§ 67.1.98 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.
Regolamento recante modificazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:27/03/1992
Numero:279


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 67.1.98 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279.

Regolamento recante modificazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

(G.U. 9 maggio 1992, n. 107)

 

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 9, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;

     b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;";

     b) all'art. 42, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione.";

     c) all'art. 51, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;";

     d) all'art. 60, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2° grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;";

     e) all'art. 83, comma 3, le parole: "Le domande devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,";

     f) all'allegato A, tabella di equiparazione I, Licenze e attestati, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) alla lettera f), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attività di volo;";

     2) alla lettera h), numero 1), le parole "in lingua inglese" sono sostituite dalle seguenti: "in lingua italiana o inglese;";

     3) alla lettera i), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché abbiano svolto la suindicata attività di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese.";

     4) alla lettera q), numero 1), dopo le parole: "al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile" sono inserite le seguenti: "civile o militare";

     5) alla lettera r), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "civile o del titolo di meccanico sperimentale di volo rilasciato dalle autorità militari italiane;";

     6) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

     "s bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica:

     1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni dall'azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.".