pilota di linea, nonché per le abilitazioni a svolgere le mansioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore;

     c) diciassette anni, per l'attestato a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza e per tutte le altre licenze ed abilitazioni.

 

          Art. 9. Limite massimo d'età

     1. Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per:

     a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al 65° anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno dei piloti abbia un età inferiore ai 60 anni [1] ;

     b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico [2] ;

     c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;

     d) istruttori di paracadutismo.

 

          Art. 10. Licenze, attestati, abilitazioni: esperienza ed addestramento

     1. I programmi d'addestramento, ivi compresi quelli relativi ai corsi, e l'attività minima di volo o di lancio per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni, sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti.

     2. L'attività minima di volo prevista non può essere, in ogni caso, inferiore a quella stabilita dalle norme internazionali e l'addestramento deve essere conforme ai criteri stabiliti nei manuali d'istruzione pubblicati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

     3. Negli stessi programmi può essere prevista la riduzione dell'attività di addestramento per particolari tipi di corsi, definiti come "corsi approvati", che per le loro caratteristiche di impostazione, sistematicità e continuità consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali con maggiore proficuità.

     4. Una riduzione dell'attività di volo o di addestramento può, inoltre, essere prevista per coloro che abbiano:

     a) conseguito una licenza per una diversa categoria di aeromobili;

     b) conseguito una abilitazione attinente a quelle che essi intendono conseguire;

     c) svolto parte del programma su allenatore di volo.

     5. Possono essere riconosciuti, ai fini previsti dal presente Regolamento, corsi d'addestramento effettuati in Italia o all'estero, in quanto conformi ai programmi ministeriali.

     6. Possono altresì essere riconosciuti corsi di ripresa e d'addestramento avanzato (seminari), dedicati all'aggiornamento, all'approfondimento ed allo studio di tecniche operative, di pilotaggio e di paracadutismo.

 

          Art. 11. Accertamenti d'idoneità

     1. I candidati al conseguimento o alla reintegrazione di licenze, attestati, abilitazioni devono superare, ove previsto dai programmi ministeriali, un esame di idoneità.

     2. L'esame comprende, di norma, una prova teorica scritta, anche con il sistema di domande a risposta multipla (quiz), ed una prova pratica. Le prove possono svolgersi anche congiuntamente ed essere integrate, quando previsto dai programmi ministeriali, con un esame orale.

     3. E' dichiarato idoneo il candidato che dimostri di conoscere le materie teoriche e superi le prove pratiche previste dai programmi d'esame.

     4. Il candidato che non risulti idoneo in una o più materie d'esame, o in tutte o in parte delle operazioni o manovre delle prove pratiche, può richiedere di ripeterle secondo le modalità stabilite dai programmi ministeriali.

     5. Il termine massimo, comprese le eventuali ripetizioni, per sostenere tutte le prove d'esame, sia teoriche che pratiche, è di un anno a decorrere dalla data di effettuazione della prima prova. Trascorso tale termine, le prove già superate sono considerate nulle ed il candidato deve ripetere anche le prove d'esame già sostenute favorevolmente.

     6. Quando i candidati siano cittadini stranieri è consentito l'uso della lingua francese o inglese.

 

          Art. 12. Modalità e spese per lo svolgimento delle prove pratiche

     1. Le prove pratiche di pilotaggio sono effettuate in volo o su allenatore di volo.

     2. Per i tecnici di volo e per i tecnici di volo per i collaudi, la prova pratica può essere effettuata anche su altro dispositivo atto a simulare le varie situazioni operative normali e di emergenza.

     3. Per gli addetti a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza, la prova pratica si effettua con l'ausilio di un aeromobile a terra o di idonei strumenti atti a simulare le varie situazioni operative normali e d'emergenza.

     4. Tutte le spese per l'impiego dei mezzi necessari allo svolgimento delle prove pratiche sono a carico dell'interessato.

 

          Art. 13. Controllo straordinario di idoneità

     1. Il Ministero dei Trasporti può sottoporre a controlli straordinari in volo o sull'allenatore di volo il titolare di licenza o attestato che:

     a) abbia provocato un incidente aereo;

     b) sia stato giudicato non idoneo alla visita medica di controllo per un periodo di tempo superiore a sei mesi;

     c) abbia subito la sospensione della licenza o dell'attestato ai sensi del presente Regolamento.

     2. Nel corso del controllo l'interessato dovrà dimostrare, secondo quanto disposto dai relativi programmi ministeriali, la persistenza della propria idoneità a svolgere le funzioni relative alla licenza od all'attestato posseduti.

     3. I controlli straordinari sono sempre effettuati da ispettori di volo ministeriali o da idonei funzionari ministeriali espressamente delegati.

     4. Le spese per i controlli straordinari sono sempre a carico degli interessati.

 

          Art. 14. Commissioni d'esame

     1. Agli accertamenti di idoneità si provvede normalmente con una commissione composta da non meno di tre membri, dei quali almeno uno appartenente al personale del Ministero dei Trasporti con funzioni di presidente, e dal segretario.

     2. Possono essere nominati membri di commissione anche il direttore della scuola o del centro, che ha provveduto ad addestrare i candidati, ovvero un suo delegato, nonché esperti esterni all'amministrazione dello Stato.

     3. La commissione è nominata dal dirigente generale del Ministero dei Trasporti, competente in materia di licenze ed abilitazioni aeronautiche; possono essere nominate distinte commissioni per gli accertamenti teorici e per quelli pratici.

     4. Può essere nominato un unico commissario per gli accertamenti teorici che avvengano con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz), per il conseguimento delle abilitazioni, le reintegrazioni e per le prove pratiche.

     5. Gli esami per il conseguimento dei titoli aeronautici che abilitano all'esercizio di attività professionali si svolgono, di norma, in Roma. Gli esami per il conseguimento degli altri titoli aeronautici si svolgono, di norma, presso le scuole, i centri operativi o di addestramento.

     6. L'esito delle prove deve risultare, per ogni candidato, da verbali redatti separatamente, per le prove teoriche e per quelle pratiche, su appositi moduli predisposti dal Ministero dei Trasporti. I verbali, a prove ultimate, devono essere trasmessi al competente Servizio del Ministero dei Trasporti.

     7. Gli elaborati delle prove teoriche devono essere conservati, a cura degli organi centrali o periferici, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'esito delle prove stesse.

     8. L'esito delle prove teoriche viene pubblicato mediante affissione per un periodo di quindici giorni, di apposito avviso in albi o spazi situati nei locali sedi di esame. Dell'avvenuto superamento delle prove verrà data tempestiva comunicazione agli interessati a cura dell'Amministrazione.

 

Sezione II

RILASCIO - RINNOVO - REINTEGRAZIONE

 

          Art. 15. Rilascio delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni

     1. L'attestato di allievo pilota è rilasciato, di norma, dal direttore della Circoscrizione di Aeroporto ove ha sede la scuola di volo che ha impartito l'addestramento. Tutti gli altri titoli aeronautici sono rilasciati, rinnovati e reintegrati dal dirigente del Ministero dei Trasporti preposto all'Ufficio delle licenze ed abilitazioni aeronautiche.

     2. Il rilascio, la rinnovazione e la reintegrazione di licenze ed attestati sono sottoposti al pagamento delle tasse previste dalle disposizioni di legge in vigore.

     3. Non possono conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare o reintegrare licenze, attestati e le relative abilitazioni coloro che siano affetti da alcolismo o risultano farmaco o tossicodipendenti, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

     4. Agli accertamenti necessari per l'applicazione di quanto disposto al comma 3 si provvede d'ufficio.

     5. Per i cittadini stranieri gli accertamenti di cui al comma 4 sono sostituiti dal nulla osta del Ministero dell'Interno, salvo quanto stabilito al successivo art. 32 e nelle convenzioni internazionali.

 

          Art. 16. Rinnovo delle licenze e degli attestati

     1. Il rinnovo delle licenze e dell'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza può essere chiesto nei centottanta giorni precedenti la relativa scadenza e nei centottanta giorni successivi.

     2. Per ottenere il rinnovo occorre:

     a) una domanda;

     b) 3 fotografie formato tessera, di cui una autenticata;

     c) l'attività minima di volo o di lancio ovvero l'addestramento prescritto;

     d) il certificato d'idoneità psicofisica;

     e) l'esibizione del libretto personale di volo, ove sia prescritto, o del libretto dei lanci.

     3. Il rinnovo decorre, in ogni caso, dal giorno successivo a quello della precedente scadenza.

     4. Qualora il titolare di licenza od attestato non abbia svolto l'attività minima prescritta o l'addestramento richiesto ovvero non sia stato sottoposto ai prescritti controlli periodici, si applicano le disposizioni in materia di reintegrazione di cui al successivo articolo 17.

 

          Art. 17. Reintegrazione delle licenze e degli attestati

     1. Le licenze e l'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza che non siano stati rinnovati e non siano rinnovabili ai sensi dell'articolo 16 possono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di scadenza.

     2. Per la reintegrazione occorre:

     a) una domanda;

     b) tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata;

     c) l'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione;

     d) il certificato di idoneità psicofisica;

     e) l'esibizione del libretto di volo, ove prescritto, o del libretto dei lanci;

     f) superare un accertamento di idoneità in conformità ai programmi ministeriali.

     3. L'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione è rilasciato, a seconda dei casi, dal direttore di una scuola di volo o di paracadutismo ovvero di un centro operativo o d'addestramento; esso deve indicare l'addestramento effettuato in conformità ai programmi ministeriali, relativo alla licenza od all'attestato di cui si richiede la reintegrazione.

     4. L'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione non è richiesto ai titolari di licenze professionali, non dipendenti da imprese di navigazione aerea, quando i medesimi abbiano svolto un'attività superiore alle 3.000 ore di volo.

     5. Per il titolare di licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica l'estratto del libretto, di cui al precedente comma 2, lettera c), è sostituito dalla dichiarazione, rilasciata dall'ente da cui il richiedente dipende, dalla quale risulti l'avvenuta effettuazione di un tirocinio pratico con lo svolgimento delle mansioni relative alla licenza di cui chiede la reintegrazione.

     6. Le licenze e gli attestati scaduti da più di cinque anni non possono essere reintegrati. In tale caso il rilascio di nuove licenze, attestati e abilitazioni è subordinato ad un accertamento teorico/pratico, da effettuarsi secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

     7. La reintegrazione della licenza base e degli attestati decorre dalla data di effettuazione degli accertamenti di idoneità.

 

          Art. 18. Rinnovo delle abilitazioni

     1. Le abilitazioni soggette ad un limite temporale sono tacitamente rinnovate alla scadenza quando il titolare abbia svolto l'attività minima di volo o l'addestramento richiesti e sia stato sottoposto, ove prescritto, ai controlli in volo o all'allenatore di volo.

     2. Qualora il titolare di una delle abilitazioni indicate al precedente comma 1, non abbia svolto l'attività minima di volo o l'addestramento sostitutivo, ovvero non siano stati effettuati i prescritti controlli d'addestramento, si applicano le norme sulla reintegrazione di cui al successivo articolo 19.

 

          Art. 19. Reintegrazione delle abilitazioni

     1. Le abilitazioni soggette ad un limite temporale e non mantenute in corso di validità ai sensi dell'articolo 18, comma 1, possono essere reintegrate entro cinque anni dalla data di scadenza prevista per ciascuna di esse.

     2. Per la reintegrazione delle abilitazioni occorre:

     a) una domanda;

     b) un estratto del libretto di attestazione dell'istruzione;

     c) superare un accertamento d'idoneità in conformità ai programmi ministeriali.

     3. La reintegrazione decorre dalla data di effettuazione dell'accertamento d'idoneità.

     4. Ove la reintegrazione non possa aver luogo ai sensi del precedente comma 1, si può procedere al rilascio di nuove abilitazioni. In tal caso è prescritto un accertamento teorico-pratico di idoneità dell'interessato, da effettuarsi secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

 

          Art. 20. Domande

     1. Chiunque intenda conseguire, rinnovare o reintegrare licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche deve presentare domanda, secondo schemi prestabiliti e con l'osservanza delle leggi sul bollo, al Ministero dei Trasporti.

     2. La domanda per il conseguimento dell'attestato di allievo pilota deve essere indirizzata al direttore della Direzione di Circoscrizione Aeroportuale (D.C.A.) ove ha sede la scuola di pilotaggio che ha provveduto all'addestramento.

     3. Le domande per il conseguimento di licenze ed attestati devono essere corredate dai seguenti documenti:

     a) certificato di nascita;

     b) tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata;

     c) atto di assenso di chi esercita la patria potestà, se trattasi di minore;

     d) estratto del libretto dell'attestazione d'istruzione con la dichiarazione, rilasciata da una scuola di pilotaggio, o da un centro operativo o d'addestramento, attestante che l'aspirante ha frequentato il corso d'istruzione previsto dai programmi ministeriali, ove richiesto, e che è idoneo a sostenere gli esami;

     e) copia autenticata del titolo di studio, quando previsto dal presente Regolamento.

     4. I titolari di una licenza o attestato possono fare riferimento a certificati e documenti di cui l'Amministrazione sia già in possesso, purché non scaduti di validità.

     5. Le domande per conseguire un'abilitazione aeronautica devono essere, di norma, corredate solamente dalla documentazione di cui al comma 3, lettera d).

 

Sezione III

PERSONALE MILITARE, DI POLIZIA DI STATO, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

 

          Art. 21. Rilascio delle licenze e abilitazioni civili al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato

     1. Al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, con titoli aeronautici in corso di validità, che sia in possesso dei requisiti minimi prescritti ed il cui addestramento sia ritenuto dal Ministero dei Trasporti equivalente a quello prescritto, possono essere rilasciate le corrispondenti licenze e abilitazioni civili.

     2. Per il rilascio si osservano le seguenti disposizioni:

     a) al pilota militare, di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato viene rilasciata la licenza di pilota commerciale di velivolo o di elicottero o altra licenza inferiore per la quale sussista una equivalenza, con le relative abilitazioni al pilotaggio di aeromobili, a condizione che il medesimo superi un esame integrativo di diritto aeronautico, circolazione aerea e radiotelefonia. Il Ministero dei Trasporti è autorizzato ad esonerare i predetti piloti dall'esame integrativo di diritto aeronautico e circolazione aerea, quando risulti che l'istruzione impartita in tali materie sia conforme a quella prescritta nei programmi ministeriali per il rilascio delle corrispondenti licenze civili;

     b) al navigatore militare viene rilasciata la licenza di navigatore senza sostenere alcun esame integrativo;

     c) ai titolari di "brevetto di paracadutista", di "brevetto di paracadutista con l'abilitazione ad effettuare aviolanci ad apertura comandata" o di "brevetto di paracadutista con l'abilitazione alle funzioni di aiuto istruttore per lanci ad apertura comandata", o "direttore di lancio ad apertura comandata", viene rilasciata la licenza di paracadutista senza sostenere alcun esame;

     d) al titolare di "brevetto di paracadutista con la qualifica di istruttore di paracadutismo per lanci ad apertura comandata" o della "licenza di paracadutista di prima classe", viene rilasciata l'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di paracadutismo.

     3. L'addestramento e l'attività di volo effettuati nei reparti o nuclei di appartenenza sono validi ai fini dell'ammissione agli accertamenti di idoneità per conseguire licenze, attestati e abilitazioni quando siano riconosciuti equivalenti dal Ministero dei Trasporti a quelli prescritti per i corrispondenti titoli civili.

     4. Ai fini del rilascio della licenza civile di paracadutista e dell'abilitazione a svolgere funzioni di istruttore di paracadutismo, vengono riconosciuti validi il brevetto o l'attestato conseguito da personale civile sotto il controllo dell'autorità militare e rilasciati dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) per specifici interessi militari.

 

          Art. 22. Validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze civili del personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato

     1. Le disposizioni sulla validità, il rinnovo, la reintegrazione si applicano anche al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, in possesso degli attestati, delle licenze e abilitazioni civili.

     2. L'attività di volo, di lancio, l'addestramento ed i controlli di addestramento svolti nei reparti o nuclei di appartenenza, equivalenti a quelli prescritti per le corrispondenti licenze e abilitazioni civili, sono validi per mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare le licenze e gli attestati aeronautici.

     3. Le modalità per il riconoscimento e la certificazione delle predette attività sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, sentiti i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Difesa e dell'Agricoltura.

 

Sezione IV

LICENZE CONSEGUITE ALL'ESTERO

 

          Art. 23. Validità di licenze conseguite all'estero

     1. Le licenze e le relative abilitazioni, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.), possono essere rese valide, con autorizzazione provvisoria, per svolgere attività non professionale di volo su aeromobili immatricolati in Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti.

     2. I titoli suindicati possono altresì essere resi validi per svolgere attività professionale di voli, nei casi previsti da apposito decreto del Ministro dei Trasporti ovvero dalle convenzioni internazionali.

     3. La durata degli atti di convalida delle licenze straniere non può, in ogni caso, superare il periodo di validità dei titoli stranieri che si riconoscono.

     4. Ai cittadini italiani residenti in territorio nazionale la convalida delle licenze straniere viene accordata per il periodo di tempo necessario per il conseguimento del corrispondente titolo italiano e non può comunque superare il periodo di un anno; tale limitazione non si applica ai cittadini italiani che dimostrino di aver fissato stabilmente la loro residenza all'estero.

     5. La convalida non può essere accordata qualora sussista un precedente giudizio di non idoneità psicofisica al pilotaggio da parte dei competenti organi sanitari italiani. In tal caso, la richiesta può essere accolta solamente qualora venga emesso un nuovo giudizio di idoneità dai suddetti organi sanitari.

     6. I piloti stranieri, cittadini di uno Stato membro della Comunità Economica Europea (CEE), possono pilotare, svolgendo attività non professionali, aeromobili immatricolati in Italia purché siano in possesso di licenze equivalenti a quelle italiane, con le relative abilitazioni, in corso di validità, rilasciate o rese valide dallo Stato di cui sono cittadini.

     7. I titolari di licenze di paracadutismo straniere possono svolgere attività di lancio da aeromobili in Italia, purché le licenze e le abilitazioni siano in corso di validità e siano riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.).

 

          Art. 24. Conversione di licenze e abilitazioni conseguite all'estero

     1. Le licenze e le abilitazioni aeronautiche rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) o della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e quelle relative al paracadutismo, riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.), possono essere sostituite con i corrispondenti titoli italiani, purché i requisiti in base ai quali i titoli stranieri sono stati rilasciati, siano eguali od equivalenti a quelli prescritti dal presente Regolamento.

     2. Per conseguire le equivalenti licenze e abilitazioni italiane, il titolare di licenza straniera deve superare le prove prescritte dai programmi ministeriali, salvo quanto diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali.

     3. Le prove teoriche hanno luogo, di norma, con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz).

     4. Le modalità del rilascio sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti.

     5. I cittadini stranieri in possesso di licenze e delle relative abilitazioni italiane, non possono svolgere, in Italia, attività professionale se non previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti, fatte salve, in ogni caso, le convenzioni internazionali.

 

Sezione V

DUPLICATI ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI AERONAUTICI

 

          Art. 25. Duplicati

     1. Il Ministero dei Trasporti rilascia, su richiesta motivata dell'interessato, duplicati delle licenze e degli attestati; l'istanza deve essere corredata della necessaria documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, anche della dichiarazione dell'avvenuta denuncia, rilasciata dalla autorità di polizia.

     2. I duplicati ed i nuovi libretti di attestazione dell'istruzione e dei lanci sono rilasciati dalle scuole di pilotaggio, dai centri operativi o d'addestramento e dalle scuole di paracadutismo.

     3. Il Ministero dei Trasporti provvede inoltre a rilasciare, a domanda, i nuovi libretti personali di volo.

 

          Art. 26. Esibizione dei documenti aeronautici

     I funzionari del Ministero dei Trasporti preposti al controllo, nonché i funzionari del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per quanto di loro competenza, possono chiedere in visione ai titolari, per controlli periodici o saltuari, licenze, attestati e libretti.

     L'attestato e le licenze devono essere esibiti in occasione delle visite mediche ai competenti organi sanitari.

 

Capo II

REQUISITI

 

Sezione I

IDONEITA' PSICOFISICA

 

          Art. 27. Visite mediche

     1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea del Ministero della Sanità - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro della Difesa [3].

     2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.

     3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.

     4. Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello della Sanità, sentito il Ministro della Difesa.

 

          Art. 28. Richiesta di visite mediche

     1. La visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica viene effettuata dietro richiesta di una scuola di pilotaggio ovvero dell'interessato.

     2. Ai fini della validità delle licenze e degli attestati aeronautici l'interessato deve richiedere la visita medica periodica secondo le scadenze e le modalità previste ai successivi articoli 31 e 35.

     3. La visita medica straordinaria può essere disposta dal Ministero dei Trasporti o da quello della Sanità, salvo il caso di cui al successivo articolo 32, comma 2.

 

          Art. 29. Classi di visite mediche

     1. Le visite mediche sono di prima, di seconda e terza classe.

     2. La visita medica di prima classe è richiesta per tutte le licenze che autorizzano l'esercizio di attività professionali di volo o di paracadutismo.

     3. La visita medica di seconda classe è richiesta per tutti gli attestati e per le licenze che autorizzano l'esercizio di attività non professionali di volo o di paracadutismo.

     4. La visita medica di terza classe è richiesta per le licenze che autorizzano l'esercizio di attività connesse con i servizi a terra.

 

          Art. 30. Giudizio medico

     1. Il giudizio medico può essere di idoneità, ovvero di non idoneità.

     2. In caso di non idoneità temporanea l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario qualora l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere al medico curante che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dall'attestato o dalla licenza.

 

          Art. 31. Visite mediche periodiche

     1. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sottoindicati:

     a) 24 mesi per:

     1) l'allievo pilota;

     2) il pilota privato di velivolo;

     3) il pilota privato di elicottero;

     4) il pilota di autogiro;

     5) il pilota di aliante;

     6) il pilota di pallone libero;

     7) il pilota di dirigibile;

     8) l'addetto a svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza;

     9) il paracadutista.

     Tale periodo è ridotto a 12 mesi quando il titolare della licenza o dell'attestato abbia superato il quarantesimo anno di età.

     b) 12 mesi per:

     1) il pilota commerciale limitato di velivolo;

     2) il pilota commerciale di velivolo;

     3) il pilota commerciale di elicottero;

     4) il pilota di linea di velivolo;

     5) il pilota di linea di elicottero;

     6) il navigatore;

     7) il tecnico di volo;

     8) il tecnico di volo per i collaudi di produzione;

     9) il tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione;

     10) i titolari di licenze comunque autorizzati a svolgere attività professionali (istruttore di volo su aliante, pallone, dirigibile).

     Tale periodo è ridotto a 6 mesi quando il titolare della licenza abbia superato il quarantesimo anno di età.

     2. La visita medica di accertamento periodico viene effettuata dietro presentazione della licenza o dell'attestato.

     3. I titolari di licenza od attestato, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite.

 

          Art. 32. Visite mediche straordinarie

     1. Il Ministero dei Trasporti ed il Ministero della Sanità, ogni qualvolta vengano a conoscenza di una malattia o di una lesione inabilitante, anche temporanea, che abbia colpito il titolare di una licenza o di un attestato, ovvero quando vi sia divergenza sul giudizio di idoneità psicofisica, possono disporre con provvedimento motivato che l'interessato venga sottoposto a visita medica straordinaria di controllo.

     2. La società, l'ente ovvero il privato, deve inviare a visita medica straordinaria i titolari di licenza o di attestato che, a seguito di malattia o lesione, non abbiano potuto svolgere l'attività professionale per un periodo superiore a 20 giorni, nonché i predetti titolari che si ritiene siano affetti da alcolismo o siano farmaco o tossicodipendenti.

     Nei casi suindicati la visita straordinaria può essere disposta anche da parte degli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - del Ministero della Sanità.

     3. Nei casi di guarigione da malattia, lesione, o pregresso intervento chirurgico, gli interessati devono presentare ai competenti organi sanitari la documentazione sanitaria relativa all'affezione sofferta.

     4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare [4].

     5. Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica straordinaria non può esercitare le attività consentite dalla licenza, dall'attestato e dalle relative abilitazioni e non può riprendere le attività stesse se non a seguito dell'esito favorevole della visita medica straordinaria di controllo.

 

          Art. 33. Spese relative alle visite mediche

     1. Le spese relative alle visite di accertamento d'idoneità psicofisica (iniziali, periodiche, straordinarie e di appello) sono a carico dell'esaminando, fermo restando quanto disposto dal DPR 31 luglio 1980, n. 620 sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

     2. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono stabilite con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Ministro della Difesa, salvo per quelle erogate dall'Istituto Medico Legale, che vengono fissate con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro della Sanità.

 

          Art. 34. Certificazione delle visite mediche

     1. I competenti organi sanitari, che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psicofisica, rilasciano all'interessato un certificato di idoneità ovvero di non idoneità da allegare alla licenza o all'attestato, conforme al modello stabilito dal Ministero dei Trasporti d'intesa con quello della Sanità.

     2. L'esito delle visite mediche di accertamento iniziale, di appello e straordinarie, come pure l'esito delle visite mediche in cui siano apposte una o più limitazioni, di quelle periodiche che accertino la non idoneità, viene comunicato a cura dei predetti organi sanitari al Ministero dei Trasporti, entro sette giorni dalla loro effettuazione.

     3. L'esito della visita medica, che accerti la non idoneità permanente al volo di un iscritto al fondo di previdenza del personale di volo, è comunicato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di quindici giorni dalla data della decisione.

 

          Art. 35. Validità dei certificati di idoneità psicofisica iniziale e periodica

     1. I certificati di idoneità psicofisica hanno, di norma, una validità corrispondente al periodo di tempo previsto per le visite mediche di cui al precedente articolo 31, comma 1, salvo che gli organi sanitari non ritengano, in relazione allo stato di salute degli interessati, di ridurre tale periodo.

     2. Il titolare di licenze o attestati aeronautici può sottoporsi a nuova visita medica periodica nei trenta giorni che precedono la scadenza del certificato di idoneità psicofisica. La validità della visita medica decorre, in tal caso, dal giorno successivo alla scadenza della precedente visita.

     3. Qualora la visita periodica sia stata effettuata senza l'osservanza dei termini indicati nel precedente comma 2, la validità decorre dal giorno della sua effettuazione.

     4. Il certificato di idoneità psicofisica deve essere allegato alla licenza o all'attestato, salvo quanto disposto al successivo articolo 36, comma 2, per le visite effettuate all'estero; in mancanza di tale certificato, la licenza o l'attestato non sono validi.

 

          Art. 36. Visite mediche effettuate all'estero

     1. Quando il titolare di una licenza o attestato si trovi all'estero, alla data in cui deve sottoporsi a visita medica periodica, è considerato valido l'accertamento di idoneità psicofisica effettuato presso gli organi sanitari riconosciuti dalle competenti autorità aeronautiche di uno dei paesi aderenti all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI), purché non sussista un precedente giudizio di non idoneità emesso dagli organi sanitari italiani.

     2. L'esito della visita medica viene fatto annotare, dagli organi sanitari esteri, nella parte della licenza o dell'attestato destinata a tale scopo, mentre l'originale del certificato di idoneità psicofisica è inviato a cura dell'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei Trasporti.

     3. Non possono essere effettuate all'estero più di due visite mediche consecutive. Il periodo di validità delle stesse non può eccedere i 24 mesi per i titolari di licenze che non consentano attività professionali ed i 12 mesi per i titolari di licenze o attestati che abilitino all'esercizio di attività professionali.

 

          Art. 37. Clausola di flessibilità per le deficienze psicofisiche

     1. Il Ministero dei Trasporti non può rilasciare, rinnovare o reintegrare licenze o attestati se l'interessato non risulti in possesso dei requisiti psicofisici richiesti.

     2. Le licenze o gli attestati possono essere tuttavia rilasciati, rinnovati o reintegrati se:

     a) la deficienza rispetto ad un determinato requisito, sia questo espresso o meno in termini numerici, non sia tale che l'esercizio delle attività consentite dalla licenza o dall'attestato possa compromettere la sicurezza del volo. A tale fine gli organi sanitari possono tener conto di ogni abilità, capacità ed esperienza di rilievo posseduta dall'interessato, anche richiedendo che il medesimo venga sottoposto a prove d'abilità in volo da parte del Ministero dei Trasporti;

     b) vengano apposte una o più limitazioni alla licenza o attestato, qualora il sicuro esercizio delle attribuzioni della licenza o attestato dipenda dal rispetto di tali limitazioni.

     3. Quando i competenti organi sanitari dichiarino l'idoneità, in presenza di deficienza di un determinato requisito psicofisico, devono farne menzione nel certificato relativo alla visita medica ed indicare i limiti da apporre alle licenze o agli attestati. Una copia del suddetto certificato deve essere inviato dagli stessi organi sanitari al Ministero dei Trasporti.

 

          Art. 38. Ricorso avverso il giudizio di non idoneità psicofisica

     1. Avverso il giudizio di non idoneità psicofisica permanente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita medica, alla Commissione medica di appello, nominata dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dei Trasporti ed il Ministro della Difesa.

     2. La Commissione medica di appello è composta di cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e. dell'Aeronautica Militare e tre medici, di cui uno specialista in medicina aeronautica e spaziale e due funzionari medici dei ruoli del Ministero della Sanità. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della Sanità.

     3. Il Ministero della Sanità dispone la visita di appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla Commissione medica di appello.

     4. L'interessato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

     5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa Commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari e può richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove d'abilità in volo da parte del Ministero dei Trasporti.

     6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello è quello indicato dall'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

 

Sezione II

ATTIVITA' DI VOLO

 

          Art. 39. Computo del tempo di volo

     1. Il tempo di volo, che è espresso in ore e minuti, viene computato nel modo seguente:

     a) velivoli, alianti, aerostati:

     dal momento in cui l'aeromobile comincia a muoversi, con i propri mezzi, per decollare fino al momento in cui s'arresta alla fine del volo (block to block);

     b) elicotteri ed autogiri:

     dal momento dell'inizio della rotazione del rotore, o dei rotori, fino al momento del loro arresto.

     2. Nel computo dell'attività d'istruzione, richiesta per il conseguimento di attestati e licenze non professionali, il tempo di volo viene misurato a partire dal momento in cui l'aeromobile decolla fino al momento in cui atterra (stick to stick), più una quantità fissa di cinque minuti convenzionali da aggiungere al tempo di atterraggio.

     3. Qualora l'attività di volo comprenda contatti con la superficie (touch and go), oppure atterraggi e decolli in sequenza, il tempo di volo non si considera interrotto purché l'interruzione non si protragga per più di cinque minuti.

 

          Art. 40. Attribuzione del tempo di volo

     1. Il tempo di volo è attribuito per la categoria d'aeromobile nella quale è stato svolto, nel modo seguente:

     a) per intero, se effettuato:

     1) come pilota responsabile;

     2) come pilota istruttore;

     3) come ispettore di volo, in relazione alle specifiche mansioni svolte;

     4) come pilota incaricato di attività d'istruzione;

     5) come pilota controllore d'addestramento;

     6) come copilota di aeromobile per la cui condotta sia richiesto dal certificato di navigabilità o da disposizioni ministeriali, la presenza di un copilota, purché l'interessato sia, in ogni caso, in possesso dell'abilitazione al pilotaggio del tipo d'aeromobile impiegato;

     7) come allievo pilota o pilota allievo in addestramento a doppio comando o sotto la sorveglianza del pilota incaricato dell'attività d'istruzione;

     8) come tecnico di volo, tecnico di collaudo in volo, allievo o titolare;

     9) come navigatore.

     L'attività di cui al punto 6) può essere attribuita solamente per metà ai fini del conseguimento di una licenza di livello superiore;

     b) per metà, se effettuato:

     1) con mansioni di pilota di supporto, nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali, a condizione che l'interessato sia in possesso dell'abilitazione al pilotaggio dell'aeromobile impiegato;

     c) per un terzo, e non oltre 200 ore annue, se effettuate:

     1) da piloti membri d'equipaggio, abilitati al tipo di velivolo, che occupino a bordo posizioni diverse da quelle di pilota responsabile o copilota, nei soli casi previsti dai programmi ministeriali.

     2. L'attività di volo svolta su motoalianti può essere attribuita alla categoria velivolo o aliante; quella effettuata su autogiro non può essere attribuita alla categoria elicotteri.

 

          Art. 41. Attività di volo svolta all'estero

     1. L'attività di volo svolta all'estero è riconosciuta con i medesimi criteri stabiliti dal presente Regolamento per quella svolta in Italia.

     2. L'attività aeroscolastica e l'addestramento effettuati all'estero possono essere resi validi, in quanto ritenuti conformi ai programmi ministeriali, ai fini del conseguimento di licenze e abilitazioni previste dal presente Regolamento.

     3. Le firme sugli atti e documenti rilasciati all'estero, attestanti le attività di cui al precedente comma 2, sono legalizzate, ove prescritto, dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea [5] .

 

          Art. 42. Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione

     1. Il Ministero dei Trasporti rilascia ai titolari di licenze aeronautiche, che svolgono attività di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i voli effettuati.

     2. A richiesta degli interessati l'attività di volo è convalidata, con visto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, dall'Ufficio Controllo del Traffico dell'aeroporto su cui è stato effettuato l'atterraggio, o dalla competente Direzione di Circoscrizione di Aeroporto, sulla base dei dati forniti dagli organi preposti all'assistenza al volo.

     3. L'attività di volo può essere anche convalidata dalle Direzioni di Circoscrizione di Aeroporto sulla base dei dati risultanti dal quaderno tecnico di bordo e dalla dichiarazione specifica resa dal pilota interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     4. L'attività di volo dei titolari di licenze aeronautiche professionali, impiegati dalle imprese di navigazione aerea che effettuino i servizi di trasporti di linea, non di linea e di lavoro aereo, o dalle imprese di costruzioni aeronautiche, può essere convalidata sulla base della documentazione fornita dalle imprese medesime, purché nel computo e nell'attribuzione del tempo di volo siano osservate le disposizioni del presente Regolamento.

     5. L'attività degli ispettori di volo ministeriali è convalidata dal competente Ufficio centrale delle licenze ed abilitazioni aeronautiche, sulla base dei dati risultanti dal libretto di volo dell'interessato, confermati dal Capo del Servizio che ne ha disposto l'impiego.

     6. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro operativo o d'addestramento, rilascia agli allievi il libretto di attestazione dell'istruzione, sul quale viene annotata, sotto la responsabilità del direttore della scuola, ovvero del centro, e del capo istruttore, che vi appongo entrambi il visto, l'attività d'addestramento svolta in conformità ai programmi ministeriali.

     7. L'attività di addestramento in volo e l'annotazione degli esiti finali dei corsi e dei seminari di volo viene trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale di volo ed è convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, sulla base dei dati annotati sul predetto libretto di attestazione dell'istruzione, provvedendo ad acquisire agli atti gli estratti del libretto di attestazione dell'istruzione.

     8. L'attività aeroscolastica degli istruttori di volo e dei piloti incaricati di attività d'istruzione e di controllo, può essere convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, anche sulla base della documentazione fornita dalle scuole di volo, dai centri operativi o d'addestramento presso cui i medesimi operano, con riferimento, ove ritenuto necessario, ai dati relativi alle ore di volo risultanti dal quaderno tecnico di bordo.

     9. Alle imprese di navigazione aerea ed a quelle di costruzioni aeronautiche, alle scuole, ai centri operativi o d'addestramento, è fatto obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, la documentazione attinente all'attività di volo e d'addestramento, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dei Trasporti.

     10. L'attività di volo non convalidata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se annotata sul libretto di volo, non è riconosciuta ai fini del conseguimento, mantenimento in corso di validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze e delle abilitazioni.

     11. Non è prescritta convalida, ai sensi del presente articolo, per quella attività di volo per la quale l'Amministrazione provveda direttamente alla rilevazione elettronica dei dati. La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli da addestramento, richiesti per mantenere in corto di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o da addestramento; tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione [6] .

     12. I modelli del libretto personale di volo, del libretto di attestazione dell'istruzione e del quaderno tecnico di bordo sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

 

          Art. 43. Libretto dei lanci

     1. La scuola di paracadutismo rilascia al titolare della licenza di paracadutista il libretto dei lanci sul quale, a cura del titolare e sotto il controllo dell'istruttore paracadutista ovvero del direttore della scuola, che vi appone il visto di convalida, devono essere annotati i lanci effettuati.

     2. Il modello del libretto dei lanci è stabilito dal Ministero dei Trasporti.

 

Capo III

OGGETTO DELLE LICENZE, ATTESTATI ED ABILITAZIONI

 

Sezione I

OGGETTO DEGLI ATTESTATI E DELLE LICENZE

 

          Art. 44. Attestato di allievo pilota

     1. L'attestato di allievo pilota autorizza il titolare a svolgere, di giorno e solo a bordo, attività addestrativa secondo le regole del volo a vista (VFR) e a contatto visivo con il suolo, sotto la sorveglianza e con l'autorizzazione di un pilota istruttore di una scuola di pilotaggio.

     2. L'attività deve essere svolta su territorio nazionale entro un raggio di 100 km dal punto di decollo, salvo quanto diversamente previsto dai programmi ministeriali ai fini del conseguimento di una licenza di pilota.

     3. Per ottenere l'attestato di allievo pilota di velivolo o di elicottero, l'allievo pilota deve aver effettuato almeno un volo da solo pilota a conclusione del ciclo addestrativo stabilito dai programmi ministeriali.

 

          Art. 45. Licenza di pilota privato di velivolo

     1. La licenza di pilota privato di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere su velivoli le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR);

     b) trasportare passeggeri in voli non remunerati;

     c) svolgere ogni altra attività di volo, non remunerata, che sia consentita, previo specifico addestramento, dai programmi ministeriali.

     2. Sono esclusi, per tutte le attività consentite dal precedente comma 1, compensi di qualsiasi natura.

     3. Per essere ammesso agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota privato di velivolo, occorre:

     a) l'attestato di allievo pilota di velivolo;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 46. Licenza di pilota privato di elicottero

     1. La licenza di pilota privato di elicottero, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere su elicotteri le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR);

     b) trasportare passeggeri in voli non remunerati;

     c) svolgere ogni altra attività di volo, non remunerata, che sia consentita, previo specifico addestramento, dai programmi ministeriali.

     2. Sono esclusi, per tutte le attività consentite dal precedente comma 1, compensi di qualsiasi natura.

     3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di pilota privato di elicottero, occorre:

     a) l'attestato di allievo pilota di elicottero;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 47. Licenza di pilota di aliante

     1. La licenza di pilota di aliante, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere su alianti le funzioni di pilota responsabile, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR);

     b) trasportare passeggeri in voli non remunerati;

     c) svolgere le funzioni di pilota responsabile, in attività di volo remunerata, qualora sia in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo su aliante.

     2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per le attività consentite dal precedente comma 1, lettere a) e b).

     3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di aliante, occorre avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 48. Licenza di pilota di pallone libero

     1. La licenza di pilota di pallone libero, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere su pallone libero le funzioni di pilota responsabile, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR), sulle categorie di pallone libero ad aria calda o gas;

     b) trasportare passeggeri in voli non remunerati;

     c) svolgere le funzioni di pilota responsabile, in attività di volo remunerata, qualora sia in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo su pallone libero.

     2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per le attività consentite dal precedente comma 1, lettere a) e b).

     3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di pallone libero occorre avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 49. Licenza di pilota di dirigibile

     1. La licenza di pilota di dirigibile, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere su dirigibile le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR);

     b) trasportare passeggeri in voli non remunerati;

     c) svolgere le funzioni di pilota responsabile o di copilota, in attività di volo remunerata, qualora sia in possesso della abilitazione di istruttore di volo su dirigibile.

     2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per tutte le attività consentite dal precedente comma 1, lettere a) e b).

     3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di dirigibile occorre avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 50. Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo

     1. La licenza di pilota commerciale limitato di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo;

     b) svolgere, come attività professionale, le funzioni di:

     1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota ed impiegati nei servizi di lavoro aereo, in voli condotti secondo le regole del volo a vista (VFR);

     2) pilota di supporto per il rinnovo dell'abilitazione al volo strumentale (IFR) e nelle missioni di navigazione aerea su velivolo, quando espressamente previste dai programmi ministeriali.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale limitato di velivolo occorre:

     a) essere in possesso della licenza di pilota privato di velivolo;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali;

     oppure:

     a) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale limitato di velivolo.

 

          Art. 51. Licenza di pilota commerciale di velivolo

     1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo;

     b) svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonché in quello di lavoro aereo, le funzioni di:

     1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota;

     2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto più di un pilota;

     c) esercitare le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (IFR).

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre:

     a) [7]

     b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo oppure la licenza di pilota privato di velivolo [8] ;

     c) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (IFR);

     oppure:

     a) [9]

     b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo.

 

          Art. 52. Licenza di pilota commerciale di elicottero

     1. La licenza di pilota commerciale di elicottero, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere le funzioni di pilota privato di elicottero;

     b) svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonché in quello di lavoro aereo, le funzioni di:

     1) pilota responsabile su elicotteri certificati per un solo pilota;

     2) copilota su elicotteri, per la cui condotta sia prescritto più di un pilota.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero, occorre:

     a) [10]

     b) la licenza di pilota privato di elicottero;

     c) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

     a) [11]

     b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero.

 

          Art. 53. Licenza di pilota di linea di velivolo

     1. La licenza di pilota di linea di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo;

     b) svolgere, come attività professionale, le funzioni di:

     1) pilota commerciale di velivolo;

     2) pilota responsabile o di copilota su velivoli impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, qualunque sia l'equipaggio minimo di condotta prescritto;

     c) esercitare le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (IFR).

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di linea di velivolo, occorre:

     a) essere in possesso della licenza di pilota commerciale di velivolo;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 54. Licenza di pilota di linea di elicottero

     1. La licenza di pilota di linea di elicottero, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere le funzioni di pilota privato di elicottero;

     b) svolgere, come attività professionale, le funzioni di:

     1) pilota commerciale di elicottero;

     2) pilota responsabile o di copilota su elicotteri impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, qualunque sia l'equipaggio minimo di condotta prescritto;

     c) svolgere le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale su elicottero (IFR).

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota di linea di elicottero, occorre:

     a) essere in possesso della licenza di pilota commerciale di elicottero;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 55. Licenza di navigatore

     1. La licenza di navigatore, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere, come attività professionale, le funzioni di navigatore su aeromobili impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di navigatore occorre:

     a) [12]

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 56. Licenza di tecnico di volo

     1. La licenza di tecnico di volo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a:

     a) svolgere, come attività professionale, le funzioni di addetto all'impiego degli impianti ed al controllo degli apparati motore di bordo in conformità alle procedure normali, anormali e di emergenza previste dal manuale d'impiego dell'aeromobile;

     b) effettuare rilevazione dati ed analisi varie.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di tecnico di volo occorre:

     a) [13]

     b) aver svolto come allievo nelle mansioni proprie del tecnico di volo, la prescritta attività di volo;

     c) aver effettuato l'addestramento teorico/pratico stabilito dai programmi ministeriali, comprensivo dell'istruzione per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese.

 

          Art. 57. Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione

     1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attività professionale, le funzioni di:

     a) controllo e messa a punto degli impianti e dei sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli aeromobili di serie, di nuova costruzione o quanto sia richiesto dai competenti organi tecnici;

     b) addetto al controllo di apparati/sistemi di lavoro o degli apparati di registrazione connessi con l'attività di sperimentazione.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, occorre:

     a) [14]

     b) aver effettuato l'addestramento teorico/pratico stabilito dai programmi ministeriali.

 

          Art. 58. Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione

     1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, su aeromobili, come attività professionale:

     a) le funzioni di tecnico di volo per i collaudi di produzione;

     b) le specifiche mansioni, a terra ed in volo, connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di aeromobili prototipi, di aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio dell'organo competente, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, di qualità di volo o d'impiego, o di aeromobili comunque impiegati per programmi sperimentali.

     2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, occorre:

     a) [15]

     b) aver superato uno specifico corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

 

          Art. 59. Licenza di paracadutista

     1. La licenza di paracadutista, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare:

     a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;

     b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, quale risulta definita dai programmi ministeriali.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di paracadutista, occorre:

     a) aver effettuato i lanci prescritti dai programmi ministeriali;

     b) aver superato, presso una scuola di paracadutismo, uno specifico corso di addestramento in conformità ai programmi ministeriali.

 

          Art. 60. Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica

     1. La licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, come attività professionale:

     a) le funzioni connesse all'impiego di una stazione radio a terra, per i collegamenti con gli aeromobili in volo, della quale conosca il tipo di strumentazione e le relative procedure operative.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre:

     a) avere superato uno specifico corso di studi presso gli Istituti Tecnici Aeronautici di Stato

     oppure

     avere svolto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, le mansioni di controllore del traffico aereo presso i competenti organi civili o militari di assistenza al volo;

     oppure

     aver conseguito il brevetto di pilota civile di secondo grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati [16] ;

     b) essere in possesso del certificato di radiotelefonista, di cui all'art. 341 del Codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, rilasciato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. [17]

     3. I programmi delle prove teorico-pratiche sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti d'intesa con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

 

          Art. 61. Attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili

     1. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare:

     a) a svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, secondo le norme di impiego ministeriali le seguenti funzioni:

     1) compiti di pronto soccorso;

     2) impiegare, in caso di emergenza, gli idonei mezzi esistenti a bordo;

     3) predisporre ed, eventualmente, effettuare l'evacuazione dell'aeromobile.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento dell'attestato, occorre:

     a) aver svolto, come allievo addetto al servizio di pronto soccorso e di emergenza, almeno 100 ore di volo secondo le modalità prescritte dai programmi ministeriali;

     b) aver seguito uno specifico corso d'addestramento in conformità ai programmi ministeriali.

 

Sezione II

OGGETTO DELLE ABILITAZIONI

 

          Art. 62. Abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili

     1. L'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili autorizza il titolare all'impiego degli apparati riceventi e trasmittenti in radiotelefonia, installati su qualsiasi aeromobile.

     2. Essa si ottiene superando le specifiche prove previste dai programmi ministeriali per i vari tipi di licenze aeronautiche; può essere rilasciata in lingua italiana, per voli entro il territorio nazionale, oppure in lingua inglese per voli entro ed al di fuori del territorio nazionale.

     3. Coloro che conseguano una licenza aeronautica per la quale abbiano dovuto superare una specifica prova teorico/pratica in materia di radiotelefonia per aeromobili, sono esonerati dagli esami previsti per il certificato di cui all'art. 341 - lettera e 2) - del Codice postale, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

     4. I programmi delle prove teorico-pratiche, che devono essere conformi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti d'intesa con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

     5. I titolari del certificato di radiotelefonia per aeromobili, rilasciato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ai sensi dell'art. 341 - lettera e 2) - del Codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno diritto ad ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza sostenere alcun esame.

 

          Art. 63. Abilitazione al volo acrobatico

     1. L'abilitazione al volo acrobatico autorizza il titolare ad effettuare, nelle apposite zone, manovre acrobatiche su velivoli certificati a tale scopo.

     2. Per ottenere l'abilitazione al volo acrobatico, occorre:

     a) essere titolare di una licenza di pilota di velivolo;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 64. Abilitazione al motoaliante

     1. L'abilitazione al motoaliante autorizza il titolare a pilotare aeromobili definiti motoalianti dal competente organo tecnico.

     2. Per ottenere l'abilitazione al motoaliante, occorre:

     a) essere titolare di una licenza di pilota di velivolo o della licenza di pilota d'aliante;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 65. Abilitazione al traino di aliante con velivolo

     1. L'abilitazione al traino di aliante con velivolo autorizza il titolare ad effettuare, entro i limiti delle abilitazioni possedute, il traino di aliante secondo le specifiche norme tecniche di traino.

     2. Per ottenere l'abilitazione al traino aliante, occorre:

     a) essere titolare di una licenza di pilota di velivolo;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

     3. Quando per l'involo a scopo didattico venga utilizzato il verricello, o altro idoneo meccanismo a terra, il personale adibito a tale mansione deve essere appositamente addestrato ed autorizzato dal direttore della scuola di pilotaggio per alianti.

 

          Art. 66. Abilitazione al lancio di paracadutisti

     1. L'abilitazione al lancio di paracadutisti autorizza il titolare, entro i limiti delle abilitazioni possedute, a pilotare aeromobili dai quali vengono effettuati lanci di paracadutisti secondo la specifica tecnica d'impiego.

     2. Sono previste tre distinte abilitazioni per categoria d'aeromobile:

     a) velivolo;

     b) elicottero;

     c) pallone o dirigibile.

     3. Per ottenere una delle abilitazioni indicate nel precedente comma 2, occorre:

     a) essere titolare della licenza di pilota relativa alla categoria per la quale l'abilitazione è richiesta;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 67. Abilitazione all'uso di aviosuperfici

     1. L'abilitazione all'uso di aviosuperfici autorizza il titolare ad operare su aviosuperfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato in relazione allo specifico addestramento effettuato.

     2. L'abilitazione all'uso di aviosuperfici può essere rilasciata con la limitazione ad operare esclusivamente su aviosuperfici in pendenza.

     3. L'uso delle aviosuperfici diverse da quelle in pendenza e a fondo innevato o ghiacciato è consentito senza alcuna abilitazione, con l'osservanza delle norme tecniche ministeriali, che disciplinano l'attività nelle predette aree.

     4. Per ottenere la suddetta abilitazione occorre:

     a) una licenza di pilota di velivolo;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 68. Abilitazione allo svolgimento di attività aerea agricola con velivolo

     1. L'abilitazione allo svolgimento di attività aerea agricola autorizza il titolare a svolgere tale specifica attività con velivoli certificato allo scopo.

     2. Per ottenere l'abilitazione occorre:

     a) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 69. Abilitazione allo svolgimento di attività aeree particolari con elicottero: lavoro in montagna, attività fuori costa

     1. L'abilitazione allo svolgimento di una delle seguenti attività:

     a) lavoro in montagna;

     b) attività fuori costa (off shore);

     autorizza il titolare a svolgere la specifica attività professionale con elicotteri certificati allo scopo.

     2. Per ottenere una delle suddette abilitazioni occorre:

     a) la licenza di pilota commerciale di elicottero;

     b) avere svolto l'attività di volo ed avere effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 70. Abilitazione al volo strumentale (IFR) su velivolo

     1. L'abilitazione al volo strumentale su velivolo autorizza il titolare a pilotare velivoli, per i quali possegga la specifica estensione dell'abilitazione, secondo le regole del volo strumentale, senza l'ausilio di riferimenti visivi esterni (IFR, IMC).

     2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione, occorre:

     a) essere titolare di una licenza di pilotaggio per velivoli;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 71. Abilitazione al volo strumentale (IFR) su elicottero

     1. L'abilitazione al volo strumentale su elicottero autorizza il titolare a pilotare elicotteri, per i quali possegga la specifica estensione dell'abilitazione, secondo le regole del volo strumentale, senza l'ausilio di riferimenti visivi esterni (IFR, IMC).

     2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione, occorre:

     a) essere titolare di una licenza di pilotaggio per elicotteri;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 72. Abilitazione di istruttore di volo su velivolo

     1. L'abilitazione di istruttore di volo su velivolo autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazione possedute, a svolgere attività d'istruzione su velivoli, a terra ed in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei voli.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:

     a) la licenza di pilota commerciale di velivolo, in corso di validità;

     b) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

 

          Art. 73. Abilitazione di istruttore di volo su elicottero

     1. L'abilitazione di istruttore di volo su elicottero autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attività d'istruzione su elicotteri, a terra ed in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei voli.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:

     a) la licenza di pilota commerciale di elicottero, in corso di validità;

     b) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

 

          Art. 74. Abilitazione di istruttore di volo su aliante

     1. L'abilitazione di istruttore di volo su aliante autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attività d'istruzione su alianti e motoalianti, a terra ed in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei voli.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:

     a) la licenza di pilota d'aliante in corso di validità;

     b) la licenza di pilota privato di velivolo in corso di validità;

     c) [18]

     d) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

     3. Il requisito di cui al precedente comma 2, lettera b), non è richiesto quando la stessa abilitazione venga rilasciata con la limitazione ad effettuare l'istruzione esclusivamente con l'impiego di verricello.

 

          Art. 75. Abilitazione di istruttore di volo su pallone libero

     1. L'abilitazione di istruttore di volo su pallone libero autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attività d'istruzione su pallone libero, a terra ed in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei voli.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:

     a) la licenza di pilota di pallone libero in corso di validità;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 76. Abilitazione di istruttore di volo su dirigibile

     1. L'abilitazione di istruttore di volo su dirigibile autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attività d'istruzione su dirigibili, a terra ed in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei voli.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:

     a) la licenza di pilota di dirigibile in corso di validità;

     b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 77. Abilitazione di istruttore di paracadutismo

     1. L'abilitazione di istruttore di paracadutismo autorizza il titolare, nei limiti della licenza, a svolgere attività d'istruzione di paracadutismo, a terra e in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei lanci.

     2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:

     a) la licenza di paracadutista in corso di validità;

     b) avere effettuato i lanci e l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

 

          Art. 78. Abilitazione di pilota collaudatore di produzione

     1. L'abilitazione di pilota collaudatore di produzione autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili di serie di nuova costruzione, ovvero aeromobili di serie per i quali tale operazione sia richiesta dal competente organo tecnico.

     2. Il pilota collaudatore di produzione può svolgere attività istruzionale di volo per far conseguire abilitazioni al pilotaggio, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attività di collaudo, nell'ambito di un'impresa di costruzioni aeronautiche.

     3. Per svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è richiesta la specifica abilitazione al pilotaggio.

     4. Per conseguire l'abilitazione di pilota collaudatore di produzione occorre:

     a) la relativa licenza di pilota di linea;

     b) avere svolto l'attività di volo e superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

     5. Al titolare dell'abilitazione di pilota collaudatore di produzione per velivolo può essere estesa l'abilitazione di pilota collaudatore di produzione per elicottero, e viceversa, a condizione che abbia svolto i programmi integrativi per l'estensione dell'abilitazione medesima.

     6. Con decreto del Ministro dei Trasporti sono determinate le modalità ed i requisiti richiesti per svolgere attività di collaudo di produzione su alianti ed aerostati (dirigibile e pallone).

 

          Art. 79. Abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore

     1. L'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili prototipi, aeromobili impiegati per programmi sperimentali, nonché aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio del competente organo tecnico, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, delle qualità di volo e d'impiego.

     2. Il pilota collaudatore sperimentatore può svolgere le mansioni di pilota collaudatore di produzione. Può inoltre svolgere attività istruzionale di volo per far conseguire abilitazioni al pilotaggio, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attività di collaudo, nell'ambito di un'impresa di costruzioni aeronautiche.

     3. Per svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi 1. e 2., o mansioni ad esse collegate, non è richiesta alcuna specifica abilitazione.

     4. Il pilota collaudatore sperimentatore può, inoltre, ottenere la trascrizione d'ufficio sulla propria licenza, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, delle abilitazioni relative alle attività per le quali ha esercitato o sia in grado di esercitare le relative mansioni.

     5. Per conseguire l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore, occorre:

     a) la relativa licenza di pilota di linea;

     b) avere svolto l'attività di volo e superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

     6. Al titolare dell'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore per velivolo può essere estesa l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore per elicottero, e viceversa, a condizione che abbia svolto i programmi integrativi per l'estensione dell'abilitazione medesima.

     7. Con decreto del Ministro dei Trasporti sono determinate le modalità ed i requisiti richiesti per svolgere attività di collaudo sperimentale su alianti ed aerostati (dirigibile e pallone).

 

Capo IV

SOSPENSIONE - REVOCA

 

Sezione I

SOSPENSIONE E REVOCA

 

          Art. 80. Sospensione delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni

     1. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le licenze, gli attestati e le abilitazioni aeronautiche possono essere sospesi, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, per un periodo minimo di sei mesi fino ad un massimo di due anni, quando il titolare non abbia osservato le seguenti disposizioni del Codice della Navigazione:

     art. 1101 - (Imbarco d'armi, munizioni o persone a scopo delittuoso);

     art. 1102 - (Navigazione in zone vietate);

     art. 1113 - (Omissione di soccorso);

     art. 1120 - (Ubriachezza).

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1. trovano applicazione anche nei confronti di coloro che:

     a) abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici od annotato dati non veritieri nel libretto personale di volo, dei lanci o di attestazione dell'istruzione;

     b) abbiano sottoscritto, nell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dal presente Regolamento, dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l'addestramento che l'effettuazione dei controlli d'addestramento;

     c) abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

     d) abbiano provocato un incidente aereo dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri, membri di equipaggio o terzi.

     3. Le licenze, gli attestati e le abilitazioni aeronautiche possono altresì essere sospesi, per un periodo minimo di 3 mesi fino ad un massimo di un anno, quando il titolare non abbia osservato le seguenti disposizioni del Codice della Navigazione:

     art. 1174 - (Inosservanza di norme di polizia);

     art. 1188 - (Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo);

     art. 1220 - (Comando di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione);

     art. 1228 - (Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo);

     art. 1231 - (Inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione).

     4. Quando l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione aerea attenga alle procedure operative della circolazione aerea, a quelle relative all'utilizzazione degli apparati radioelettrici ovvero alle disposizioni impartite dagli organi preposti al controllo del traffico aereo, il limite massimo di cui al comma precedente può essere elevato fino a due anni.

     5. Nei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove sia stato iniziato procedimento penale, il provvedimento di sospensione è comunicato all'autorità giudiziaria competente.

 

          Art. 81. Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni

     La revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni aeronautiche è disposta, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, quando il titolare:

     a) non sia più permanentemente in possesso dei requisiti psicofisici prescritti;

     b) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 3.

     c) sottoposto a controllo straordinario di idoneità, ai sensi dell'articolo 13, risulti permanentemente non idoneo allo svolgimento delle mansioni autorizzate.

 

Sezione II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 82. Disposizione finale

     Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, ove non sia diversamente stabilito, al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 83. Disposizione transitoria

     1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni di volo o per servizi a terra, rilasciati dal Ministero dei Trasporti, hanno diritto di ottenere le corrispondenti licenze, attestati e abilitazioni indicati nell'Allegato A, Tabelle di equiparazione I e II, purché i titoli stessi siano in corso di validità.

     2. I requisiti richiesti per il rilascio dei titoli di cui al comma 1, devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza.

     3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992 secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti. Trascorso tale termine i titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni, che non abbiano presentato la prescritta domanda, decadono dai predetti titoli [19] .

 

     Allegato A

     Tabella di equiparazione I - Licenze e Attestati

     a) Attestato di allievo pilota:

     1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado;

     b) attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili:

     1) al titolare dell'attestato rilasciato ai sensi della legge 2 marzo 1974, n. 72;

     c) licenza di pilota privato di velivolo:

     1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado che abbia effettuato almeno 40 ore di attività di volo e superi un esame integrativo teorico/pratico stabilito dal Ministero dei Trasporti;

     2) al titolare del brevetto di pilota civile di secondo grado;

     d) licenza di pilota commerciale limitato di velivolo:

     1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato complessivamente almeno 150 ore di volo su velivolo;

     e) licenza di pilota commerciale di velivolo:

     1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato non meno di 200 ore su velivolo di cui almeno 150 in qualità di pilota responsabile e sia in possesso della qualificazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese;

     f) licenza di pilota di linea di velivolo:

     1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese, ed abbia effettuato almeno 1.500 ore di volo totali, delle quali almeno 500 di volo IFR, come pilota responsabile (ovvero 1000 come copilota), su velivoli per la cui condotta sia prescritto più di un pilota. La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano consentito la licenza di pilota commerciale di velivolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento ed abbiano svolto la suindicata attività di volo [20] ;

     2) ai piloti, già autorizzati a svolgere attività di collaudo di produzione e di sperimentazione, ai quali possa essere rilasciata l'abilitazione di collaudatore di produzione o sperimentatore;

     g) licenza di pilota privato di elicottero:

     1) al titolare del brevetto di pilota privato di elicottero che abbia effettuato almeno 40 ore di volo su elicotteri;

     h) licenza di pilota commerciale di elicottero:

     1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero che abbia effettuato non meno di 200 ore di volo su elicottero di cui almeno 150 in qualità di pilota responsabile e sia in possesso dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua italiana o inglese [21] ;

     i) licenza di pilota di linea di elicottero:

     1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero, che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili in lingua inglese ed abbia effettuato 1.500 ore di volo totali, delle quali non meno di 1.000 su elicottero. La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché abbiano svolto la suindicata attività di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese [22] .

     L'attività di volo su elicottero dovrà comprendere:

     - 300 ore da pilota responsabile;

     - 100 ore di navigazione;

     - 50 ore su plurimotori;

     - 50 ore di volo strumentale ovvero IFR, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo o su allenatore strumentale;

     - 50 ore di volo notturno, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo;

     l) licenza di pilota di aliante:

     1) al titolare del brevetto di pilota di aliante veleggiatore;

     m) licenza di pilota di pallone libero:

     1) al titolare del brevetto di pilota di pallone libero;

     n) licenza di pilota di dirigibile:

     1) al titolare del brevetto di pilota di dirigibile;

     o) licenza di navigatore:

     1) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di seconda classe, che abbia superato un esame integrativo stabilito dal Ministero dei Trasporti;

     2) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di prima classe;

     p) licenza di tecnico di volo, con le relative abilitazioni:

     1) al titolare del brevetto di motorista d'aeromobile che dimostri di aver svolto almeno 100 ore di volo nelle mansioni proprie del tecnico di volo e che sia in possesso della abilitazione alla radiotelefonia per aeromobile, in lingua inglese. L'abilitazione per tipo viene rilasciata previa dimostrazione dell'avvenuto addestramento presso un centro operativo o d'addestramento di una Società di navigazione aerea, riconosciuto dal Ministero dei Trasporti;

     q) licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione:

     1) al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile civile o militare che dimostri di avere svolto per almeno cinque anni le mansioni proprie del tecnico di collaudo di produzione presso imprese di costruzioni aeronautiche o enti militari [23] ;

     r) licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione:

     1) a coloro che dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni le relative mansioni presso un'impresa di costruzioni aeronautiche o enti militari e che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tale licenza ovvero del brevetto di motorista d'aeromobile civile o del titolo di meccanico sperimentale di volo rilasciato dalle autorità militari italiane [24] ;

     s) licenza di paracadutista:

     1) al titolare di brevetto di paracadutista rilasciato dall'Aero Club d'Italia, dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) o da altra associazione paracadutistica riconosciuta dal Ministero dei Trasporti;

     s bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica:

     1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni dall'azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS [25] .

     Tabella di equiparazione II - Abilitazioni

     a) Abilitazione al pilotaggio di aeromobili (per classe, sottoclasse e tipo):

     1) in relazione alle corrispondenti abilitazioni al pilotaggio possedute;

     b) abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili (lingua italiana o inglese):

     1) al titolare di brevetti aeronautici in possesso di certificazione ministeriale, di abilitazione o di brevetto per la radiotelefonia d'aeromobile (lingua italiana o inglese);

     c) abilitazione al motoaliante:

     1) al titolare dell'abilitazione al motoaliante;

     d) abilitazione al traino di aliante con velivolo:

     1) al titolare dell'abilitazione al traino alianti;

     e) abilitazioni al lancio di paracadutisti:

     1) in relazione alle corrispondenti abilitazioni per il lancio dei paracadutisti possedute;

     f) abilitazione all'uso di aviosuperfici (in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato):

     1) al titolare dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non segnalate (Apns);

     g) abilitazione al volo strumentale (velivolo o elicottero):

     1) al titolare dell'abilitazione o qualificazione al volo strumentale, velivolo o elicottero;

     h) abilitazione di istruttore di paracadutismo:

     1) al titolare della corrispondente abilitazione o qualificazione, rilasciata da organi militari, dall'Aeroclub d'Italia e dall'Associazione Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.);

     i) abilitazione di istruttore di volo su pallone libero:

     1) al titolare della specifica autorizzazione, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, a svolgere le mansioni di istruttore su aerostati e che abbia svolto le predette mansioni per un periodo non inferiore a due anni;

     l) abilitazione di istruttore di volo su dirigibile:

     1) al titolare della specifica autorizzazione, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, a svolgere le mansioni di istruttore su dirigibile e che abbia svolto le predette mansioni per un periodo non inferiore a due anni;

     m) abilitazione di istruttore di volo su aliante:

     1) al titolare della qualificazione di istruttore di volo a vela;

     n) abilitazione di istruttore di volo su velivolo o elicottero con le relative estensioni, in relazione alle abilitazioni o qualificazioni possedute, e cioè:

     1) istruttore a doppio comando su velivolo o elicottero;

     2) istruttore di volo strumentale su velivolo o elicottero (IFR);

     3) istruttore di volo acrobatico;

     4) istruttore all'uso di aviosuperfici;

     o) abilitazione di collaudatore sperimentatore o di produzione:

     1) ai piloti che abbiano rispettivamente svolto, per un periodo non inferiore ai cinque anni, le specifiche mansioni di pilota collaudatore di sperimentazione o di produzione in base ad autorizzazioni del Ministero dei Trasporti.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[3] Comma così modificato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1113 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

[5] Comma così modificato dall'art. 65 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[7] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[9] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[10] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[11] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[12] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[13] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[14] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[15] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[16] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[17] Lettera così modificata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[18] Lettera abrogata dall'art. 47 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[20] Numero così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[21] Numero così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[22] Numero così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[23] Numero così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[24] Numero così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.